Cassazione Penale, Ordinanza n. 21518/2025 del 06/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato aveva riportato in appello una condanna, con riduzione della pena rispetto alla decisione di primo grado, per furto e tentata rapina aggravata. Ha proposto ricorso per cassazione personalmente, deducendo carenza di motivazione e sollevando questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 c.p.p. in rapporto agli artt. 111, comma 7, e 117, comma 1, Cost. La Corte ha rilevato che, dopo la riforma introdotta dalla l. n. 103/2017, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione; il ricorso personale dell'imputato è quindi inammissibile. Quanto alla questione di legittimità costituzionale, la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite sulla manifesta infondatezza della censura, per cui la previsione della rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità rientra nella discrezionalità del legislatore e non comprime indebitamente le facoltà difensive.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo violato l'art. 613 c.p.p. perché l'impugnazione era stata proposta personalmente dall'imputato e non tramite difensore cassazionista. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 613 c.p.p.
l'atto di ricorso dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione
Dopo la riforma del 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato, ma richiede necessariamente la sottoscrizione di un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione.
art. 111, comma 7, Cost.
La censura di contrasto è stata ritenuta infondata alla luce della discrezionalità legislativa nella disciplina delle impugnazioni in cassazione.
art. 117, comma 1, Cost.
È stata evocata dal ricorrente nel quadro della questione di legittimità costituzionale, ma la Corte ha respinto la censura richiamando la giurisprudenza di legittimità.
art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di cause di esclusione della colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
art. 24 Cost.
Richiamato indirettamente nella giurisprudenza delle Sezioni Unite sul diritto di difesa, la cui violazione è stata esclusa.
art. 6 CEDU
Richiamato nel precedente delle Sezioni Unite come parametro non violato dalla disciplina che impone la rappresentanza tecnica nel ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione, dopo la l. n. 103/2017, è inammissibile se non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, non essendo più consentita la proposizione personale dell'impugnazione da parte dell'imputato.
- La previsione della necessaria rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità rientra nella discrezionalità del legislatore e non viola di per sé il diritto di difesa, il diritto al ricorso e i parametri convenzionali evocati.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi idonei a escludere la colpa nella proposizione dell'impugnazione, la Corte applica le conseguenze dell'art. 616 c.p.p., comprese le spese e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
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