Sentenza n. 208/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019, avente per oggetto “Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3”; - dell'Allegato A alla medesima, recante il “Metodo Tariffario Idrico 2020-2023 – MTI- 3”; - ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ge.Se.Sa. S.p.A. il 15/3/2022: - della deliberazione dell'Autorit di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente n. 639/2021/R/IDR del 30 dicembre 2021, avente per oggetto “Criteri per l'aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”; - ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ge.Se.Sa. S.p.A. il 26/7/2022: - della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente n. 229/2022/R/IDR del 24 maggio 2022, avente per oggetto “conclusione del procedimento per il riesame di taluni criteri per l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, in ottemperanza alle ordinanze del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Milano nn. 373/2022, 383/2022, 384/2022, 385/2022 e 386/2022”; - ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ge.Se.Sa. S.p.A. il 23/12/2022: al fine di ottenere l'annullamento, nei limiti degli interessi della ricorrente: - della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente n. 495/2022/R/IDR del 13 ottobre 2022, avente per oggetto “Riapertura dei termini per l'anticipazione finanziaria volta alla mitigazione degli effetti connessi alla crescita del costo dell'energia elettrica sui gestori del servizio idrico integrato” (doc. 1); - ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibere ARERA di approvazione del metodo tariffario idrico MTI-3, di aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, di riesame dei relativi criteri e di riapertura dei termini per l'anticipazione finanziaria connessa all'aumento del costo dell'energia elettrica
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la delibera ARERA n. 580/2019/R/IDR e il relativo Allegato A, recanti il metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio 2020-2023, nonché, con successivi motivi aggiunti, le delibere n. 639/2021/R/IDR, n. 229/2022/R/IDR e n. 495/2022/R/IDR, aventi rispettivamente ad oggetto l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, il riesame di alcuni criteri in ottemperanza a precedenti ordinanze del TAR Lombardia e la riapertura dei termini per l'anticipazione finanziaria destinata a mitigare l'incremento del costo dell'energia elettrica. Il testo della sentenza non espone analiticamente i singoli vizi di legittimità dedotti. In vista dell'udienza di merito del 14 gennaio 2026, la ricorrente, alla luce dell'evoluzione del quadro fattuale, normativo e giurisprudenziale, ha dichiarato di non poter più conseguire alcuna utilità concreta dall'impugnazione e ha chiesto che fosse dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione della ricorrente secondo cui la prosecuzione del giudizio non avrebbe più prodotto alcuna utilità concreta. Il Collegio ha ritenuto giustificata la compensazione integrale delle spese: al momento della proposizione dei ricorsi l'indirizzo giurisprudenziale sulle questioni controverse non era chiaro e univoco, e la definizione delle questioni è intervenuta solo con la decisione dell'Adunanza Plenaria n. 16 del 7 novembre 2025. Inoltre, le sentenze invocate dall'amministrazione per sostenere la soccombenza virtuale della ricorrente erano successive alla proposizione del ricorso introduttivo. Le spese sono state quindi compensate.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse
La sopravvenuta mancanza di utilità concreta derivabile dalla decisione determina l'improcedibilità del ricorso.
art. 84, comma 2, c.p.a.
La particolare incertezza dell'indirizzo giurisprudenziale al momento della proposizione del ricorso e la successiva definizione delle questioni possono giustificare la compensazione delle spese di lite.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dal ricorrente quando non sia più conseguibile alcuna utilità concreta dalla decisione sull'impugnazione, comporta l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- La compensazione delle spese può essere giustificata quando, al momento della proposizione del ricorso, l'indirizzo giurisprudenziale sulle questioni controverse non sia chiaro e univoco e la loro definizione intervenga solo successivamente, anche per effetto di una decisione dell'Adunanza Plenaria.
- Ai fini della regolazione delle spese, le pronunce giurisprudenziali intervenute dopo la proposizione del ricorso non impongono automaticamente la soccombenza virtuale del ricorrente.
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