Cassazione Civile, Ordinanza n. 25439/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità di vigilanza)
La controversia
La controversia nasce da una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata da Consob a carico di un esponente apicale di una banca, ritenuto responsabile della violazione delle regole in materia di prospetti informativi relativi a emissioni obbligazionarie. La sanzione era stata applicata per la mancata rappresentazione, nei documenti di offerta, di informazioni concernenti il c.d. "capitale finanziato", cioè l’utilizzo da parte della clientela di somme provenienti da finanziamenti erogati dalla stessa banca per sottoscrivere aumenti di capitale o acquistare azioni della banca. Il ricorrente aveva proposto opposizione davanti alla Corte d’appello, poi rigettata, e quindi ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) tardività della contestazione e decadenza del potere sanzionatorio, sostenendo che il termine di 180 giorni per l’avvio del procedimento decorresse da una data anteriore a quella ritenuta dalla Corte territoriale; 2) violazione della disciplina sui prospetti e della legge n. 689/1981, con contestazione dell’elemento soggettivo dell’illecito, assumendo che la responsabilità dovesse gravare solo sull’emittente e che mancasse il dolo, essendo stata la documentazione predisposta da altri soggetti; 3) violazione dell’art. 3 l. n. 689/1981 e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che il fenomeno del capitale finanziato fosse stato occultato agli organi di vertice e di controllo e che il presidente non potesse averne conoscenza, con conseguente assenza di colpa e buona fede.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il momento dell’accertamento, ai fini della decorrenza del termine per la contestazione, va individuato in base alla concreta complessità dell’istruttoria e alla data in cui le acquisizioni documentali si sono tradotte in un quadro probatorio sufficiente; tale apprezzamento è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se adeguatamente motivato. Ha ritenuto infondati e in parte inammissibili il secondo e il terzo motivo, osservando che nelle sanzioni amministrative in materia di intermediazione finanziaria la colpevolezza è ancorata a parametri normativi e opera la presunzione di colpa di cui all’art. 3 l. n. 689/1981, con onere dell’interessato di dimostrare l’assenza di colpevolezza. Ha inoltre escluso che le censure potessero tradursi in una diversa lettura del materiale istruttorio, poiché la Corte d’appello aveva già esaminato il tema della conoscibilità del fenomeno e aveva ritenuto provato che il ricorrente fosse stato informato del capitale finanziato e non avesse comunque attivato rimedi. Il ricorso è stato dunque respinto con condanna alle spese e con gli effetti sul contributo unificato.
Norme richiamate
art. 195, comma 1, d.lgs. n. 58/1998
Il termine per la contestazione degli illeciti amministrativi decorre dal momento in cui l’accertamento si è compiuto o avrebbe potuto compiersi, tenendo conto della complessità della materia e del caso concreto; la valutazione della congruità del tempo impiegato è rimessa al giudice di merito se adeguatamente motivata.
art. 94, commi 2 e 8, d.lgs. n. 58/1998
La disciplina sui prospetti informativi rileva ai fini della contestazione dell’illecito relativo alla mancata rappresentazione di informazioni rilevanti nell’offerta al pubblico.
art. 191, comma 1, d.lgs. n. 58/1998
Costituisce la base sanzionatoria richiamata nel provvedimento Consob oggetto di opposizione.
art. 1, legge n. 689/1981
Richiamato insieme alle norme sul regime sanzionatorio amministrativo.
art. 3, legge n. 689/1981
Opera la presunzione di colpa nelle violazioni amministrative; il trasgressore deve provare di aver agito senza colpevolezza.
art. 190, d.lgs. n. 58/1998
Le fattispecie sanzionatorie in materia di intermediazione finanziaria hanno carattere ordinatorio e sono fondate sulla mera inosservanza di doveri di condotta, con colpevolezza valutata su parametri normativi e non solo psicologici.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge non può essere dedotta come mero dissenso sulla valutazione delle prove; occorre indicare specificamente le affermazioni in diritto ritenute erronee.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
L’omesso esame riguarda un fatto storico decisivo, non questioni o argomentazioni; l’omessa valutazione di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio se il fatto storico è stato comunque considerato.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso deve indicare specificamente le affermazioni in diritto censurate, altrimenti la doglianza è inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel settore delle sanzioni Consob, il momento dell’accertamento ai fini della decadenza va individuato in relazione alla concreta evoluzione dell’istruttoria e alla complessità dell’indagine, non in base a una valutazione meramente ex post della utilità dei singoli atti acquisitivi.
- La valutazione sulla tempestività della contestazione amministrativa, quando dipende dal tempo occorrente per completare l’accertamento, è un apprezzamento di merito sindacabile in cassazione solo per assenza o radicale illogicità della motivazione, non per una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
- Nelle sanzioni amministrative per violazioni in materia finanziaria, la colpevolezza non richiede necessariamente la prova di un dolo specifico: una volta provata la condotta tipica dall’autorità, opera la presunzione di colpa e spetta al trasgressore dimostrare di aver agito senza colpevolezza.
- La ripartizione interna dei compiti nell’organo amministrativo non esclude, di per sé, la riferibilità della violazione all’amministratore apicale, quando su di lui grava un dovere di agire in modo informato e di attivarsi a fronte di segnali di criticità.
- In cassazione, il motivo formalmente rubricato come violazione di legge è inammissibile se in realtà mira a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. concerne un fatto storico decisivo e non singoli elementi istruttori o argomentazioni difensive; se il fatto è stato comunque esaminato dal giudice di merito, la doglianza non è proponibile come omesso esame.
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