Sentenza n. 879/2026 - Milano, Sezione 2
PER LA PIENA E CONFORME ESECUZIONE DEL GIUDICATO formatosi a seguito di sentenza n. 1024/2024 depositata in data 29/02/2024 del Tribunale di Milano-sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 1024/2024, passata in giudicato, relativa al pagamento di € 500,00 per carta docente dell'anno scolastico 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrisponderle € 500,00 a titolo di carta docente per l'anno scolastico 2023/2024. La sentenza era passata in giudicato, risultava notificata al Ministero il 31 agosto 2024 e l'Amministrazione non aveva adempiuto. È stato chiesto di ordinare il pagamento, nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia e condannare il Ministero alle spese. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi pecuniari nei confronti delle amministrazioni statali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, le somme riconosciute dal titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori dovuti, gli oneri di registrazione e le spese aventi titolo nella sentenza, oltre agli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso, secondo la misura e la decorrenza stabilite dal titolo e dalla legge. Il TAR ha precisato che i conteggi della creditrice non vincolano definitivamente l'Amministrazione, poiché il giudizio di ottemperanza non ha funzione costitutiva del credito e l'importo deve essere ricostruito in base al giudicato, alla legge e agli eventuali pagamenti parziali. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e da eseguire nei successivi 120 giorni. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede, per le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici, un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'avvio dell'azione esecutiva o di recupero coattivo per obbligazioni pecuniarie.
artt. 1282 e 1283 c.c.
Rilevano per la determinazione della misura e della decorrenza degli interessi dovuti, che devono essere verificati in concreto sulla base del titolo e della legge.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese processuali in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese nel giudizio amministrativo e del rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato ai fini dell'onere relativo al contributo unificato, se dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di un giudicato avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro presuppone la definitività del titolo, la sua notificazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le amministrazioni statali dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.
- L'ottemperanza ha funzione esecutiva e non costitutiva: il giudice deve assicurare il soddisfacimento del diritto riconosciuto dal titolo, senza attribuire un credito diverso o maggiore rispetto a quello risultante dal giudicato e dalle norme applicabili.
- I conteggi presentati dal creditore non vincolano definitivamente l'amministrazione, che deve determinare il capitale residuo e gli interessi sulla base del titolo, della legge, della corretta decorrenza degli interessi e degli eventuali pagamenti già effettuati.
- In caso di inottemperanza, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire soltanto dopo l'inutile decorso del termine e su istanza del creditore.
- Quando l'esecuzione commissariale rientra nei compiti istituzionali del soggetto nominato, non è dovuto uno specifico compenso al commissario ad acta.
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