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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 698/2023 del 11/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che lo ha dichiarato colpevole del reato previsto dall'art. 217, comma 2, legge fallimentare. Deduce due motivi: (1) violazione di legge per errata applicazione dell'art. 37 c.p. in relazione all'art. 217 l.f., lamentando che la Corte di appello, pur avendo rideterminato la pena principale (8 mesi di reclusione) riconoscendo le attenuanti generiche, non ha ridotto di conseguenza la durata delle pene accessorie fallimentari (in primo grado fissate in 1 anno); (2) contraddittorietà e illogicità della motivazione circa l'elemento soggettivo: sostiene che non vi sia neppure colpa perché era materialmente impossibilitato a tenere le scritture contabili per la mancanza di collaborazione del commercialista della società.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non maturata la prescrizione alla data della sentenza d'appello. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza: le pene accessorie previste dalla legge fallimentare, per le quali la norma indica un termine massimo non fisso, vanno determinate secondo i criteri dell'art. 133 c.p. (richiamando il principio delle Sezioni Unite, sentenza n. 28910/2019), quindi non è applicabile l'art. 37 c.p. Sul secondo motivo ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello coerente e non contraddittoria: il ruolo di liquidatore impone un livello di diligenza e competenza, e la responsabilità per bancarotta documentale può sussistere anche per colpa lieve; la dedotta incompetenza tecnica non esclude la responsabilità. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 217 legge fallimentare (l.f.)

    Norma penale che punisce la bancarotta; nel caso di specie contestata la bancarotta semplice documentale. La Corte ha confermato la responsabilità dell'imputato ai sensi di tale disposizione.

  • art. 37 codice penale

    L'art. 37 c.p. non è applicabile per la determinazione delle pene accessorie di cui alla legge fallimentare quando la legge indica un termine massimo non fisso; in tali casi si applicano i criteri dell'art. 133 c.p., secondo il principio delle Sezioni Unite (sent. n. 28910/2019).

  • art. 133 codice penale

    Criteri per la determinazione della pena in concreto (circostanze, personalità, grado di colpa, ecc.). Deve essere utilizzato anche per la fissazione delle pene accessorie non predeterminate dalla legge.

  • art. 216 legge fallimentare

    Riferimento normativo sulle sanzioni accessorie nella disciplina fallimentare; la Corte ha ritenuto che il criterio di determinazione segue l'art. 133 c.p., analogamente all'art. 217 l.f.

  • art. 161 codice penale (prescrizione)

    Regole sul termine di prescrizione; la Corte ha calcolato che il termine massimo di 7 anni e 6 mesi, con interruzioni e sospensioni, scadeva il 24.10.2023 e quindi non era maturato al momento della sentenza di appello.

  • art. 616 codice procedura penale

    Prevede le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese; la Corte ha applicato tale norma per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla sanzione in favore della cassa delle ammende.

  • Sezioni Unite, sentenza n. 28910/2019 (Suraci)

    "le pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen."

    Principio applicato dalla Corte: le sanzioni accessorie con termini massimi devono essere quantificate concretamente secondo i criteri dell'art. 133 c.p., escludendo l'applicazione diretta dell'art. 37 c.p.

  • Sez. 5, sentenza n. 39009 del 28/05/2018 (Rv. 273877-01)

    Precedente che afferma la responsabilità del liquidatore per l'omessa tenuta delle scritture contabili anche per colpa lieve; richiamato a supporto della decisione della Corte circa l'insussistenza dell'eccezione di incompetenza tecnica.

Massime di principio

  • Le pene accessorie indicate dalla legge con un termine massimo devono essere determinate dal giudice secondo i criteri dell'art. 133 c.p. e non applicando automaticamente l'art. 37 c.p.
  • Il ruolo di liquidatore comporta un obbligo di diligenza: l'omessa tenuta delle scritture contabili può integrare bancarotta semplice anche per colpa lieve, salvo prova convincente di impossibilità oggettiva.
  • L'asserita incapacità tecnica o la mancata collaborazione di terzi (es. commercialista) non esonerano automaticamente dalla responsabilità: è necessario provare l'effettiva e insuperabile impossibilità di adempiere agli obblighi.
  • In fase di cassazione il giudizio sulla motivazione del gravame è sostanziale: motivazioni coerenti e fondate sui dati di causa rendono il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile.
  • La prescrizione va calcolata tenendo conto di interruzioni e sospensioni; l'eventuale decorso della prescrizione alla data della sentenza è rilevante ma deve risultare pacificamente maturato per portare ad estinzione del reato.

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