Sentenza n. 3195/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento I- ordinare, al Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, di ottemperare alla sentenza, recante numero 11035/2024, pubblicata il giorno 08 dicembre 2024, emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro,dott.ssa L. Bajardi, passata in giudicato, in forza della quale e dovuto all'avvocato Vincenzo Caponera il pagamento delle spese di lite oltre agli accessori di legge per complessivi € 1614,60 ed è dovuta, alla sig.ra Eleonora Abbatelli, la consegna della Carta del Docente, con finalità di formazione e con importo nominale di € 2000,00, fissando, per l'adempimento delle su indicate prestazione, di dare e di fare, un temine, pari a sessanta giorni, decorrente dalla pronuncia di ottemperanza, con nomina, in caso di ulteriore inottemperanza, di un commissario ad acta indicando, allo stesso, gli atti che deve compiere, in sostituzione del Ministero convenuto, ove perdurasse l'inadempimento di quest'ultimo. II- Condannare il Ministero intimato, ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., a corrispondere alla sig.ra Eleonora Abbatelli una somma pari agli interessi legali per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza, da calcolarsi, a decorrere dalla sentenza di ottemperanza e sino al giorno dell'adempimento, sul valore nominale, pari a € 2000,00, della Carta del docente da consegnarsi alla ricorrente In ogni caso, con condanna al compenso professionale, spese generali e rivalsa c.p.a. (si rinuncia alla rivalsa iva aderendosi al regime forfettario) oltre al rimborso del contributo unificato pari a € 300,00, da distrarsi al sottoscritto procuratore antistatario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, relativa al pagamento delle spese di lite e all'attribuzione della Carta del Docente
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiari del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario di Roma, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto della docente a usufruire della Carta elettronica del Docente per gli anni scolastici indicati nel titolo e aveva posto a carico del Ministero il pagamento delle spese di lite, quantificate in complessivi euro 1.614,60 oltre accessori. È stata dedotta l'inottemperanza dell'Amministrazione e chiesta la fissazione di un termine per l'adempimento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., pari agli interessi legali sulla somma corrispondente al beneficio della Carta del Docente. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza fornire chiarimenti o documentazione sull'avvenuta esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei termini indicati in motivazione, ritenendo applicabile l'azione di ottemperanza alle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario ai sensi dell'art. 112, comma 2, c.p.a. Ha accertato che l'attività necessaria per dare esecuzione al titolo non risultava compiuta e che il Ministero non aveva dimostrato né l'adempimento né l'esistenza di sopravvenienze ostative. Ha quindi condannato il Ministero a dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta, senza compenso e senza facoltà di delega, il direttore generale competente del Ministero, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine concesso all'Amministrazione. È stata inoltre applicata una penalità di mora pari agli interessi legali sulla somma corrispondente al beneficio della Carta del Docente, decorrente dal primo giorno successivo all'eventuale scadenza infruttuosa del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato condannato alle spese processuali, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge, con distrazione.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
La disposizione consente di utilizzare il giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione, da parte dell'amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
eventuale quote non riportata nel testo
Consente la fissazione di una penalità di mora quale misura coercitiva per favorire l'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma corrispondente al beneficio dovuto.
art. 1 l. 107/2015
eventuale quote non riportata nel testo
Costituisce il riferimento normativo del beneficio economico della Carta elettronica del Docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione, da parte di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, limitatamente agli obblighi amministrativi derivanti dal caso deciso.
- Quando il privato allega l'inottemperanza a un giudicato e l'amministrazione non fornisce chiarimenti, documentazione sull'adempimento o elementi sopravvenuti ostativi, il giudice può accertare l'inadempimento e ordinare l'esecuzione del titolo entro un termine assegnato.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, individuandolo nell'organo amministrativo competente e fissando un ulteriore termine per l'esecuzione senza necessità di un nuovo giudizio.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere stabilita in misura pari agli interessi legali sulla prestazione patrimoniale oggetto del giudicato e può decorrere dal giorno successivo alla scadenza infruttuosa del termine assegnato all'amministrazione.
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