Cassazione Penale, Sentenza n. 41151/2024 del 07/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso il decreto con cui il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma aveva dichiarato inammissibile, come tardivo, il reclamo ex art.35-ter Ord. pen. proposto da Morabito contro l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza del 13/11/2023. Il ricorrente contestava la violazione dell'art.35-bis, comma 4, Ord. pen. in relazione all'art.35-ter Ord. pen., sostenendo che il reclamo era stato presentato tempestivamente entro quindici giorni dalla notifica al difensore della decisione del magistrato di sorveglianza.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, per una ragione diversa da quella prospettata: il Presidente del Tribunale di sorveglianza non aveva competenza per dichiarare l'inammissibilità del reclamo con il procedimento semplificato ex art.666, comma 2, cod. proc. pen., perché il reclamo contro le decisioni del magistrato di sorveglianza ricade nella tipologia delle impugnazioni e la dichiarazione di inammissibilità, se ricorrono le ragioni tassative dell'art.591 cod. proc. pen., è di competenza dell'organo collegiale (Tribunale in sede di impugnazione). Pertanto il decreto impugnato è affetto da nullità assoluta ex art.179 cod. proc. pen.; la Corte ha annullato il decreto e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma.
Norme richiamate
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Il procedimento semplificato previsto da tale norma non può essere utilizzato dal Presidente del Tribunale per dichiarare l'inammissibilità del reclamo avverso le decisioni del magistrato di sorveglianza, trattandosi di impugnazione la cui valutazione di inammissibilità appartiene all'organo collegiale quando ricorrono le ragioni tassative dell'art.591.
art. 35-ter Ord. pen.
Regola il reclamo avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza; la questione del termine di impugnazione (quindici giorni) è al centro della doglianza del ricorrente, che sosteneva la tempestività del reclamo.
art. 35-bis, comma 4, Ord. pen.
Stabilisce il termine di quindici giorni per proporre il reclamo e il criterio di decorrenza (notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della decisione); il ricorrente aveva fatto leva su questa norma per affermare tempestività.
art. 591 cod. proc. pen.
Elenca le ragioni tassative che giustificano la dichiarazione di inammissibilità di un'impugnazione; quando ricorre una di tali ragioni la valutazione spetta al giudice dell'impugnazione (organo collegiale), non al presidente con procedimento semplificato.
art. 179 cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che l'esercizio di poteri non spettanti al Presidente del Tribunale, in relazione alla dichiarazione di inammissibilità del reclamo, abbia prodotto una nullità assoluta sancita da questa norma, con conseguente annullamento del decreto.
Massime di principio
- Il reclamo avverso le decisioni del magistrato di sorveglianza è qualificato come impugnazione: le questioni sostanziali di ammissibilità devono essere decise dall'organo collegiale del Tribunale di sorveglianza quando ricorrono le ragioni tassative dell'art.591 cod. proc. pen.
- Il Presidente del Tribunale non può applicare il procedimento semplificato ex art.666, comma 2, cod. proc. pen. per dichiarare l'inammissibilità di un reclamo che costituisce impugnazione; tale uso errato dei poteri può determinare nullità assoluta del provvedimento ex art.179.
- In presenza di un provvedimento presidenziale che dichiari inammissibile un reclamo contro il magistrato di sorveglianza, è ragionevole proporre ricorso in cassazione per violazione di competenza e per nullità, con probabilità di annullamento e rinvio al Tribunale collegiale.
- Sui termini di impugnazione (15 giorni ai sensi dell'art.35-bis e art.35-ter Ord. pen.) è fondamentale documentare la data di notifica o la comunicazione dell'avviso di deposito: contestazioni sulla decorrenza del termine devono essere provate fattualmente.
- Se si verifica un errore procedurale di competenza (decisione presa da organo incompetente), l'effetto corretto è l'annullamento e il rinvio per nuovo esame da parte dell'organo competente, non la semplice rettifica del provvedimento presidenziale.
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