Sentenza n. 1100/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima, -OMISSIS- resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda di riconoscimento del trattamento economico previsto per il trasferimento d'autorità
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti, militari destinati ad altra sede dopo la soppressione della struttura presso cui prestavano servizio, hanno impugnato la sentenza del TAR Lazio chiedendo il riconoscimento del trattamento economico previsto dall'art. 1 della legge n. 86/2001 in caso di trasferimento d'autorità. Nel corso del giudizio d'appello il Consiglio di Stato ha rilevato d'ufficio la possibile inammissibilità del gravame, poiché il difensore che aveva notificato e depositato l'appello non risultava iscritto, alle date di instaurazione del giudizio, all'albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. Gli appellanti hanno prodotto una certificazione attestante l'iscrizione all'albo ordinario e il maturato esercizio professionale per dodici anni, ma non l'effettiva iscrizione all'albo speciale al momento della notificazione dell'appello. Nell'atto erano indicati anche un altro difensore abilitato, ma appello, modulo di deposito e procure risultavano sottoscritti soltanto dal difensore privo dello jus postulandi.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato l'appello inammissibile. L'art. 22, comma 2, c.p.a. impone, nei giudizi dinanzi al Consiglio di Stato, il ministero di un avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. Il collegio ha ritenuto che il semplice possesso del requisito temporale di esercizio della professione non attribuisca automaticamente la facoltà di patrocinare dinanzi alle giurisdizioni superiori: sono necessarie la domanda dell'interessato, la valutazione favorevole dell'organo competente e l'effettiva iscrizione all'albo speciale. Tale iscrizione ha natura costitutiva dello status e non può retroagire a un momento anteriore al provvedimento che la dispone. Poiché il difensore non risultava iscritto all'albo speciale né alla notificazione né al deposito dell'appello, la parte non era validamente assistita da un difensore munito dello jus postulandi, con conseguente inammissibilità del gravame. L'indicazione di altro avvocato abilitato non ha sanato la carenza, poiché tale professionista non aveva sottoscritto gli atti processuali. Il collegio ha disposto la trasmissione della sentenza al Consiglio nazionale forense, al Consiglio dell'Ordine degli avvocati competente e alla Procura della Repubblica per le valutazioni di rispettiva competenza. Le spese di lite sono state compensate in ragione della novità della questione processuale.
Norme richiamate
art. 22, comma 2, c.p.a.
«per i giudizi davanti al Consiglio di Stato è obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori»
Nei giudizi dinanzi al Consiglio di Stato è requisito processuale necessario l'assistenza di un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori.
art. 22, comma 4, legge n. 247/2012
Consente l'iscrizione all'albo speciale secondo il regime transitorio agli avvocati che maturino entro il termine previsto i requisiti della normativa previgente.
art. 33, comma 2, r.d.l. n. 1578/1933
«gli avvocati che aspirano all’iscrizione nell’albo speciale devono farne domanda allo stesso Consiglio nazionale forense e dimostrare di avere esercitato per dodici anni almeno la professione di avvocato davanti alle Corti di appello e ai Tribunali»
Il maturato esercizio professionale per dodici anni costituisce requisito per chiedere l'iscrizione, ma non sostituisce la domanda e l'effettiva iscrizione all'albo speciale.
artt. 24 e 111 Cost.
L'obbligo di patrocinio da parte di un avvocato abilitato davanti alle giurisdizioni superiori non contrasta con il diritto di difesa, ma costituisce una modalità diretta ad assicurarne l'effettività.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Nei giudizi dinanzi al Consiglio di Stato l'assistenza tecnica di un avvocato iscritto all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori costituisce un presupposto processuale; la sua mancanza comporta l'inammissibilità dell'appello.
- Il possesso del requisito temporale di esercizio della professione forense non abilita di per sé al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori: occorrono la domanda dell'interessato, il provvedimento favorevole dell'organo competente e l'effettiva iscrizione all'albo speciale.
- L'iscrizione all'albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori ha natura costitutiva e non può decorrere da una data anteriore al provvedimento che la dispone; pertanto, l'abilitazione deve sussistere al momento della notificazione e dell'instaurazione del giudizio.
- L'indicazione nell'atto processuale di un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori non è sufficiente a impedire l'inammissibilità quando gli atti e la procura siano sottoscritti soltanto da altro difensore privo dello jus postulandi; occorre che il professionista abilitato sottoscriva anch'esso l'atto.
- La verifica della sussistenza dello jus postulandi rientra nei poteri-doveri officiosi del giudice, poiché l'abilitazione del difensore costituisce un presupposto processuale.
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