Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 21025/2026 del 08/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione di merito senza rivalutare il fatto, ritenendo infondato/già deciso il motivo sulla particolare tenuità del fatto e inammissibile perché generico il motivo sulle attenuanti generiche. Conseguentemente, ha applicato le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p. per l'inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per il delitto di evasione. In sede di legittimità sono stati dedotti due motivi: il primo lamentava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; il secondo censurava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva che il primo motivo riproponeva questioni già esaminate nei gradi di merito, con motivazione congrua del diniego fondata sulla gravità oggettiva dei fatti e sulla negativa personalità del ricorrente, desunta dai numerosi precedenti penali, incluso uno specifico per una recente evasione e altri per detenzione di stupefacenti ai fini di cessione. Il secondo motivo è ritenuto generico e meramente fattuale, perché tendeva a ottenere una nuova valutazione di elementi già apprezzati dai giudici di merito senza evidenziare manifesta illogicità della motivazione.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere negata quando la gravità oggettiva della condotta e la negativa personalità dell'imputato, desunta anche dai precedenti penali, ne escludano la ricorrenza.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso conseguono le previste statuizioni processuali e patrimoniali.

Massime di principio

  • Il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è legittimo quando il giudice di merito dia una motivazione congrua fondata sulla gravità concreta della condotta e sulla personalità dell'imputato, valorizzando anche precedenti penali specifici e numerosi.
  • In sede di legittimità non è ammissibile un motivo di ricorso che si limiti a proporre una diversa lettura degli elementi di fatto già valutati dai giudici di merito, se la motivazione impugnata non presenta manifesta illogicità.
  • La doglianza sulle attenuanti generiche è inammissibile se è formulata in modo generico e mira soltanto a una nuova valutazione del merito già compiuta nei gradi di giudizio precedenti.
  • La reiterazione in cassazione di questioni già esaminate dal giudice di appello, senza specifiche censure di legittimità, determina l'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioniEvasione
RamiParte generaleProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.