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Sentenza

Sentenza n. 841/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento dell'art. 10, in particolare commi 2 e 3, dell'art. 2, in particolare comma 2 del Regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia, art. 18 e 24 comma 5 della legge 240/2010, emanato con Decreto Rettorale n. 977/2013 così come modificato, nonché dell'art. 9, comma 5, nella parte in cui subordina la nomina del candidato più qualificato alla conclusione dell'iter di cui all'art. 10 che si dovrà svolgere innanzi al Consiglio di Dipartimento; - della deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria dell'Energia Elettrica e dell'Informazione “Guglielmo Marconi” n. 106 del 15 maggio 2025; - oggetto n. 2, con cui sono stati esaminati i seminari svolti dai candidati Zattoni, Tilli e Castaldi risultati idonei alla procedura valutativa per la copertura di un posto di professore di prima fascia di “Automatica”; - oggetto n. 15 con cui il Consiglio ha proceduto alla chiamata del Prof. Andrea Tilli sulla base di un giudizio di preferenza per la sua “notevole capacità di interazione con il tessuto industriale”, “un'attiva partecipazione a progetti di trasferimento tecnologico”, “capacità di costruire e condurre gruppi di ricerca ……. Come emerso, inoltre nell'ambito del seminario tenuto di fronte al Consiglio in seduta piena”; - del Decreto Rettorale n. 1464 del 4.9.2024 con cui è stato approvato il bando per la copertura, fra gli altri, del posto di ordinario di “Automatica”, quanto all'art. 7, in particolare comma 3, laddove è previsto che la Commissione giudicatrice termina il suo compito di valutazione con la semplice “individuazione fino ad un massimo di tre idonei”, e quanto all'art. 9 laddove è previsto in particolare ai commi 3 e 4 che sia il Consiglio di Dipartimento a formulare la chiamata, motivando non sulla esclusiva base del giudizio meritocratico della Commissione di concorso, bensì di una motivazione sulla base del profilo del candidato ed anche degli elementi emersi in sede di presentazione del seminario; - dell'Allegato 1 al suddetto bando per la parte relativa al concorso di “Automatica”, “Indice della procedura per tale disciplina”, nella parte in cui si è prescritto di svolgere un “Seminario presso il Dipartimento”; - del Decreto Rettorale n. 14 del 10.1.2025 (doc. 6) con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice, nella parte in cui è stato disposto (art. 2) che, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento, le Commissioni si limitano dopo la formulazione dei giudizi collegiali ad individuare fino ad un massimo di tre idonei; - dell'atto del Direttore del Dipartimento prot. n. 2228 del 6.5.2025 (doc. 4) con cui i candidati sono stati invitati a sostenere un seminario innanzi al plenum del Consiglio di Dipartimento sui seguenti aspetti: “ai sensi dell'articolo 2 comma 2 del Regolamento sopra citato, il seminario dovrà riguardare l'attività complessivamente svolta e le prospettive di sviluppo, rispetto alle quali siete invitati a soffermarvi, in particolare sui seguenti aspetti: - collaborazione con altri gruppi di ricerca del dipartimento - impatto sul territorio (organizzazione eventi, collaborazione con enti/imprese/associazioni, ….) - reperimento risorse (fondi di progetto, etc) - collaborazioni internazionali”; - del Decreto Rettorale n. 420 del 18 marzo 2025 con cui sono stati approvati gli atti della procedura selettiva per la copertura del suddetto posto di professore ordinario (“di prima fascia”) di “Automatica” presso il suddetto Dipartimento, e dei verbali tutti emessi dalla Commissione: il primo del 30.1.2025 con i criteri di massima, il secondo del 3.3.2025 con la valutazione dei titoli, il terzo del 7.3.2025 con il sorteggio degli argomenti da assegnare per la prova didattica ai candidati, il quarto del 10.3.2025 con la valutazione della prova didattica.

Giustizia amministrativa202501264

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della procedura selettiva e chiamata di un altro candidato a professore ordinario di Automatica, inclusi il regolamento di Ateneo, il bando, gli atti della commissione, la deliberazione dipartimentale e l'approvazione della chiamata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha contestato, in primo luogo, la disciplina regolamentare e gli atti applicativi nella parte in cui attribuiscono alla Commissione il compito di individuare fino a tre candidati idonei e al Consiglio di Dipartimento quello di proporre la chiamata, anche sulla base di un seminario e della coerenza del profilo con le esigenze del Dipartimento. Ha dedotto violazione dell'art. 18 della legge n. 240/2010, incompetenza del Consiglio di Dipartimento nella valutazione tecnico-scientifica dei candidati, sviamento a favore dei professori ordinari locali e omessa comparazione da parte della Commissione. In subordine ha censurato: l'omessa valutazione della sede editoriale delle pubblicazioni; la mancata motivazione della scelta dell'indicatore bibliometrico del numero totale delle citazioni; l'omessa riproduzione nel giudizio finale della valutazione sulla consistenza complessiva della produzione scientifica; l'erronea o incompleta valutazione delle attività internazionali di ricerca e dei titoli di visiting; la sottovalutazione di premi e riconoscimenti; l'illegittima limitazione della valutazione delle relazioni congressuali alle sole partecipazioni su invito; il difetto di motivazione e la disparità di valutazione delle attività di servizio istituzionale, organizzativo e di terza missione. L'Università ha eccepito la tardività del ricorso e l'inammissibilità dei motivi successivi al primo per carenza di interesse, non essendo stata contestata l'idoneità del candidato chiamato né la motivazione della scelta dipartimentale.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di irricevibilità: l'interesse concreto e attuale all'impugnazione è sorto con l'approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, della proposta di chiamata dell'altro candidato. Ha invece accolto l'eccezione di inammissibilità dei motivi dal secondo all'ottavo, rilevando che essi contestavano soltanto la valorizzazione dei titoli della ricorrente o la posizione di un candidato non vincitore, senza incidere sulla idoneità del candidato chiamato né sulla motivazione della scelta dipartimentale; ha comunque esaminato tali censure anche nel merito, giudicandole infondate. Il primo motivo è stato respinto perché l'art. 18 della legge n. 240/2010 non impone alla Commissione di redigere una graduatoria, ma richiede una valutazione comparativa finalizzata all'individuazione degli idonei. Il Consiglio di Dipartimento può quindi scegliere tra gli idonei, purché non svolga una nuova valutazione tecnico-scientifica dei titoli, ma consideri le valutazioni della Commissione, il profilo scientifico e didattico, gli elementi emersi dal seminario e la coerenza del curriculum con le esigenze del Dipartimento. Il seminario è stato qualificato come mero incombente istruttorio, non sostitutivo della valutazione della Commissione; la censura sulla diversa composizione del Consiglio durante il seminario e al momento della chiamata è stata ritenuta ipotetica, mentre non è stata superata la prova di resistenza sulla decisività del seminario. Il secondo motivo è stato respinto perché la Commissione aveva valutato anche la rilevanza scientifica della collocazione editoriale, concetto ritenuto sostanzialmente equivalente alla sede editoriale. Il terzo è stato respinto perché il bando consentiva alla Commissione di scegliere tra diversi indici bibliometrici senza specifica motivazione e non è stata dimostrata la manifesta irragionevolezza della scelta del numero totale delle citazioni. Il quarto è stato respinto perché il giudizio finale aveva natura sintetica e la ricorrente aveva comunque ricevuto un giudizio complessivo di molto buono sull'attività di ricerca e sulle pubblicazioni. Il quinto e il sesto sono stati respinti per assenza di errori manifesti o irragionevolezza nella valutazione tecnica dei titoli, dei premi e dei riconoscimenti; l'eventuale sopravvalutazione del candidato non vincitore non era comunque utile alla ricorrente. Il settimo è stato respinto perché la Commissione poteva specificare il criterio valorizzando le relazioni su invito, senza manifesta irragionevolezza. L'ottavo è stato respinto perché la valutazione delle attività di servizio non dipendeva dal solo numero, ma anche da volume, durata, continuità, responsabilità e pertinenza. Le spese sono state compensate per la particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 18 l. 240/2010

    valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica; formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento e approvazione da parte del consiglio di amministrazione

    La norma non impone necessariamente una graduatoria degli idonei: la Commissione deve effettuare una valutazione comparativa finalizzata all'individuazione degli idonei, mentre il Consiglio di Dipartimento può formulare la proposta di chiamata considerando tale valutazione e la coerenza del profilo con le esigenze istituzionali.

  • art. 24 l. 240/2010

    È richiamato per distinguere la disciplina delle procedure relative ai ricercatori da quella applicabile alla chiamata dei professori ai sensi dell'art. 18.

  • art. 9 del Regolamento per la chiamata delle/dei professoresse/i di prima e seconda fascia dell'Università di Bologna

    La Commissione individua fino ad un massimo di tre idonee/i dopo avere formulato su ciascun candidato un giudizio collegiale

    La Commissione individua gli idonei sulla base di una valutazione comparativa, senza obbligo di redigere una graduatoria di merito.

  • art. 10 del Regolamento per la chiamata delle/dei professoresse/i di prima e seconda fascia dell'Università di Bologna

    La delibera del Dipartimento è motivata, considerati gli esiti delle valutazioni effettuate dalla Commissione giudicatrice, sulla base del profilo scientifico, didattico ... e degli elementi emersi in sede di presentazione del seminario

    Il Consiglio di Dipartimento può scegliere tra gli idonei sulla base della coerenza del profilo con le funzioni e gli obiettivi del Dipartimento; il seminario costituisce un elemento istruttorio ulteriore e non sostitutivo della valutazione tecnico-scientifica della Commissione.

  • art. 2, comma 2, del Regolamento per la chiamata delle/dei professoresse/i di prima e seconda fascia dell'Università di Bologna

    Costituisce la base regolamentare del seminario relativo all'attività complessivamente svolta e alle prospettive di sviluppo.

Massime di principio

  • Nelle procedure di chiamata dei professori universitari ai sensi dell'art. 18 della legge n. 240/2010, la Commissione giudicatrice deve svolgere una valutazione comparativa e individuare gli idonei, ma non è tenuta necessariamente a redigere una graduatoria di merito né a indicare un vincitore unico.
  • Il Consiglio di Dipartimento può scegliere il candidato da proporre tra gli idonei individuati dalla Commissione, purché non proceda a una nuova autonoma valutazione tecnico-scientifica dei titoli, ma motivi la scelta considerando gli esiti della Commissione, il profilo scientifico e didattico, gli elementi emersi dal seminario e la coerenza del curriculum con le specifiche esigenze del Dipartimento.
  • Il seminario previsto dal regolamento o dal bando per la chiamata dei professori universitari è un incombente istruttorio volto a fornire elementi ulteriori sulle attività svolte e sulle prospettive di sviluppo; non sostituisce né può elidere la valutazione tecnico-scientifica riservata alla Commissione e non richiede necessariamente la medesima composizione dell'organo chiamato a deliberare.
  • La candidata o il candidato non prescelto non ha un interesse concreto e attuale a contestare soltanto la propria valutazione o quella di un altro candidato non vincitore, se non deduce vizi idonei a incidere sull'idoneità del candidato chiamato o sulla motivazione della scelta finale.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-scientifiche delle commissioni concorsuali resta limitato ai casi di errore manifesto, illogicità, irragionevolezza o travisamento; la mera preferenza per un diverso indice bibliometrico o per una diversa ponderazione quantitativa e qualitativa dei titoli non dimostra tali vizi.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciReclutamento e abilitazione universitariaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoProporzionalità e ragionevolezza

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