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Ordinanza

Ordinanza n. 41/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023, per l’affidamento del servizio di elisoccorso connesso alle funzioni dell’AREUS nel periodo 2026-2034. II edizione appalto ANAC: d055a76c-b47b-4d89-b12f-4c0514b1bd4a CIG: B9C89BE796 pubblicata su piattaforme di gara regionali (come Sardegna-cat) e avvisi (GUUE) in data 22.12.2025 e con data di scadenza 25.02.2026 ore 16.00; nonché della determinazione n.1323/14981 del 22/12/2025 – indizione, del Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale e di ogni allegato al bando e di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.

Giustizia amministrativa202600107

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: bando, disciplinare, capitolato e atti connessi alla procedura aperta per l’affidamento del servizio regionale di elisoccorso per il periodo 2026-2034

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato gli atti di indizione della procedura aperta, deducendone il carattere sostanzialmente escludente e ostativo della concorrenza. In particolare, ha contestato i requisiti di partecipazione e i criteri premiali previsti dalla lex specialis, la mancanza di neutralità tecnologica, la conseguente possibilità di aggiudicazione sostanzialmente riservata al gestore uscente e la mancata suddivisione dell’affidamento in più lotti. Ha chiesto l’annullamento degli atti, previa sospensione cautelare della loro efficacia.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare, riservando ogni valutazione sulle questioni di rito e di merito. In sede di sommaria cognizione, ha rilevato che la ricorrente appare in possesso dei requisiti generali di partecipazione e che le contestazioni relative ai punteggi premiali assumono rilievo soprattutto ai fini del periculum in mora, senza necessariamente dimostrare l’immediata lesività degli atti impugnati. Il Collegio ha ritenuto prevalente, nel bilanciamento cautelare, l’interesse alla tempestiva conclusione della procedura: l’udienza pubblica di merito è stata fissata a breve distanza dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte e, allo stato, non risulta probabile la stipulazione del contratto prima della decisione di merito. Pertanto, un eventuale accoglimento del ricorso non pregiudicherebbe la posizione della ricorrente, mentre una sospensione della gara, seguita da un eventuale rigetto nel merito, comprometterebbe la tempestività dell’affidamento. Le spese della fase cautelare sono state compensate ed è stata fissata l’udienza pubblica del 25 marzo 2026.

Norme richiamate

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    Richiamato quale base normativa della procedura aperta per l’affidamento del servizio.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina della tutela cautelare nel processo amministrativo; l’istanza di sospensione è stata respinta all’esito del sommario esame e del bilanciamento degli interessi.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare relativa all’impugnazione degli atti di gara, la mera prossimità della scadenza del termine per la presentazione delle offerte non impone la sospensione della procedura quando il ricorrente risulti in possesso dei requisiti generali di partecipazione e le censure sui criteri premiali non evidenzino, allo stato, un’immediata lesività degli atti.
  • Il bilanciamento cautelare può condurre a negare la sospensione di una gara quando l’udienza di merito sia fissata a breve distanza dalla scadenza per la presentazione delle offerte, non sia prevedibile la stipulazione del contratto prima della decisione e l’eventuale accoglimento del ricorso possa ancora tutelare integralmente la posizione del ricorrente.
  • La sospensione della procedura di affidamento va negata quando, in caso di successivo rigetto del ricorso, essa determinerebbe un pregiudizio alla tempestività della conclusione della gara maggiore rispetto al pregiudizio derivante dalla prosecuzione della procedura in caso di eventuale successivo accoglimento.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieBando e lex specialis
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaConcorrenza ed evidenza pubblica

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