Cassazione Civile, Ordinanza n. 18208/2023 del 26/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva chiesto il rimborso dell'accisa sul gas naturale immesso in consumo nel periodo 1 gennaio 2004-31 maggio 2007, limitatamente a quanto versato anteriormente al 19 dicembre 2006, sostenendo che l'istanza fosse tempestiva almeno per i versamenti relativi all'intera annualità 2006 e al periodo 1 gennaio 2007-31 maggio 2007, perché il termine biennale di decadenza non doveva decorrere dai singoli acconti mensili ma dalla liquidazione definitiva in dichiarazione annuale. La CTR aveva invece ritenuto tardiva l'istanza per la parte non compresa nel biennio. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 14, comma 2, d.lgs. 504/1995, per errata individuazione del dies a quo del termine biennale; 2) violazione dell'art. 29, comma 2, l. 428/1990, degli artt. 2729 e 2697 c.c., per avere la CTR ritenuto provata la traslazione dell'accisa e l'indebito arricchimento mediante presunzioni; 3) violazione dell'art. 7, comma 1, d.lgs. 546/1992 e dell'art. 115 c.p.c., per non avere la CTR disposto una consulenza tecnica d'ufficio sulle scritture contabili.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando il principio per cui, quando l'accisa non era dovuta ab origine per effetto diretto della direttiva 2003/96/CE sul gas naturale destinato alla produzione di energia elettrica, il rimborso è soggetto al termine biennale di decadenza dell'art. 14, comma 2, d.lgs. 504/1995, decorrente dalla data dei singoli versamenti mensili indebitamente eseguiti. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché diretto a contestare la ricostruzione in fatto operata dal giudice di merito sulla traslazione dell'imposta, quindi estraneo al vizio di violazione di legge. Ha infine ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio discrezionale e il suo mancato esperimento non è censurabile in cassazione se la scelta del giudice di merito risulta motivata anche implicitamente. La ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 14, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1995
termine biennale di decadenza
Per i versamenti di accisa non dovuti ab origine, il termine per chiedere il rimborso decorre dalla data dei singoli versamenti mensili indebitamente eseguiti.
art. 14, n. 1, lett. a), direttiva n. 2003/96/CE
L'esenzione dalle accise per i prodotti energetici destinati alla produzione di energia elettrica opera con efficacia diretta anche prima del recepimento nazionale richiamato in sentenza.
d.lgs. n. 26 del 2007
È richiamato come intervento normativo successivo, ma la Corte ribadisce che l'esenzione può operare anche prima della sua adozione per effetto diretto della direttiva UE.
art. 56, comma 1, d.lgs. n. 504 del 1995
Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dai successivi versamenti di acconto
La Corte distingue il meccanismo di compensazione delle eccedenze nel corso del rapporto tributario dal pagamento indebito ab origine che giustifica il rimborso soggetto a decadenza biennale.
art. 29, comma 2, l. n. 428 del 1990
È richiamato dal ricorrente per contestare la disciplina del rimborso e l'onere di provare la mancata traslazione dell'imposta.
art. 2729 c.c.
Richiamato per contestare l'uso delle presunzioni semplici nella dimostrazione dell'indebito arricchimento o della traslazione dell'accisa.
art. 2697 c.c.
Richiamato per dedurre un'errata ripartizione dell'onere della prova sulla mancata traslazione dell'imposta e sull'arricchimento senza causa.
art. 7, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per sostenere che il giudice avrebbe dovuto disporre ulteriori acquisizioni istruttorie mediante consulenza tecnica.
art. 115, comma 1, c.p.c.
Richiamato per censurare la mancata ammissione della consulenza tecnica d'ufficio e il preteso mancato rispetto del principio di disponibilità delle prove.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La Corte ribadisce che il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non consente di rimettere in discussione la mera ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Invocato per il terzo motivo, ma la Corte non ravvisa un error in procedendo perché la decisione sulla CTU resta discrezionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato nel dispositivo per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 2041 c.c.
La sentenza menziona il tema dell'indebito arricchimento, ma non formula un autonomo principio sul suo contenuto; viene in rilievo solo come questione prospettata nel giudizio tributario.
Massime di principio
- Quando un'esenzione dall'accisa opera ab origine per effetto diretto del diritto dell'Unione, il pagamento dell'imposta è indebito sin dal versamento e la domanda di rimborso è soggetta al termine biennale di decadenza decorrente da ciascun singolo pagamento.
- Il regime ordinario di compensazione delle eccedenze nei versamenti di accisa non si applica allo stesso modo ai pagamenti effettuati in assenza originaria del presupposto impositivo, perché in tal caso non si tratta di un credito da detrarre nel corso del rapporto, ma di somme indebitamente versate.
- Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può essere utilizzato per contestare la mera valutazione delle prove o la ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito.
- La consulenza tecnica d'ufficio è un mezzo istruttorio rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito; il mancato ricorso ad essa non integra, di regola, vizio denunciabile in cassazione se la scelta risulta motivata anche implicitamente.
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