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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1447

Regolamento (UE) 2016/1447 della Commissione, del 26 agosto 2016, che istituisce un codice di rete relativo ai requisiti per la connessione alla rete dei sistemi in corrente continua ad alta tensione e dei parchi di generazione connessi in corrente continua (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R1447

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce un codice di rete armonizzato per la connessione dei sistemi HVDC e dei parchi di generazione connessi in corrente continua, con l’obiettivo di rafforzare sicurezza del sistema, integrazione del mercato e delle rinnovabili, nonché uso efficiente della rete. Definisce requisiti tecnici dettagliati su frequenza, tensione, potenza reattiva, fault-ride-through, controlli, protezioni, ripristino del sistema e procedure di prova e conformità. Disciplina inoltre il ruolo dei TSO, dei DSO, delle autorità di regolamentazione, dell’ACER e di ENTSO-E, i meccanismi di deroga, il recupero dei costi e gli aggiornamenti contrattuali. Il regolamento è direttamente applicabile e si coordina con il regolamento (CE) n. 714/2009 e con i codici di rete UE già esistenti.

Codice di rete UE sui requisiti tecnici e procedurali per la connessione alla rete dei sistemi HVDC e dei parchi di generazione connessi in corrente continua.

Ambito di applicazione

Si applica ai nuovi sistemi HVDC e ai nuovi parchi di generazione connessi in corrente continua, nonché, in taluni casi, ai sistemi esistenti o già pianificati/realizzati a seguito di modifiche sostanziali, decisioni dell’autorità di regolamentazione o dello Stato membro, o procedure di deroga. Riguarda i sistemi HVDC che collegano aree sincrone o aree di controllo, quelli che connettono parchi di generazione a reti di trasmissione o distribuzione, i sistemi HVDC integrati con impatti transfrontalieri e, per i parchi di generazione in c.c., anche le stazioni di conversione HVDC del terminale remoto. Sono previste esclusioni per i sistemi con punto di connessione al di sotto di 110 kV, salvo impatto transfrontaliero dimostrato, e per talune isole/aree non sincrone con le principali aree sincrone indicate dall’articolo 3, paragrafo 7.

Regolamento (UE) 2016/1447 della Commissione: codice di rete per la connessione di sistemi HVDC e parchi di generazione connessi in c.c.

Il regolamento definisce un quadro tecnico-giuridico armonizzato per la connessione alla rete di sistemi in corrente continua ad alta tensione (HVDC) e di parchi di generazione connessi in corrente continua. La finalità è duplice: garantire la sicurezza del sistema elettrico e, al tempo stesso, favorire integrazione del mercato interno, concorrenza, scambi transfrontalieri e inserimento delle energie rinnovabili.

Finalità, contesto e coordinamento con il diritto UE vigente

Il provvedimento si inserisce nel sistema dei codici di rete attuativi del regolamento (CE) n. 714/2009 e si coordina con la direttiva 2009/72/CE e con altri regolamenti settoriali, in particolare il regolamento (UE) 2016/631 sui generatori e il regolamento (UE) 2016/1388 sulla domanda. I considerando sottolineano che i requisiti HVDC hanno rilevanza transfrontaliera, incidono sulla sicurezza delle aree sincrone e richiedono approcci armonizzati, tenendo conto delle specificità regionali e dei costi ragionevoli sostenuti dai gestori di sistema.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica ai sistemi HVDC che collegano aree sincrone o aree di controllo, ai sistemi HVDC che connettono parchi di generazione a reti di trasmissione o distribuzione, ai sistemi HVDC integrati con impatto transfrontaliero e ai parchi di generazione connessi in c.c. tramite punti di interfaccia HVDC. Non si applica, in via generale, ai sistemi con punto di connessione al di sotto di 110 kV senza impatto transfrontaliero dimostrato, né a talune isole o aree non sincrone elencate dall’articolo 3, paragrafo 7. Per gli impianti esistenti la disciplina opera solo in casi specifici: modifiche sostanziali, decisioni dell’autorità o estensione successiva dei requisiti sulla base di analisi costi-benefici.

Definizioni rilevanti

L’articolo 2 rinvia a una serie di definizioni già presenti in atti UE e introduce nozioni tecniche centrali: sistema HVDC, sistema HVDC integrato, stazione di conversione HVDC, punto di interfaccia HVDC, unità di conversione HVDC, potenza attiva massima e minima di trasmissione, corrente massima del sistema. Tali definizioni sono essenziali per delimitare il perimetro dei requisiti tecnici e delle procedure di conformità.

Requisiti tecnici per i sistemi HVDC

La parte sostanziale del regolamento è dedicata ai requisiti tecnici che un sistema HVDC deve rispettare per poter essere connesso e mantenuto in servizio. In materia di frequenza, il sistema deve restare connesso entro gli intervalli dell’allegato I, resistere a derivata di frequenza tra -2,5 e +2,5 Hz/s, modulare la potenza attiva su istruzione del TSO e, se richiesto, fornire servizi di supporto come inerzia sintetica, controllo della frequenza e modalità FSM, LFSM-O e LFSM-U. Per i sistemi che collegano aree di controllo o aree sincrone, sono previste funzioni di regolazione utili al bilanciamento transfrontaliero.

Sul versante tensione e potenza reattiva, gli articoli 18-24 impongono la capacità di rimanere connessi entro specifici intervalli di tensione, di contribuire al corto circuito in caso di guasti, di operare secondo un profilo U-Q/Pmax e di non provocare distorsioni o fluttuazioni oltre i limiti fissati dal gestore di sistema. Il regolamento dettaglia le modalità di controllo della tensione, della potenza reattiva e del fattore di potenza, con tempi di risposta, bande morte, statismi e setpoint che devono essere concordati o specificati dal TSO/gestore di sistema.

Fault ride through, ripristino e robustezza

Gli articoli 25-33 impongono la tenuta al guasto e la capacità di ripristino del funzionamento. In particolare, il TSO specifica un profilo tensione-tempo per la fault-ride-through capability, con riferimento all’allegato V, e il sistema deve restare connesso e stabile dopo il guasto, salvo protezioni interne compatibili con il regolamento. Sono inoltre previsti obblighi di ripristino rapido della potenza attiva, resistenza ai transitori lato c.c., capacità di smorzare oscillazioni di potenza e interazioni torsionali subsincrone, nonché requisiti sulla robustezza del sistema rispetto a variazioni pianificate o non pianificate della rete o dell’impianto.

Protezione, controllo, black start e scambio dati

Gli articoli 34-37 disciplinano schemi e impostazioni di protezione, l’ordine di priorità tra protezione e funzioni di controllo e la possibilità di modificare setpoint e modalità anche a distanza, secondo le specifiche del gestore di sistema. È inoltre prevista la capacità di black start, che il TSO può richiedere o acquisire in offerta: il sistema HVDC deve poter energizzare la sbarra della sottostazione c.a. remota e sincronizzarsi entro i limiti concordati.

Il titolo IV introduce regole molto operative su telemetria, segnali, registrazione guasti, monitoraggio dinamico e modelli di simulazione. Il sistema di controllo automatico deve essere in grado di ricevere comandi e inviare segnali di esercizio e allarme; il titolare deve inoltre fornire modelli di simulazione adeguati, aggiornati e validati rispetto alle prove, per verificare conformità e interazioni con reti e impianti vicini.

Parchi di generazione connessi in c.c. e stazioni di conversione del terminale remoto

Per i parchi di generazione connessi in c.c., il titolo III replica in larga misura la logica dei codici di rete per i generatori, adattandola alla connessione tramite HVDC. Gli articoli 39-45 disciplinano risposta in frequenza, tenuta alla frequenza, LFSM/FSM, regolazione di potenza attiva, capability di potenza reattiva, tensione, qualità della potenza e protezione. L’articolo 40 contiene una parte molto rilevante sul profilo U-Q/Pmax e sulla distribuzione temporale dell’obbligo di dotarsi della necessaria capability di potenza reattiva, con possibili accordi bilaterali e pianificazioni future legate all’evoluzione della rete.

Le stazioni di conversione HVDC del terminale remoto sono trattate separatamente agli articoli 46-50: a esse si applicano, con adattamenti, gli stessi principi di frequenza, tensione, potenza reattiva, caratteristiche di rete e qualità della potenza. Il titolare della stazione deve inoltre trasferire ai titolari dei parchi i dati tecnici necessari per la progettazione e l’esercizio.

Procedura di comunicazione di esercizio e messa in servizio

Il titolo V introduce una procedura di connessione per i nuovi sistemi HVDC e i nuovi parchi di generazione connessi in c.c. articolata in tre fasi: EON, ION e FON. La EON consente la messa sotto tensione di rete interna e servizi ausiliari; la ION autorizza l’esercizio provvisorio per un periodo limitato, normalmente non superiore a 24 mesi; la FON consente l’esercizio definitivo una volta eliminati i punti di non conformità. Se persistono circostanze temporanee di non conformità, può essere rilasciata una LON, con validità massima di 12 mesi, sospensiva della FON per gli elementi interessati.

Le procedure richiedono una documentazione tecnica dettagliata: dichiarazioni di conformità, dati di progetto, certificati, modelli di simulazione, studi sulle prestazioni e dettagli delle prove di conformità. Il regolamento prevede anche il coordinamento tra gestori di sistema e TSO e la possibilità di ricorrere a deroghe quando una non conformità non sia superabile in tempi utili.

Analisi costi-benefici e applicazione ai sistemi esistenti

L’estensione del regolamento agli impianti esistenti richiede una valutazione rigorosa. Gli articoli 65 e 66 impongono innanzitutto un confronto qualitativo costi-benefici e solo in caso di esito favorevole una valutazione quantitativa. La relazione del TSO deve includere una raccomandazione, un periodo transitorio non superiore a due anni e deve essere sottoposta a consultazione pubblica. I benefici da considerare includono sicurezza di approvvigionamento, mercato interno, scambi transfrontalieri, integrazione delle rinnovabili e servizi di sistema; i costi comprendono costi diretti, costi opportunità e costi di manutenzione/gestione conseguenti alle modifiche.

Conformità: prove, simulazioni e obblighi permanenti

Il titolo VI costituisce il nucleo procedurale della verifica di conformità. Il titolare del sistema HVDC o del parco connesso in c.c. è responsabile della dimostrazione iniziale e del mantenimento continuo della conformità per tutta la vita dell’impianto. Il gestore di sistema valuta la conformità, può richiedere prove periodiche o dopo guasti/modifiche e pubblica l’elenco dei documenti e delle informazioni richieste. Sono disciplinate nel dettaglio sia le prove in campo sia le simulazioni di conformità, con possibilità di sostituire talune verifiche tramite certificati di apparecchiatura se accettati dal gestore di sistema.

Le prove e simulazioni sono molto granulari: si va dalla capability di potenza reattiva alla risposta FSM/LFSM, dalla regolazione della potenza attiva alla modifica della pendenza di rampa, fino al black start e agli aspetti di fault-ride-through. Per i parchi e le stazioni di conversione del terminale remoto, le simulazioni seguono in parte le norme del regolamento (UE) 2016/631.

Deroghe e controllo istituzionale

Il titolo VII prevede un articolato sistema di deroghe. Possono chiederle il titolare o potenziale titolare, il gestore di sistema o il TSO. La richiesta deve essere motivata, accompagnata da analisi costi-benefici e dimostrazione dell’assenza di effetti negativi sugli scambi transfrontalieri; per i parchi con terminale remoto occorre inoltre dimostrare l’assenza di impatto sulla stazione di conversione o ottenere l’accordo del suo titolare. Sono stabiliti termini procedurali stringenti per la verifica di completezza, l’istruttoria, la decisione dell’autorità di regolamentazione, le integrazioni documentali e le eventuali proroghe.

Le autorità di regolamentazione devono inoltre tenere un registro delle deroghe concesse o rifiutate, mentre ACER e Commissione esercitano un controllo esterno e possono raccomandare la revoca di deroghe non più giustificate. Per alcune deroghe sui parchi di generazione connessi in c.c. a connessione unica verso una sola area sincrona, il regolamento prevede una disciplina semplificata e la possibilità di condizionare la deroga all’evoluzione della connessione.

Disposizioni finali

L’articolo 84 impone l’adeguamento dei contratti di connessione, delle condizioni generali e degli accordi nazionali ai requisiti del regolamento, con un termine di tre anni per gli impianti esistenti soggetti a modifica. L’articolo 85 affronta i casi di connessione verso aree sincrone o di controllo non soggette alla legislazione UE, imponendo di attivarsi per accordi equivalenti o, in mancanza, di utilizzare tutti i mezzi disponibili per conformarsi. Infine, l’articolo 86 stabilisce l’entrata in vigore al ventesimo giorno dalla pubblicazione e l’applicazione generale dopo tre anni, con alcune eccezioni già operative prima di tale termine.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

L’articolo 1 istituisce un codice di rete che stabilisce i requisiti per la connessione dei sistemi HVDC e dei parchi di generazione connessi in c.c. alla rete. La disciplina mira a garantire concorrenza equa nel mercato interno dell’energia elettrica, sicurezza del sistema, integrazione delle fonti rinnovabili e facilitazione degli scambi di energia nell’Unione.

Definizioni e coordinamento con altri atti UE

L’articolo 2 rinvia alle definizioni di vari atti UE, in particolare il regolamento (CE) n. 714/2009, i regolamenti (UE) 2015/1222, 543/2013, 2016/631, 2016/1388 e la direttiva 2009/72/CE, e introduce definizioni specifiche di sistema HVDC, parco di generazione connesso in c.c., sistema HVDC integrato, stazione di conversione HVDC, punto di interfaccia HVDC, titolare, Pmax e unità di conversione HVDC.

Ambito di applicazione e esclusioni

L’articolo 3 si applica ai sistemi HVDC che collegano aree sincrone o aree di controllo, ai sistemi che connettono parchi di generazione a reti di trasmissione/distribuzione, ai sistemi HVDC integrati connessi alla trasmissione e, se vi è impatto transfrontaliero, a quelli connessi alla distribuzione. Prevede una procedura per qualificare come parchi connessi in c.c. taluni impianti connessi tramite singolo punto a reti non sincrone. Esclude i sistemi al di sotto di 110 kV salvo impatto transfrontaliero e i sistemi/localizzazioni su isole di Stati membri non sincrone con le aree indicate.

Regime per i sistemi e i parchi esistenti

L’articolo 4 esclude, in linea di principio, i sistemi HVDC e i parchi di generazione connessi in c.c. esistenti, salvo modifiche sostanziali che richiedano nuovo contratto di connessione, decisioni dell’autorità di regolamentazione/Stato membro o estensione successiva dei requisiti previa analisi costi-benefici. Definisce anche quando un impianto si considera esistente, con riferimento alla connessione già avvenuta o alla conclusione di un contratto vincolante entro due anni dall’entrata in vigore, con obbligo di notifica entro 30 mesi.

Assetto regolatorio, approvazioni e risoluzione delle controversie

L’articolo 5 subordina l’approvazione dei requisiti di portata generale e, se previsto, di sito, all’entità designata dallo Stato membro, di regola l’autorità di regolamentazione. Impone principi di proporzionalità, non discriminazione, trasparenza, ottimizzazione costi/efficienza, consultazione dei DSO e rispetto del ruolo del TSO. Prevede termini di due anni per la proposta dei requisiti/metodologie, sei mesi per la decisione sulle proposte e un meccanismo di reclamo con decisione dell’autorità di regolamentazione entro due mesi, prorogabili di ulteriori due.

Ripartizione di responsabilità tra TSO, Stati membri e più TSO

L’articolo 6 dispone che, in presenza di più TSO, il regolamento si applica a tutti; gli Stati membri possono attribuire la responsabilità di taluni obblighi a uno o più TSO specifici.

Recupero dei costi e tariffe

L’articolo 7 prevede che i costi ragionevoli, efficienti e proporzionati derivanti dagli obblighi del regolamento siano valutati dalle autorità di regolamentazione e recuperati mediante tariffe di rete o altri mezzi idonei. Su richiesta, i gestori di sistema devono fornire entro tre mesi le informazioni utili alla valutazione.

Consultazione pubblica e partecipazione delle parti interessate

L’articolo 8 impone consultazioni pubbliche di almeno un mese su estensioni ai sistemi esistenti e sulle analisi costi-benefici. L’articolo 9 affida ad ACER, in cooperazione con ENTSO-E, l’organizzazione della partecipazione delle parti interessate. L’articolo 75 prevede orientamenti non vincolanti di ENTSO-E entro sei mesi dall’entrata in vigore e aggiornamenti biennali; l’articolo 76 disciplina il monitoraggio del regolamento.

Riservatezza

L’articolo 10 impone il segreto professionale per le informazioni riservate scambiate nell’attuazione del regolamento, limitandone divulgazione e uso alle finalità istituzionali previste.

Requisiti tecnici per i sistemi HVDC: frequenza, potenza attiva e servizi di sistema

Gli articoli 11-17 impongono requisiti di tenuta alla frequenza, capacità di resistere alla derivata di frequenza, regolazione della potenza attiva, rapida inversione di potenza, inerzia sintetica, modalità FSM/LFSM-O/LFSM-U, controllo di frequenza e limitazione della perdita massima di potenza attiva. Gli allegati I e II fissano intervalli di frequenza, tempi di funzionamento, soglie di statismo, banda morta, tempi di risposta e limiti di prestazione.

Requisiti per tensione, potenza reattiva, corto circuito e qualità della potenza

Gli articoli 18-24 disciplinano la tenuta alla tensione, il contributo al corto circuito in caso di guasto, la capability di potenza reattiva tramite profili U-Q/Pmax, il controllo della potenza reattiva e della tensione, la priorità tra potenza attiva e reattiva e i limiti di distorsione/fluttuazione di tensione. Gli allegati III e IV specificano gli intervalli di tensione per area sincrona e i profili U-Q/Pmax.

Fault ride through, ripristino post-guasto e robustezza del sistema

Gli articoli 25-33 impongono profili tensione-tempo per la fault-ride-through capability, il ripristino della potenza attiva dopo il guasto, il ripristino rapido lato c.c., la resilienza ai transitori, lo smorzamento delle oscillazioni di potenza e delle interazioni torsionali subsincrone, nonché l’obbligo di fornire equivalenti di rete e informazioni sulla robustezza del sistema.

Protezione, controllo, black start e coordinamento operativo

Gli articoli 34-37 disciplinano schemi e impostazioni di protezione, ordine di priorità tra protezione e controllo, modifiche a distanza di setpoint e modalità, e capacità di black start. Il black start può essere offerto al TSO e, se presente, deve consentire l’energizzazione della sbarra della sottostazione c.a. entro i tempi concordati.

Requisiti per i parchi di generazione connessi in c.c.

Gli articoli 38-45 estendono ai parchi di generazione connessi in c.c. requisiti simili a quelli dei parchi offshore del regolamento (UE) 2016/631, con specifiche su risposta in frequenza, LFSM/FSM, regolazione di potenza, tenuta alla frequenza e alla tensione, capability di potenza reattiva, priorità fra potenza attiva e reattiva, controllo e qualità della potenza. L’articolo 45 rinvia ai requisiti generali di gestione del sistema del regolamento (UE) 2016/631.

Requisiti per le stazioni di conversione HVDC del terminale remoto

Gli articoli 46-50 applicano, con adattamenti, i requisiti di frequenza, tensione, potenza reattiva, caratteristiche di rete e qualità della potenza alle stazioni di conversione HVDC del terminale remoto che intermediano i parchi di generazione connessi in c.c.

Scambio di informazioni, telecontrollo e registrazione dei guasti

Gli articoli 51-54 impongono sistemi di controllo automatico in grado di ricevere istruzioni e inviare segnali operativi e di allarme, regolare parametri e setpoint concordati, registrare guasti e monitorare il comportamento dinamico, nonché fornire modelli di simulazione e dati equivalenti per verificare la conformità e studiare le interazioni di controllo negative.

Procedura di comunicazione di esercizio per nuovi sistemi HVDC

Gli articoli 55-59 prevedono una procedura articolata in EON, ION e FON. La ION è normalmente valida fino a 24 mesi, prorogabile in caso di progressi sostanziali o di deroga; la FON è rilasciata dopo la rimozione delle incompatibilità. È prevista anche una LON per situazioni temporanee di non piena conformità, fino a 12 mesi, con possibile sospensione della FON per gli elementi interessati.

Procedura di comunicazione di esercizio per nuovi parchi di generazione connessi in c.c.

Gli articoli 60-64 replicano la struttura EON/ION/FON/LON per i nuovi parchi di generazione connessi in c.c., con obblighi di documentazione, studi, prove e aggiornamenti tecnici. Anche qui la ION dura di regola non oltre 24 mesi e la LON fino a 12 mesi.

Analisi costi-benefici per estendere i requisiti agli impianti esistenti

Gli articoli 65 e 66 stabiliscono un doppio filtro: prima un confronto qualitativo costi-benefici e, solo se i benefici probabili superano i costi probabili, una analisi quantitativa. La relazione del TSO deve includere raccomandazione, proposta di periodo transitorio non superiore a due anni, consultazione pubblica e, per le valutazioni, criteri economici come VAN, ROI, tasso di rendimento e payback, oltre a benefici per sicurezza di approvvigionamento, mercato interno, scambi transfrontalieri, rinnovabili e costi diretti/indiretti di attuazione.

Conformità: prove, simulazioni e responsabilità

Gli articoli 67-70 disciplinano prove di conformità e simulazioni, il ruolo del gestore di sistema nel partecipare/valutare, gli obblighi del titolare di mantenere la conformità per tutta la vita dell’impianto, l’obbligo di comunicare modifiche, guasti e programmi di prova, e la possibilità di delega a terzi nel rispetto della riservatezza. Il gestore pubblica elenchi di documenti e requisiti, ripartizione delle responsabilità e può chiedere prove periodiche o dopo guasti/modifiche.

Dettaglio delle prove di conformità e delle simulazioni

Gli articoli 71-74 descrivono in modo puntuale le prove di capability di potenza reattiva, controllo tensione, modalità di controllo reattivo e fattore di potenza, FSM/LFSM, regolazione di potenza, inversione rapida, black start, nonché le corrispondenti simulazioni di guasto, tenuta alla tensione, ripristino post-guasto, smorzamento oscillazioni e interazioni tra impianti. I certificati delle apparecchiature possono sostituire in parte prove o simulazioni se trasmessi al gestore di sistema.

Deroghe

Gli articoli 77-83 consentono deroghe a requisiti del regolamento per sistemi e parchi nuovi o esistenti, su richiesta del titolare, del gestore di sistema o del TSO, secondo criteri fissati dall’autorità di regolamentazione. La domanda deve includere descrizione, motivazione, analisi costi-benefici, prova dell’assenza di effetti negativi sugli scambi transfrontalieri e, per i parchi c.c. con terminali remoti, elementi sul possibile impatto o l’assenso del titolare della stazione. Sono previsti termini rigorosi per completezza della domanda, istruttoria, decisione, eventuali integrazioni e revoca; l’Agenzia e la Commissione possono raccomandare la revoca di deroghe non motivate.

Adeguamento contrattuale e rapporti con reti non UE

L’articolo 84 impone l’adeguamento di contratti, condizioni generali e accordi nazionali ai requisiti del regolamento, con termine di tre anni per modificare le clausole degli impianti esistenti soggetti ai nuovi requisiti. L’articolo 85 richiede, quando i sistemi sono connessi ad aree sincrone o di controllo non soggette alla legislazione UE, che TSO o titolare si adoperino per ottenere accordi equivalenti o, in mancanza, utilizzino tutti i mezzi disponibili per conformarsi.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 86 dispone l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE e l’applicazione generale dopo tre anni dalla pubblicazione, con eccezioni per alcune disposizioni già applicabili prima (articolo 4, paragrafo 2, lettera b), articoli 5, 75, 76 e 78). Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

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