Regolamento (UE) 2016/1425
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1425 della Commissione, del 25 agosto 2016, che approva la sostanza attiva isofetamid, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva la sostanza attiva isofetamid ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, ritenendo soddisfatti i criteri di approvazione per alcuni impieghi rappresentativi di prodotti fitosanitari. L'approvazione è subordinata a specifiche condizioni, tra cui una particolare attenzione ai rischi per operatori, lavoratori e organismi acquatici, e all'obbligo di fornire ulteriori informazioni di conferma. Il regolamento modifica inoltre l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per inserire l'isofetamid nell'elenco delle sostanze attive approvate.
Approvazione della sostanza attiva isofetamid ai fini dell'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e aggiornamento dell'elenco delle sostanze attive approvate.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza attiva isofetamid, impiegata nei prodotti fitosanitari ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, nonché agli Stati membri, alla Commissione, all'EFSA e al richiedente dell'approvazione. L'effetto territoriale è generale nell'Unione europea e, per espressa clausola, anche nel SEE. L'approvazione è concessa per il periodo dal 15 settembre 2016 al 15 settembre 2026, con condizioni specifiche, obblighi di conferma e attenzione particolare in sede di autorizzazione dei prodotti contenenti la sostanza.
Approvazione della sostanza attiva isofetamid
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1425 della Commissione approva la sostanza attiva isofetamid nell'ambito del sistema di autorizzazione dei prodotti fitosanitari previsto dal regolamento (CE) n. 1107/2009. L'atto si fonda sulla procedura istruttoria svolta con lo Stato membro relatore, l'EFSA e la Commissione, e prende atto che, per uno o più impieghi rappresentativi di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza, risultano soddisfatti i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Contesto procedurale
La domanda di approvazione è stata presentata da ISK Biosciences Europe NV al Belgio il 22 gennaio 2013, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il Belgio, in qualità di Stato membro relatore, ha comunicato l'ammissibilità della domanda il 3 aprile 2013. Successivamente ha trasmesso il progetto di rapporto di valutazione il 3 ottobre 2014 e, dopo la richiesta di informazioni supplementari da parte dell'EFSA ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, un progetto aggiornato di rapporto è stato presentato il 31 agosto 2015. Le conclusioni dell'EFSA, pubblicate il 28 ottobre 2015, hanno preceduto la relazione di esame della Commissione dell'8 marzo 2016 e il successivo progetto di regolamento sottoposto al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
Condizioni dell'approvazione e profili di rischio
L'approvazione non è incondizionata. In base all'articolo 13, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009, la Commissione ritiene necessario fissare condizioni e restrizioni alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche disponibili, richiedendo anche ulteriori informazioni di conferma. In sede di applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione al rischio per gli operatori, i lavoratori e gli organismi acquatici, con specifico richiamo ai pesci; le misure di mitigazione devono essere previste, ove opportuno, nelle condizioni d'impiego.
Informazioni di conferma richieste
L'allegato I impone al richiedente di trasmettere alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità tre categorie di informazioni di conferma:
- specifiche tecniche della sostanza attiva come prodotta su scala commerciale, compresa la rilevanza delle impurezze;
- conformità dei batch di tossicità ed ecotossicità alle specifiche tecniche confermate;
- effetto della clorazione, quale processo di trattamento delle acque, sulla natura dei residui, compresa la possibile formazione di residui clorati a partire dai residui presenti nelle acque di superficie destinate a produrre acqua potabile.
Le informazioni relative ai primi due punti devono essere presentate entro il 15 marzo 2017. Quelle relative al punto 3 devono essere presentate entro due anni dall'adozione di un documento di orientamento specifico sull'effetto dei trattamenti delle acque sui residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.
Aggiornamento dell'elenco delle sostanze attive approvate
Il regolamento modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, inserendo l'isofetamid nella parte B dell'elenco delle sostanze attive approvate. L'inserimento riproduce le stesse indicazioni dell'allegato I quanto a identificazione della sostanza, purezza, data di approvazione, scadenza e condizioni specifiche.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come atto regolamentare dell'Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Approvazione della sostanza attiva isofetamid
L'isofetamid, identificata con n. CAS 875915-78-9 e n. CIPAC 972, è approvata ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009. La sostanza è approvata a decorrere dal 15 settembre 2016 fino al 15 settembre 2026, con purezza minima pari a ≥ 950 g/kg.
Condizioni specifiche dell'approvazione
Nell'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono tener conto delle conclusioni della relazione di esame, in particolare delle appendici I e II. Durante la valutazione generale devono prestare particolare attenzione al rischio per gli operatori, i lavoratori e gli organismi acquatici, in particolare i pesci; le condizioni d'impiego devono includere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.
Obblighi di conferma del richiedente
Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma su: specifiche tecniche della sostanza prodotta su scala commerciale e rilevanza delle impurezze; conformità dei batch di tossicità ed ecotossicità alle specifiche confermate; effetto della clorazione sulla natura dei residui, inclusa l'eventuale formazione di residui clorati da acque superficiali destinate a produrre acqua potabile.
Termini per la presentazione delle informazioni di conferma
Le informazioni di cui ai punti 1 e 2 devono essere presentate entro il 15 marzo 2017. Le informazioni di cui al punto 3 devono essere presentate entro due anni dall'adozione di un documento di orientamento sulla valutazione dell'effetto dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.
Modifica dell'elenco delle sostanze attive approvate
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato per inserire l'isofetamid nella parte B dell'elenco delle sostanze attive approvate, con le medesime condizioni, data di approvazione e scadenza previste nell'allegato I.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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