Regolamento (UE) 2016/1431
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1431 della Commissione, del 26 agosto 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2016/1431 della Commissione fissa i valori forfettari all'importazione da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Si tratta di un atto di applicazione del regolamento (UE) n. 543/2011, adottato sulla base di dati giornalieri variabili e destinato ad aggiornarsi con cadenza giornaliera feriale. I valori sono riportati nell'allegato per singolo codice NC e paese terzo di origine. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli freschi.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi indicati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, per i codici NC elencati nell'allegato del presente atto. Riguarda gli operatori che importano da specifici paesi terzi indicati tramite la nomenclatura dei paesi; il codice "ZZ" indica "altre origini". Non disciplina altre merci né altri settori al di fuori del meccanismo del prezzo di entrata per tali prodotti.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1431 della Commissione dà attuazione al meccanismo del prezzo di entrata per alcuni ortofrutticoli freschi, fissando i valori forfettari all'importazione da utilizzare ai fini del calcolo. L'atto si inserisce nel quadro della normativa OCM e, in particolare, dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede aggiornamenti fondati su dati giornalieri variabili.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda esclusivamente le importazioni nell'Unione di taluni prodotti ortofrutticoli identificati per codice NC nell'allegato, tra cui i prodotti classificati ai codici 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 50 10, 0806 10 10, 0808 10 80, 0808 30 90, 0809 30 10 e 0809 30 90. Per ciascun codice sono indicati valori differenziati a seconda del paese terzo di origine; la nomenclatura dei paesi richiama il regolamento (UE) n. 1106/2012 e il codice "ZZ" corrisponde a "altre origini".
Meccanismo di calcolo e finalità
Nei considerando la Commissione richiama che i valori forfettari all'importazione sono determinati ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili. La funzione dell'atto è quindi meramente applicativa e operativa: aggiornare i parametri economici necessari a determinare il prezzo di entrata dei prodotti interessati, secondo il sistema già previsto dalla normativa settoriale.
Valori fissati nell'allegato
L'allegato contiene la tabella dei valori forfettari all'importazione, espressi in EUR/100 kg, distinti per codice NC e origine. Tra gli esempi riportati figurano valori per AR, MA, TR, CL, EG, BR, CN, NZ, UY e ZA, oltre alla categoria generale "ZZ" per altre origini. Questi importi costituiscono il riferimento da applicare per la determinazione del prezzo di entrata delle merci interessate.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, senza periodo transitorio. È inoltre ribadito che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia immediata nell'ordinamento degli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e funzione del regolamento
La Commissione adotta il regolamento in forza del TFUE, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e, in particolare, dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che disciplina la fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni prodotti ortofrutticoli.
Criterio di determinazione dei valori forfettari
Nei considerando si precisa che i valori forfettari all'importazione sono calcolati ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili, secondo i criteri previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e nel contesto dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.
Valori fissati nell'allegato
L'articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all'importazione ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del regolamento, espressi in EUR/100 kg, per i codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 50 10, 0806 10 10, 0808 10 80, 0808 30 90, 0809 30 10 e 0809 30 90, con differenziazione per origine/pasese terzo (ad es. AR, MA, TR, ZZ, ecc.).
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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