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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1430

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1430 della Commissione, del 26 agosto 2016, recante duecentocinquantunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

Normativa europea32016R1430

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione aggiorna l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, che contiene l’elenco dei soggetti destinatari del congelamento di capitali e risorse economiche connesso a ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda. La modifica recepisce un aggiornamento deciso dal Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 22 agosto 2016. L’intervento riguarda esclusivamente la voce relativa a Dawood Ibrahim Kaskar, la cui scheda identificativa viene sostituita con una versione aggiornata.

Modifica dell'elenco delle persone soggette a congelamento di capitali e risorse economiche previsto dal regolamento (CE) n. 881/2002, con aggiornamento della scheda di Dawood Ibrahim Kaskar.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione ed è direttamente applicabile. Incide sulle persone fisiche, sui gruppi e sulle entità già inseriti nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, cioè sui soggetti sottoposti a misure restrittive per associazione con ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda. In concreto, il presente atto aggiorna una specifica voce dell’elenco delle persone fisiche, senza introdurre nuove categorie di destinatari o deroghe generali.

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1430: aggiornamento dell’elenco sanzionatorio relativo a ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda

Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 881/2002, che disciplina specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda. La Commissione adotta la modifica a seguito della decisione del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 22 agosto 2016, che ha comportato l’aggiornamento di una voce nell’elenco soggetto a congelamento di capitali e risorse economiche.

Base giuridica e finalità

Il regolamento si fonda sul trattato sul funzionamento dell’Unione europea e sul regolamento (CE) n. 881/2002, in particolare sull’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e sull’articolo 7 bis, paragrafo 5. La finalità è assicurare l’allineamento dell’elenco unionale con l’elenco aggiornato a livello ONU, mantenendo l’efficacia delle misure restrittive già previste dal regime sanzionatorio europeo.

Ambito di applicazione

L’atto non istituisce un nuovo regime sanzionatorio, ma modifica esclusivamente l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002. L’effetto pratico riguarda i soggetti già inseriti nell’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità sottoposti al congelamento di capitali e risorse economiche. La modifica incide in particolare sulla voce di una persona fisica, Dawood Ibrahim Kaskar, senza introdurre altre variazioni di sistema.

Modifica della voce relativa a Dawood Ibrahim Kaskar

L’allegato sostituisce la precedente scheda con una nuova formulazione più dettagliata. La voce aggiornata riporta:

  • il nome principale "Dawood Ibrahim Kaskar" e un elenco ampliato di alias;
  • il titolo di "Sceicco";
  • tre indirizzi in Karachi, Pakistan, incluso quello nella zona collinare di Noorabad;
  • la data di nascita del 26.12.1955;
  • il luogo di nascita indicato come Kher, Ratnagiri, Maharashtra, India;
  • la cittadinanza indiana;
  • diversi numeri di passaporto associati alla persona;
  • ulteriori informazioni, tra cui la revoca del passaporto n. A-333602 da parte del governo indiano e i nomi dei familiari più stretti.

Rilevanza della data di designazione

La scheda aggiornata richiama la data di designazione del 3.11.2003. Tale elemento è riportato per collegare la voce alle previsioni dell’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b), e dell’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i), del regolamento base, confermando la continuità della misura restrittiva nei confronti del soggetto interessato.

Entrata in vigore ed efficacia negli Stati membri

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, quindi dal 28 agosto 2016. Come precisato nel testo, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di atti di recepimento.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica interessa la voce relativa a Dawood Ibrahim Kaskar nell’elenco delle persone fisiche soggette a misure restrittive.

Contenuto della modifica nominativa

L’allegato sostituisce integralmente la precedente voce "Dawood Ibrahim Kaskar" con una scheda aggiornata che amplia e riorganizza gli alias, conferma il titolo di "Sceicco", aggiorna e integra gli indirizzi in Karachi, conferma la data di nascita del 26.12.1955 e la cittadinanza indiana, elenca i numeri di passaporto associati e aggiunge ulteriori informazioni identificative, tra cui i nomi del padre, della madre e della moglie. È indicata anche la data di designazione del 3.11.2003, richiamata sia ai fini dell’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b), sia dell’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i), del regolamento base.

Entrata in vigore e efficacia diretta

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comunecongelamento di capitalimisure restrittive

Testo integrale

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