Regolamento (UE) 2016/1423
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1423 della Commissione, del 25 agosto 2016, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva picolinafen, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l'approvazione della sostanza attiva picolinafen ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, sulla base della valutazione positiva dei criteri di approvazione per usi rappresentativi. Contestualmente modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, spostando la sostanza nell'elenco aggiornato delle sostanze approvate. La nuova approvazione decorre dal 1o novembre 2016 e scade il 30 giugno 2031, con specifiche attenzioni per rischio ambientale e per alcune categorie di organismi non bersaglio.
Rinnova l'approvazione della sostanza attiva picolinafen e aggiorna l'elenco delle sostanze attive approvate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza attiva picolinafen, utilizzata nei prodotti fitosanitari disciplinati dal regolamento (CE) n. 1107/2009. Produce effetti per gli Stati membri, che devono tener conto delle condizioni specifiche di approvazione nell'autorizzazione dei prodotti contenenti picolinafen; non introduce un regime generale per altri prodotti o sostanze. Si applica dal 1o novembre 2016, con approvazione fino al 30 giugno 2031.
Rinnovo dell'approvazione del picolinafen
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1423 della Commissione rinnova l'approvazione della sostanza attiva picolinafen nell'ambito del quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari. La misura segue la procedura di rinnovo avviata su domanda presentata nei termini e completata con la valutazione dello Stato membro relatore, il coinvolgimento dell'EFSA e la successiva verifica della Commissione e del comitato permanente competente.
Contesto della valutazione
Dai considerando emerge che l'approvazione precedente del picolinafen sarebbe scaduta il 30 giugno 2017, ma era già stata prorogata dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/549 per consentire la conclusione dell'iter. La Commissione prende atto che, per almeno alcuni impieghi rappresentativi, i criteri di approvazione dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 risultano soddisfatti; per questo ritiene opportuno rinnovare l'approvazione e non mantenere la precedente restrizione agli impieghi come erbicida.
Rinnovo e durata dell'approvazione
L'articolo 1 dispone il rinnovo dell'approvazione del picolinafen secondo le condizioni riportate nell'allegato I. La nuova finestra di approvazione decorre dal 1o novembre 2016 e termina il 30 giugno 2031. In allegato sono indicati anche gli identificativi della sostanza: nome comune picolinafen, numero CAS 137641-05-5, numero CIPAC 639 e denominazione IUPAC 4′-fluoro-6-(α,α,α-trifluoro-m-tolyloxy)pyridine-2-carboxanilide.
Condizioni specifiche e profili di rischio
L'allegato I richiama espressamente l'esigenza di tenere conto delle conclusioni del rapporto di riesame, in particolare delle appendici I e II, ai fini dell'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Gli Stati membri devono prestare attenzione a:
- impurità presenti nella sostanza attiva tecnica;
- protezione dei mammiferi, soprattutto dei grandi mammiferi erbivori;
- protezione delle piante terrestri non bersaglio;
- protezione delle acque sotterranee nelle aree vulnerabili dal punto di vista del suolo e/o del clima;
- protezione degli organismi acquatici, in particolare delle alghe. Le condizioni d'impiego devono includere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.
Aggiornamento dell'elenco delle sostanze approvate
L'articolo 2 modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La voce relativa al picolinafen è soppressa dalla parte A e inserita nella parte B come nuova voce 103, con le medesime informazioni sostanziali riportate nell'allegato I del regolamento.
Decorrenza ed efficacia
Ai sensi dell'articolo 3, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica dal 1o novembre 2016. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Rinnovo dell'approvazione del picolinafen
L'approvazione della sostanza attiva picolinafen è rinnovata ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. La nuova approvazione decorre dal 1o novembre 2016 e scade il 30 giugno 2031, alle condizioni stabilite nell'allegato I.
Condizioni specifiche di approvazione
Gli Stati membri, nell'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, devono tenere conto delle conclusioni del rapporto di riesame, in particolare delle appendici I e II. Devono prestare particolare attenzione alle impurità della sostanza tecnica, alla protezione dei mammiferi, soprattutto dei grandi mammiferi erbivori, delle piante terrestri non bersaglio, delle acque sotterranee in aree vulnerabili e degli organismi acquatici, in particolare delle alghe; le condizioni d'impiego possono includere misure di attenuazione dei rischi.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato: nella parte A è soppressa la voce 38 relativa al picolinafen e nella parte B è inserita la nuova voce 103 con i dati identificativi della sostanza, la purezza minima di ≥ 980 g/kg, la data di approvazione del 1o novembre 2016 e la scadenza del 30 giugno 2031.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 1o novembre 2016. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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