Regolamento (UE) 2016/1429
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1429 della Commissione, del 26 agosto 2016, che approva la sostanza attiva Bacillus amyloliquefaciens ceppo MBI 600, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva la sostanza attiva Bacillus amyloliquefaciens ceppo MBI 600, ritenendo soddisfatti i criteri di approvazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 sulla base della valutazione scientifica e del riesame EFSA. L’approvazione è accompagnata da condizioni specifiche, in particolare riguardo alle specifiche del materiale tecnico, alla presenza di impurezze e metaboliti, nonché alla tutela degli operatori e dei lavoratori. Il testo aggiorna anche l’elenco delle sostanze attive approvate contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Approva la sostanza attiva Bacillus amyloliquefaciens ceppo MBI 600 ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 e aggiorna l’elenco delle sostanze attive approvate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza attiva Bacillus amyloliquefaciens ceppo MBI 600, identificata dai numeri di registrazione NCIMB 12376 e ATCC SD-1414, nell’ambito dell’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari nell’Unione europea. Incide sugli Stati membri, che devono tener conto delle condizioni specifiche nell’autorizzazione/valutazione dei prodotti contenenti tale sostanza, e sui fabbricanti/richiedenti di prodotti fitosanitari che la impiegano. L’approvazione decorre dal 16 settembre 2016 e scade il 16 settembre 2026, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri; il regolamento modifica inoltre l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Approvazione della sostanza attiva Bacillus amyloliquefaciens ceppo MBI 600
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1429 approva la sostanza attiva Bacillus amyloliquefaciens ceppo MBI 600 nell’ambito della disciplina UE sui prodotti fitosanitari. La decisione si fonda sulla procedura prevista dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e tiene conto della valutazione dello Stato membro relatore, delle conclusioni EFSA e del riesame della Commissione.
Iter di valutazione e base scientifica
La domanda di approvazione è stata presentata il 28 giugno 2013 da BASF Agricultural Specialities Ltd alla Francia. In qualità di Stato membro relatore, la Francia ha dichiarato ammissibile la domanda il 4 settembre 2013, poi ha trasmesso il progetto di relazione di valutazione il 5 gennaio 2015. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha seguito la procedura dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1107/2009, ha richiesto informazioni supplementari e ha comunicato le proprie conclusioni il 4 dicembre 2015. La Commissione ha quindi presentato il rapporto di riesame al comitato permanente l’8 marzo 2016, consentendo al richiedente di formulare osservazioni.
Presupposti dell’approvazione
La Commissione rileva che, per uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, i criteri di approvazione dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 risultano soddisfatti. Per tale ragione, la sostanza è approvata, ma con condizioni e restrizioni definite alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali, in conformità all’articolo 13, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 6 del medesimo regolamento.
Identificazione della sostanza e durata dell’approvazione
L’allegato I identifica la sostanza come Bacillus amyloliquefaciens ceppo MBI 600, con registrazione NCIMB 12376 e ATCC SD-1414. La purezza non è indicata come parametro pertinente; è invece fissata una concentrazione minima di 5,0 × 10^14 CFU/kg. La data di approvazione è il 16 settembre 2016 e la scadenza dell’approvazione il 16 settembre 2026.
Condizioni e cautele per gli Stati membri
Nell’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame, incluse le appendici I e II. In particolare devono prestare attenzione:
- alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, con completa caratterizzazione di impurezze e metaboliti;
- alla protezione di operatori e lavoratori, considerando che la sostanza deve essere trattata come potenziale sensibilizzante. Le condizioni d’impiego devono prevedere, se necessario, misure di attenuazione del rischio.
Obblighi del produttore
Il regolamento impone al produttore di mantenere rigorosamente le condizioni ambientali e di effettuare l’analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione. Si tratta di prescrizioni funzionali a garantire che le caratteristiche della sostanza approvata rimangano conformi ai parametri valutati nel riesame.
Aggiornamento del regolamento (UE) n. 540/2011
L’articolo 2 modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, che contiene l’elenco delle sostanze attive approvate. L’inserimento della nuova voce avviene nella parte B dell’allegato, rendendo la sostanza pienamente ricompresa nell’elenco europeo delle sostanze attive autorizzate.
Entrata in vigore e portata vincolante
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Approvazione della sostanza attiva
La sostanza attiva Bacillus amyloliquefaciens ceppo MBI 600 è approvata ai sensi dell’articolo 1, con rinvio all’allegato I per identificazione e condizioni. L’approvazione è concessa perché, per gli impieghi rappresentativi esaminati, risultano soddisfatti i criteri di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Condizioni specifiche dell’approvazione
L’allegato I prevede una concentrazione minima di 5,0 × 10^14 CFU/kg, con data di approvazione al 16 settembre 2016 e scadenza al 16 settembre 2026. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alle specifiche del materiale tecnico fabbricato commercialmente, inclusa la caratterizzazione completa di impurezze e metaboliti, e alla protezione di operatori e lavoratori, tenendo conto del potenziale sensibilizzante della sostanza. Le condizioni d’impiego devono includere, se del caso, misure di attenuazione del rischio.
Obblighi del fabbricante e valutazione tecnica
Ai fini dell’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame, in particolare delle appendici I e II. Il produttore deve garantire il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l’analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione.
Modifica dell’elenco delle sostanze approvate
L’articolo 2 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 conformemente all’allegato II del regolamento, inserendo la voce relativa a Bacillus amyloliquefaciens ceppo MBI 600 nella parte B dell’allegato.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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