Regolamento (UE) 2016/1424
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1424 della Commissione, del 25 agosto 2016, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva tifensulfuron metile, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l'approvazione del tifensulfuron metile quale sostanza attiva ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, a seguito della procedura di valutazione del rinnovo svolta da Stato membro relatore, EFSA e Commissione. L'approvazione è rinnovata dal 1º novembre 2016 al 31 ottobre 2031, con specifiche condizioni di uso e obblighi di presentazione di informazioni di conferma. Il regolamento modifica inoltre l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, spostando la sostanza dalla parte A alla parte B dell'elenco delle sostanze approvate.
Rinnova l'approvazione della sostanza attiva tifensulfuron metile e aggiorna l'elenco delle sostanze attive approvate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza attiva tifensulfuron metile, utilizzata nei prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Riguarda gli operatori della filiera fitosanitaria nell'Unione europea, in particolare richiedente, Stati membri, Commissione ed EFSA, nonché l'autorizzazione dei prodotti contenenti tale sostanza. Non introduce una disciplina generale per tutti i prodotti fitosanitari, ma interviene specificamente sul rinnovo dell'approvazione di questa sostanza e sulle relative condizioni; è previsto il testo rilevante ai fini del SEE.
Rinnovo dell'approvazione del tifensulfuron metile
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1424 della Commissione rinnova l'approvazione della sostanza attiva tifensulfuron metile nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. La decisione interviene all'esito della procedura di rinnovo, dopo la valutazione svolta dallo Stato membro relatore, la consultazione dell'EFSA e l'esame della Commissione, che hanno confermato il soddisfacimento dei criteri di approvazione per almeno alcuni impieghi rappresentativi.
Contesto procedurale e basi normative
La sostanza risultava già approvata nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, con scadenza originaria al 30 giugno 2017. La domanda di rinnovo era stata presentata nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1141/2010 e completata con i fascicoli supplementari richiesti. Dopo la relazione di valutazione del rinnovo trasmessa il 17 luglio 2014 e le conclusioni EFSA del 15 luglio 2015, la Commissione ha ritenuto opportuno procedere al rinnovo dell'approvazione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Esito della valutazione e durata del rinnovo
La Commissione stabilisce che i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti. L'approvazione viene quindi rinnovata dal 1º novembre 2016 fino al 31 ottobre 2031. Il regolamento precisa anche che, poiché la valutazione di rinnovo si fonda su un numero limitato di impieghi rappresentativi, ciò non limita gli impieghi per i quali i prodotti fitosanitari contenenti tifensulfuron metile possono essere autorizzati; per tale ragione non viene mantenuta la precedente restrizione agli impieghi come erbicida.
Condizioni di approvazione e cautele ambientali
In base all'articolo 14, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009, la Commissione fissa condizioni specifiche. Nell'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, devono essere considerate le conclusioni del rapporto di riesame, con particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee, degli organismi acquatici e delle piante non bersaglio. Le condizioni d'impiego devono includere misure di attenuazione dei rischi e, se del caso, il controllo delle acque sotterranee.
Obblighi di conferma a carico del richiedente
L'allegato I impone al richiedente di fornire alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità alcune informazioni di conferma. In particolare, devono essere chiariti: l'assenza di genotossicità del metabolita IN-A4098 e dei derivati IN-B5528, IN-A5546 e IN-W8268; i dati meccanicistici per escludere un meccanismo di azione endocrino-mediato per i tumori alla ghiandola mammaria; il rischio per gli organismi acquatici derivante dal tifensulfuron metile e dal metabolita IN-D8858, nonché il rischio per gli organismi del suolo derivante dai metaboliti IN-JZ789 e 2 acido 3 triuret; la rilevanza dei metaboliti IN-A4098, IN-L9223 e IN-JZ789 e il rischio di contaminazione delle acque sotterranee qualora la sostanza sia classificata come tossica per la riproduzione di categoria 2 ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.
Termini per l'invio delle informazioni
Il regolamento fissa termini specifici per tali informazioni di conferma: il punto 1 entro il 31 marzo 2017; i punti 2 e 3 entro il 30 giugno 2017; il punto 4 entro sei mesi dalla notifica della decisione di classificazione relativa al tifensulfuron metile. Si tratta di un tipico meccanismo di rinnovo condizionato, volto a consentire il completamento di ulteriori verifiche scientifiche post-approvazione.
Modifica dell'elenco delle sostanze attive approvate
Per effetto del rinnovo, l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiornato. La voce relativa al tifensulfuron metile è soppressa dalla parte A e una nuova voce, numero 104, è inserita nella parte B con i medesimi identificativi: nome comune tifensulfuron metile, numero CAS 79277-27-3, numero CIPAC 452 e denominazione IUPAC methyl 3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)thiophene-2-carboxylate.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica dal 1º novembre 2016. La Commissione rileva inoltre che il regolamento (UE) 2016/549 aveva prorogato la precedente scadenza dell'approvazione fino al 30 giugno 2017, ma, poiché la decisione di rinnovo è stata adottata prima di tale data, si è ritenuto opportuno anticiparne l'applicazione.
Disposizioni principali
Rinnovo dell'approvazione
L'approvazione della sostanza attiva tifensulfuron metile è rinnovata ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. La nuova approvazione decorre dal 1º novembre 2016 e scade il 31 ottobre 2031, alle condizioni indicate nell'allegato I.
Condizioni specifiche e criteri di valutazione
Nell'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame, in particolare delle appendici I e II. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee, degli organismi acquatici e delle piante non bersaglio. Le condizioni d'impiego comprendono misure di attenuazione dei rischi e, se del caso, il controllo delle acque sotterranee.
Informazioni di conferma richieste al richiedente
Il richiedente deve trasmettere alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità le informazioni di conferma su: assenza di genotossicità del metabolita IN-A4098 e dei derivati IN-B5528, IN-A5546 e IN-W8268; dati meccanicistici per escludere un meccanismo endocrino-mediato per i tumori alla ghiandola mammaria; rischio per organismi acquatici e del suolo derivante da specifici metaboliti; rilevanza di alcuni metaboliti e rischio di contaminazione delle acque sotterranee qualora la sostanza sia classificata come tossica per la riproduzione di categoria 2 ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.
Termini per la presentazione delle informazioni
Le informazioni richieste al punto 1 dell'allegato I devono essere presentate entro il 31 marzo 2017; quelle di cui ai punti 2 e 3 entro il 30 giugno 2017; quelle di cui al punto 4 entro sei mesi dalla notifica della decisione di classificazione relativa al tifensulfuron metile.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato: nella parte A è soppressa la voce 26 relativa al tifensulfuron metile e nella parte B è inserita la nuova voce 104 con i dati identificativi della sostanza, la purezza minima di 960 g/kg, la data di approvazione 1º novembre 2016 e la scadenza 31 ottobre 2031.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1º novembre 2016. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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