Cassazione Penale, Sentenza n. 24633/2023 del 07/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la sua richiesta di dichiarazione di perdita di efficacia della misura dell'obbligo di dimora, applicata in relazione a una richiesta di estradizione dall'Albania. Ha dedotto, in primo luogo, violazione dell'art. 718 c.p.p. per essere stata decisa la domanda difensiva "de plano" senza fissare la camera di consiglio prevista, con conseguente violazione del diritto di difesa. In secondo luogo ha censurato il mancato rispetto delle formalità nella trasmissione della richiesta di estradizione (assenza di copie originali al primo invio, invio tramite posta elettronica da indirizzo non certificato, mancanza di traduzione certificata), deducendo violazione degli artt. 700 c.p.p. e 12 della Convenzione europea di estradizione e vizio di motivazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando il principio consolidato secondo il quale le decisioni sulla revoca o sulla perdita di efficacia delle misure cautelari in materia di estradizione devono essere adottate in camera di consiglio e non "de plano"; la mancata fissazione della camera di consiglio ha violato il diritto di difesa, determinando la nullità dell'atto impugnato. Per tale ragione la Corte non ha esaminato il secondo motivo. Ha poi disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Brescia per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 718 cod. proc. pen.
La revoca o la sostituzione delle misure previste dagli articoli precedenti sono disposte in camera di consiglio dalla corte di appello...
La norma impone che le decisioni su revoca/sostituzione delle misure cautelari (e, per analogia/consistenza applicativa, sulla dichiarazione di perdita di efficacia della misura) siano adottate in camera di consiglio, con partecipazione delle parti, escludendo la decisione "de plano".
art. 127 cod. proc. pen.
Richiamato dall'art. 718, stabilisce le regole sulla partecipazione delle parti e la modalità della camera di consiglio; la sua applicazione è necessaria per garantire il contraddittorio e il diritto di difesa.
art. 299 cod. proc. pen.
Regola generale sulle misure cautelari che consente al giudice di provvedere con ordinanza entro cinque giorni dal deposito della richiesta dopo aver sentito il pubblico ministero; tuttavia la Corte ha evidenziato che il regime speciale dell'art. 718 prevale nelle fattispecie di cui si discute e impedisce la decisione "de plano".
art. 700 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione alle formalità di trasmissione degli atti per estradizione; implica tutela delle garanzie procedurali, ma nella sentenza tale motivo non è stato esaminato per essere assorbito dalla questione procedurale principale.
art. 12 Convenzione europea di estradizione
Citato dal ricorrente in relazione alle modalità di trasmissione e alle formalità degli atti di estradizione (es. necessità di conformità formale e di adeguata certificazione/traduzione); la Corte non si è pronunciata sul merito di queste doglianze perché ha ritenuto decisivo il vizio procedurale relativo alla mancata camera di consiglio.
Massime di principio
- Le istanze difensive volte alla revoca, sostituzione o dichiarazione di perdita di efficacia di misure cautelari in procedimenti di estradizione richiedono la fissazione di una camera di consiglio con partecipazione delle parti; non possono essere decise "de plano".
- La mancata fissazione della camera di consiglio quando prevista dalla normativa configura una violazione del diritto di difesa e può determinare la nullità dell'atto impugnato.
- Il regime speciale dell'art. 718 c.p.p. prevale sulla disciplina generale delle misure cautelari (art. 299 c.p.p.) nelle ipotesi di misura adottata in materia di estradizione.
- Le contestazioni sulle modalità formali di trasmissione degli atti di estradizione (assenza di originali, invii non certificati, mancanza di traduzione certificata) possono costituire profili autonomi di illegittimità, ma il loro esame può essere precluso se sussiste un vizio procedurale più rilevante collegato al diritto di difesa.
- In casi analoghi è opportuno che la difesa richiami espressamente l'obbligo di camera di consiglio e chieda la fissazione dell'udienza; inoltre, vanno documentate e contestate da subito eventuali irregolarità formali nella trasmissione degli atti di estradizione.
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