Cassazione Penale, Ordinanza n. 05320/2026 del 10/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorsi erano proposti nell'interesse di due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo. La vicenda concreta, per come emerge dal testo, riguardava una fuga da un controllo di polizia realizzata con modalità ritenute pericolose; uno dei due imputati era alla guida del mezzo, mentre l'altro viaggiava con lui. Nel veicolo erano presenti il provento di un furto appena consumato e arnesi atti al furto con scasso. I motivi di ricorso erano due: uno comune a entrambi, con cui si contestava la sussistenza del reato di resistenza a pubblico ufficiale di cui all'art. 337 c.p.; l'altro, specifico di uno dei ricorrenti, con cui si negava la configurabilità del concorso nella condotta di resistenza realizzata dall'altro, sostenendo che solo il conducente avesse posto in essere la condotta materiale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi. Ha affermato che la sentenza impugnata aveva correttamente applicato i principi consolidati in tema di art. 337 c.p. nei casi di fuga posta in essere con modalità pericolose, così come descritta in fatto. Quanto al motivo sul concorso, ha valorizzato la lettura congiunta delle sentenze di merito, da cui risultava un interesse condiviso di entrambi a sottrarsi al controllo, essendo consapevoli di detenere il provento del furto e gli arnesi da scasso. I ricorsi sono stati quindi dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
Integra il reato la fuga dal controllo di polizia quando sia realizzata con modalità pericolose; la valutazione di merito descritta nella sentenza impugnata è stata ritenuta corretta e immune da censure.
Massime di principio
- Il reato di resistenza a pubblico ufficiale può sussistere anche quando la condotta consista in una fuga attuata con modalità concretamente pericolose, valutate nel loro complesso in fatto.
- In sede di legittimità non è consentito sovrapporre una diversa lettura del compendio fattuale a quella del giudice di merito quando la motivazione dia conto in modo coerente della pericolosità della fuga e della sua idoneità a integrare l'art. 337 c.p.
- Il concorso nel reato può desumersi anche da un interesse comune a sottrarsi al controllo e dalla consapevolezza condivisa delle circostanze che connotano l'azione, non essendo necessario che ogni compartecipe ponga in essere personalmente la medesima frazione materiale della condotta.
- Il ricorso è inammissibile quando si limita a contestare apprezzamenti di fatto già sorretti da motivazione logica e non manifestamente illogica.
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