Cassazione Penale, Sentenza n. 35180/2026 del 01/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel corso del giudizio di primo grado, il pubblico ministero ha contestato in udienza una nuova circostanza aggravante rispetto all’imputazione originaria. La difesa ha quindi chiesto che il processo fosse definito con rito abbreviato ai sensi dell’art. 519 c.p.p.; il Tribunale di Livorno ha respinto la richiesta, ritenendola tardiva perché l’aggravante risultava già esposta in fatto nel capo d’imputazione. L’imputato ha ricorso deducendo violazione degli artt. 438, 516 e 517 c.p.p. e vizio di motivazione per manifesta illogicità, sostenendo che la contestazione dell’aggravante costituiva una contestazione suppletiva e rendeva tempestiva la richiesta. Ha inoltre dedotto violazione dell’art. 324 c.p.p., dell’art. 111 Cost. e dell’art. 6 CEDU, nonché vizio di motivazione, assumendo che il rigetto avesse indebitamente compresso il diritto di accedere al rito abbreviato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché l’ordinanza dibattimentale che respinge la richiesta di accesso al giudizio abbreviato non è autonomamente impugnabile: ai sensi dell’art. 586 c.p.p., le ordinanze pronunciate nel giudizio, salvo quelle in materia di libertà personale, possono essere impugnate soltanto congiuntamente alla sentenza conclusiva. Le doglianze sul rigetto potranno quindi essere eventualmente dedotte impugnando la sentenza di primo grado. La disciplina dell’art. 438 c.p.p., compresa la possibilità di applicare all’esito del dibattimento la riduzione di pena quando il rito sia stato illegittimamente dichiarato inammissibile, conferma tale conclusione. Non ricorrono neppure i presupposti dell’abnormità, poiché il provvedimento è interno al sistema processuale e non determina una stasi del procedimento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 586 c.p.p.
L'art. 586 cod. proc. pen. prevede che le ordinanze pronunciate nel giudizio, ad eccezione di quelle in materia di libertà personale, sono impugnabili solo congiuntamente all'impugnazione della sentenza pronunciata all'esito del medesimo giudizio.
Le ordinanze pronunciate nel corso del giudizio, diverse da quelle in materia di libertà personale, non sono autonomamente impugnabili; le relative doglianze possono essere proposte insieme all’impugnazione della sentenza conclusiva.
art. 438 c.p.p.
La conferma implicita della non impugnabilità di detta ordinanza dibattimentale si desume anche dal tenore dell’art. 438 comma 6 cod. proc. pen. che prevede la possibilità di reiterare la richiesta di ammissione al rito abbreviato fino alla formulazione delle conclusioni dell’udienza preliminare e del comma 6 ter della medesima disposizione, che prevede, nell’ipotesi in cui il giudizio abbreviato sia stato dichiarato inammissibile in modo illegittimo che, all’esito del dibattimento, il Giudice possa applicare la riduzione della pena.
La possibilità di reiterare la richiesta nei limiti temporali previsti e il rimedio della riduzione di pena all’esito del dibattimento in caso di illegittima esclusione del rito confermano che il rigetto dibattimentale non è autonomamente impugnabile.
art. 438, comma 6, c.p.p.
La conferma implicita della non impugnabilità di detta ordinanza dibattimentale si desume anche dal tenore dell’art. 438 comma 6 cod. proc. pen. che prevede la possibilità di reiterare la richiesta di ammissione al rito abbreviato fino alla formulazione delle conclusioni dell’udienza preliminare e del comma 6 ter della medesima disposizione, che prevede, nell’ipotesi in cui il giudizio abbreviato sia stato dichiarato inammissibile in modo illegittimo che, all’esito del dibattimento, il Giudice possa applicare la riduzione della pena.
La richiesta di giudizio abbreviato è reiterabile fino alla formulazione delle conclusioni dell’udienza preliminare, secondo quanto richiamato dalla Corte.
art. 438, comma 6-ter, c.p.p.
La conferma implicita della non impugnabilità di detta ordinanza dibattimentale si desume anche dal tenore dell’art. 438 comma 6 cod. proc. pen. che prevede la possibilità di reiterare la richiesta di ammissione al rito abbreviato fino alla formulazione delle conclusioni dell’udienza preliminare e del comma 6 ter della medesima disposizione, che prevede, nell’ipotesi in cui il giudizio abbreviato sia stato dichiarato inammissibile in modo illegittimo che, all’esito del dibattimento, il Giudice possa applicare la riduzione della pena.
Se il giudizio abbreviato è stato dichiarato inammissibile illegittimamente, il giudice può applicare la riduzione di pena all’esito del dibattimento; tale rimedio concorre a escludere l’impugnabilità autonoma dell’ordinanza.
Massime di principio
- Le ordinanze pronunciate nel corso del giudizio, salvo quelle in materia di libertà personale, sono impugnabili soltanto congiuntamente alla sentenza che definisce il giudizio; le censure contro il rigetto di una richiesta di rito abbreviato possono quindi essere fatte valere, se del caso, impugnando la sentenza conclusiva.
- Il rigetto dibattimentale della richiesta di accesso al rito abbreviato non è autonomamente impugnabile neppure per abnormità quando il provvedimento si inserisce nel sistema processuale e non determina una stasi del procedimento.
- La previsione di rimedi attivabili all’esito del dibattimento, compresa la possibile applicazione della riduzione di pena in caso di illegittima esclusione del rito abbreviato, conferma che la contestazione del rigetto non richiede un’impugnazione immediata e autonoma.
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