Cassazione Penale, Sentenza n. 4878/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del 5 dicembre 2022 del Tribunale di Firenze che aveva rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra due reati di tentato furto giudicati con patteggiamento ex art. 444 c.p.p. (del 31/5/2017 e del 17/9/2017). Il ricorrente censura omissione motivazionale e errata applicazione della legge, sostenendo che sussistano elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso (brevi distanze temporali, omogeneità dei reati e modalità esecutive). La Corte rileva che, trattandosi di reati giudicati con sentenze di patteggiamento, la richiesta di applicazione della continuazione doveva rispettare lo specifico procedimento previsto dall'art. 188 disp. att. c.p.p., ossia coinvolgere il pubblico ministero con formale consenso o dissenso sulla pena negoziata; senza tale procedura la domanda è inammissibile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato sul profilo dell'inammissibilità procedurale: ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata (art. 620, comma 1, lett. d) c.p.p.), perché il giudice dell'esecuzione non aveva pronunciato sulla inammissibilità della richiesta proposta al di fuori della procedura prevista dall'art. 188 disp. att. c.p.p. e non aveva coinvolto il pubblico ministero. La Corte dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Firenze affinché il procedimento esecutivo sia avviato nel rispetto della legge, con il coinvolgimento del pubblico ministero secondo le modalità indicate.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Disciplina della continuazione: la Corte ricorda che, in generale, la continuazione può essere riconosciuta se sussiste medesimo disegno criminoso, ma il suo esercizio è condizionato alle specifiche procedure quando ricorrono sentenze di patteggiamento.
art. 444 cod. proc. pen.
Procedura di patteggiamento: le sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 derivano da un negozio processuale tra parti e pongono limiti alla successiva modificazione del giudicato; quando i reati sono stati decisi con patteggiamento occorre rispettare lo schema di cui all'art. 188 disp. att.
art. 188 disp. att. cod. proc. pen.
Norma chiave: richiede che, per chiedere l'applicazione della continuazione fra reati già decisi con patteggiamento, l'interessato coinvolga il pubblico ministero che deve esprimere formale consenso o dissenso sulla pena; senza tale coinvolgimento la richiesta è inammissibile e il giudice dell'esecuzione non può valutare la continuazione.
art. 81, comma 2 cod. pen.
Riferita dal ricorrente nella censura sulla determinazione della pena complessiva in caso di concorso o continuazione; la Corte non entra nel merito sostanziale perché la questione procedurale di inammissibilità assorbe il tema.
art. 609, comma 2 cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione di rilevare d'ufficio vizi di motivazione o di inammissibilità anche se non dedotti nei singoli motivi di ricorso; qui la Corte ha potuto dichiarare l'inammissibilità procedurale ex officio.
art. 620, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Consente l'annullamento senza rinvio delle ordinanze impugnate quando ne ricorre il caso; la Corte ha applicato questa disposizione disponendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
Massime di principio
- Quando le condanne oggetto della richiesta di continuazione sono state pronunciate con patteggiamento ex art. 444 c.p.p., la domanda di continuazione è procedimentalmente inammissibile se non è stata proposta seguendo lo schema dell'art. 188 disp. att. c.p.p., cioè coinvolgendo il pubblico ministero per il suo formale consenso o dissenso sulla pena.
- Il giudice dell'esecuzione non può valutare la continuazione in assenza del coinvolgimento del pubblico ministero nei casi di sentenze di patteggiamento; non è ammesso un percorso alternativo rispetto a quanto previsto dall'art. 188 disp. att.
- Se una domanda di continuazione viene proposta al di fuori della procedura prevista dall'art. 188 disp. att., essa deve essere ritenuta inammissibile; la mancata declaratoria di inammissibilità da parte del giudice di merito può essere rilevata dalla Corte di Cassazione anche d'ufficio.
- In presenza di inammissibilità procedurale la Corte può annullare senza rinvio l'atto impugnato e ordinare la restituzione degli atti al giudice competente per la doverosa rinnovazione del procedimento nel rispetto della normativa, compreso il coinvolgimento del pubblico ministero.
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