Sentenza n. 1695/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza - della sentenza n. 3889/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 10 settembre 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’attribuzione della Carta docente per quattro anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 3889/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a mettere a sua disposizione la Carta elettronica del docente, del valore di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi € 2.000,00, oltre alle spese di lite. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 17 febbraio 2025 e la cancelleria del Tribunale ne aveva attestato il passaggio in giudicato il 24 luglio 2025. Nonostante ciò, il Ministero non aveva dato esecuzione alla pronuncia. La ricorrente ha quindi domandato l’erogazione della Carta docente, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e le conseguenti misure esecutive. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza fornire prova dell’integrale adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato e costituiva titolo esecutivo, nonché che, alla data di proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. In assenza di prova dell’avvenuta esecuzione, ha ordinato al Ministero di erogare entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza € 500,00 per ciascuno dei quattro anni scolastici indicati, per complessivi € 2.000,00, oltre agli interessi legali dalla notificazione della sentenza del Tribunale di Milano sino al saldo. Per il caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero; il commissario dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni, senza compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori e spese generali, da corrispondere direttamente ai difensori antistatari della ricorrente.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
La disposizione costituisce la base dell’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.
art. 324 c.p.c.
Il TAR ha ritenuto comprovato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Milano sulla base dell’attestazione della cancelleria.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore deve essere decorso prima dell’esecuzione giudiziale nei confronti dell’amministrazione.
art. 474 c.p.c.
Ai fini esecutivi, il titolo è costituito dalla sentenza munita dell’attestazione di conformità.
Massime di principio
- L’ottemperanza è ammissibile quando il provvedimento giurisdizionale da eseguire è passato in giudicato, è stato notificato all’amministrazione quale titolo esecutivo ed è decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- In assenza di prova dell’integrale adempimento da parte dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione del comando giudiziale entro un termine perentorio, determinando l’importo dovuto e gli accessori maturati.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione per adempiere.
- Le funzioni di commissario ad acta possono essere affidate a un dipendente pubblico istituzionalmente preposto alla gestione della spesa pubblica; quando l’incarico rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso.
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