Regolamento (UE) 2019/1170
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1170 della Commissione, dell'8 luglio 2019, recante modifica e rettifica del regolamento (CE) n. 29/2009 che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro UE sui servizi di collegamento dati aeronautici, modificando il regolamento (CE) n. 29/2009. In particolare rivede i criteri di esenzione dall’obbligo di equipaggiamento data link, corregge alcuni rinvii interni e allinea il testo a nuove basi giuridiche e a standard tecnici ICAO/Eurocae aggiornati. L’obiettivo è semplificare l’attuazione, limitare oneri sproporzionati per alcune categorie di aeromobili e mantenere coerente la disciplina con l’evoluzione normativa e tecnica.
Modifica e rettifica dei requisiti UE per i servizi di collegamento dati (data link) nel cielo unico europeo, con aggiornamento delle esenzioni e dei riferimenti tecnici.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori e agli aeromobili rientranti nel regolamento (CE) n. 29/2009 sui requisiti per i servizi di collegamento dati per il cielo unico europeo. Incide in particolare sugli aeromobili soggetti all’obbligo di equipaggiamento data link nello spazio aereo di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 29/2009, nonché sulle categorie esentate da tale obbligo. Ha efficacia in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica e rettifica del regolamento (CE) n. 29/2009 sui servizi di collegamento dati
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1170 interviene sul quadro normativo del cielo unico europeo in materia di servizi di collegamento dati (data link), modificando e rettificando il regolamento (CE) n. 29/2009. La Commissione motiva l’intervento con le difficoltà di attuazione emerse, con l’esigenza di mantenere aggiornati i riferimenti tecnici ICAO/Eurocae e con la necessità di evitare oneri eccessivi per categorie di operatori che incidono in misura limitata sul totale dei voli.
Finalità e contesto normativo
Il regolamento originario del 2009 disciplina l’introduzione coordinata dei servizi di collegamento dati basati sulla trasmissione di dati bordo-terra da punto a punto. Il nuovo atto mira a conservare l’obiettivo di diffusione della capacità data link, indicato nei considerando con il parametro del 75% dei voli, ma al contempo ad adattare le esenzioni e a correggere incoerenze testuali derivate da precedenti modifiche, in particolare quelle introdotte dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/310.
La Commissione richiama inoltre il regolamento (UE) 2018/1139 come nuova base del quadro dell’aviazione civile dell’Unione e adegua conseguentemente i riferimenti interni e le disposizioni sulle deroghe.
Ambito soggettivo e oggettivo
L’intervento non riscrive integralmente la disciplina del data link, ma opera sul regolamento (CE) n. 29/2009. Restano quindi nel perimetro della normativa gli aeromobili e gli operatori interessati dagli obblighi di equipaggiamento e di utilizzo dei servizi di collegamento dati nello spazio aereo di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento originario.
Le modifiche incidono soprattutto sulle categorie esentate dall’obbligo e sui criteri per eventuali deroghe. Sono specificamente considerate le tipologie di aeromobili con anzianità certificativa elevata, gli aeromobili di Stato, gli aeromobili di piccole dimensioni con limitato numero di posti, nonché gli aeromobili impiegati in condizioni temporanee o operative particolari (prova, consegna, manutenzione, componenti data link non operativi).
Esenzioni dall’obbligo di equipaggiamento data link
L’articolo 1 del regolamento sostituisce integralmente il paragrafo 3 dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 29/2009. Il nuovo testo elenca puntualmente le ipotesi in cui il paragrafo 2 non si applica.
In sintesi, l’esenzione opera per:
- aeromobili con certificato individuale di aeronavigabilità rilasciato per la prima volta anteriormente al 1º gennaio 1995;
- aeromobili con certificato individuale di aeronavigabilità rilasciato per la prima volta anteriormente al 31 dicembre 2003, purché cessino le operazioni nello spazio aereo di cui all’articolo 1, paragrafo 3, anteriormente al 31 dicembre 2022;
- aeromobili con certificato individuale di aeronavigabilità rilasciato per la prima volta anteriormente al 1º gennaio 2018, sui quali siano state installate prima di tale data apparecchiature data link conformi ai documenti Eurocae richiamati nell’allegato III, punto 10;
- aeromobili con non più di 19 posti passeggeri a sedere, massa massima certificata al decollo non superiore a 45 359 kg (100 000 lbs) e certificato individuale di aeronavigabilità rilasciato per la prima volta anteriormente al 5 febbraio 2020;
- aeromobili di Stato;
- aeromobili in volo nello spazio aereo rilevante per motivi di prova, consegna o manutenzione, oppure con componenti per il collegamento dati temporaneamente non operativi secondo la lista degli equipaggiamenti minimi di cui all’allegato III, punto 1.
La ratio dichiarata è evitare che l’obbligo gravi in modo sproporzionato su operatori o flotte che contribuiscono in misura sensibilmente inferiore al numero complessivo dei voli.
Correzioni tecniche e rinvii normativi
Il regolamento contiene anche correzioni di rinvii interni necessarie per allineare il testo alle modifiche già intervenute nel 2015. In particolare:
- negli articoli 6 e 8 del regolamento (CE) n. 29/2009 vengono corretti i rinvii all’articolo 3;
- all’articolo 14, paragrafo 2, il rinvio al regolamento (CE) n. 549/2004 è sostituito con il riferimento all’articolo 127, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1139.
Si tratta di rettifiche che non introducono una nuova disciplina sostanziale, ma servono a rendere coerente il testo normativo con l’assetto attuale del diritto dell’aviazione dell’Unione.
Criteri per le deroghe ex articolo 14
L’articolo 14, paragrafo 3, è riscritto per definire in modo più preciso i criteri delle deroghe. I casi contemplati sono due:
- combinazioni di tipi/modelli di aeromobile arrivate alla fine del ciclo di produzione e prodotte in numero limitato;
- combinazioni di tipi/modelli di aeromobile di concezione obsoleta, per le quali i costi di riprogettazione sarebbero sproporzionati.
La disposizione segnala un approccio selettivo: le deroghe sono riservate a situazioni strutturali o tecnologiche in cui l’adeguamento risulterebbe economicamente non ragionevole.
Aggiornamento dell’allegato tecnico
L’allegato III del regolamento (CE) n. 29/2009 viene sostituito integralmente. Il nuovo allegato aggiorna i riferimenti tecnici agli standard e alle specifiche da rispettare, richiamando tra l’altro:
- la norma ORO.MLR.105 del regolamento (UE) n. 965/2012 e i riferimenti ICAO relativi alle operazioni di volo;
- vari punti dell’annesso 10 ICAO in materia di comunicazioni aeronautiche digitali, gestione del contesto, CPDLC, VDL e procedure di telecomunicazione aeronautica;
- alcuni riferimenti dell’annesso 11 ICAO sui servizi del traffico aereo;
- specifiche Eurocae ED-111, ED-100, ED-100A ed ED-120.
L’aggiornamento è funzionale a mantenere la disciplina tecnicamente allineata agli standard internazionali e agli sviluppi del settore.
Entrata in vigore e effetti
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincolante in ogni sua parte, senza necessità di atti di recepimento nazionali.
Per gli operatori aerei e i consulenti del settore, l’interesse principale risiede nella verifica delle nuove soglie temporali e tecniche di esenzione, nella corretta individuazione delle deroghe applicabili e nell’aggiornamento delle procedure di conformità rispetto ai riferimenti ICAO/Eurocae richiamati dall’allegato III.
Disposizioni principali
Revisione delle esenzioni dall’obbligo di data link
L’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 29/2009 è sostituito e ridefinisce le categorie di aeromobili per le quali il paragrafo 2 non si applica. Sono esclusi, tra gli altri, gli aeromobili con certificato individuale di aeronavigabilità rilasciato per la prima volta prima del 1º gennaio 1995; quelli certificati prima del 31 dicembre 2003 che cesseranno le operazioni nello spazio aereo rilevante prima del 31 dicembre 2022; quelli certificati prima del 1º gennaio 2018 sui quali siano state installate, prima di tale data, apparecchiature conformi a determinati documenti Eurocae; gli aeromobili con non più di 19 posti passeggeri, MTOM non superiore a 45 359 kg (100 000 lbs) e certificato rilasciato per la prima volta prima del 5 febbraio 2020; gli aeromobili di Stato; e gli aeromobili impiegati per prove, consegna, manutenzione o con componenti data link temporaneamente non operativi secondo la lista equipaggiamenti minimi dell’allegato III, punto 1.
Correzione dei rinvii agli articoli 6 e 8
Negli articoli 6, paragrafi 1, 2 e 3, il riferimento all’articolo 3, paragrafi 2 e 3, è corretto in riferimento al solo articolo 3, paragrafo 2. Analogamente, nell’articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3, il rinvio all’articolo 3, paragrafo 5, è sostituito dal rinvio all’articolo 3, paragrafo 4.
Aggiornamento della base giuridica per le deroghe
All’articolo 14, paragrafo 2, il rinvio all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 549/2004 è sostituito dal rinvio all’articolo 127, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1139. Ciò adegua il regolamento al nuovo quadro giuridico dell’aviazione civile dell’Unione.
Nuovi criteri per le deroghe di cui all’articolo 14
L’articolo 14, paragrafo 3, è sostituito e specifica che i criteri per le deroghe riguardano: (a) combinazioni di tipi/modelli di aeromobile giunte a fine ciclo produttivo e prodotte in numero limitato; (b) combinazioni di tipi/modelli di aeromobile di concezione obsoleta per le quali i costi di riprogettazione necessari sarebbero sproporzionati.
Aggiornamento dell’allegato III
L’allegato III del regolamento (CE) n. 29/2009 è sostituito con un nuovo allegato che aggiorna i riferimenti tecnici e gli standard applicabili, includendo norme ORO.MLR.105 del regolamento (UE) n. 965/2012, vari riferimenti agli annessi 6, 10 e 11 ICAO e documenti Eurocae ED-111, ED-100/ED-100A ed ED-120.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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