Regolamento (UE) 2019/1197
Regolamento (UE, Euratom) 2019/1197 del Consiglio, del 9 luglio 2019, relativo alle misure riguardanti l'esecuzione e il finanziamento del bilancio generale dell'Unione nel 2019 in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce un quadro transitorio per l’esecuzione e il finanziamento del bilancio UE 2019 a seguito del recesso del Regno Unito. Consente, a determinate condizioni, che il Regno Unito e i soggetti ivi stabiliti restino ammissibili a finanziamenti dell’Unione per le spese 2019 e disciplina il contributo britannico, i controlli e gli audit. Prevede inoltre regole specifiche per gli interventi collegati al Regno Unito in cui beneficiano soggetti degli Stati membri, nonché meccanismi di adeguamento tramite atti delegati della Commissione.
Disciplina le condizioni di esecuzione e finanziamento del bilancio UE 2019 in relazione al recesso del Regno Unito, consentendo in via transitoria l’ammissibilità di taluni soggetti e interventi e fissando obblighi di contribuzione, controlli e pagamenti.
Ambito di applicazione
Si applica al bilancio generale dell’Unione per il 2019 e agli interventi in gestione diretta, indiretta e concorrente per i quali il requisito di ammissibilità è fondato sull’appartenenza del Regno Unito all’Unione alla data di recesso. Riguarda il Regno Unito, le persone e gli organismi stabiliti nel Regno Unito, nonché, in taluni casi, gli Stati membri e i soggetti stabiliti negli Stati membri coinvolti in interventi collegati al Regno Unito. Sono espressamente fatti salvi i programmi di cooperazione territoriale di cui al regolamento (UE) 2019/491 e le attività di mobilità ai fini dell’apprendimento nell’ambito di Erasmus+ di cui al regolamento (UE) 2019/499; sono escluse anche talune operazioni per ragioni di sicurezza, le operazioni finanziarie su determinati strumenti finanziari e i pagamenti diretti agricoli del Regno Unito per l’anno di domanda 2019.
Regolamento (UE, Euratom) 2019/1197 relativo alle misure riguardanti l’esecuzione e il finanziamento del bilancio generale dell’Unione nel 2019 in relazione al recesso del Regno Unito dall’Unione
Il regolamento interviene per garantire la continuità della gestione del bilancio UE 2019 in uno scenario di recesso del Regno Unito senza accordo o comunque alla data in cui i trattati cessano di applicarsi. La logica dell’atto è quella di preservare, in via transitoria e condizionata, la validità di alcuni impegni giuridici e la partecipazione a programmi/interventi finanziati dall’Unione, subordinando tutto al versamento del contributo britannico e alla piena cooperazione in materia di controlli e audit.
Contesto e finalità
I considerando chiariscono che il regolamento non altera gli obblighi reciproci maturati durante il periodo di appartenenza del Regno Unito all’Unione, ma stabilisce regole specifiche per il 2019, anno per il quale il bilancio era già stato adottato. L’obiettivo è evitare turbative per i beneficiari e consentire l’esecuzione ordinata degli impegni già assunti, tutelando al contempo gli interessi finanziari dell’Unione.
Ambito di applicazione
L’atto riguarda il bilancio generale dell’Unione per il 2019 e gli interventi in gestione diretta, indiretta e concorrente in cui l’ammissibilità era legata alla qualità di Stato membro del Regno Unito alla data di recesso. Restano fuori dal suo campo di applicazione i programmi di cooperazione territoriale disciplinati dal regolamento (UE) 2019/491 e le attività di mobilità per l’apprendimento di Erasmus+ disciplinate dal regolamento (UE) 2019/499.
Condizioni per l’ammissibilità del Regno Unito e dei soggetti stabiliti nel Regno Unito
Per mantenere l’ammissibilità ai finanziamenti UE sulle spese sostenute nel 2019 dopo il recesso, il Regno Unito deve:
- confermare per iscritto entro il 30 aprile 2019 l’importo del contributo al bilancio 2019, calcolato sulla voce "Regno Unito" della tabella 7 della sezione entrate del bilancio adottato definitivamente per il 2019;
- versare entro il 13 maggio 2019 il primo pagamento sul conto indicato dalla Commissione;
- confermare per iscritto entro il 30 aprile 2019 l’impegno ad accettare controlli e audit per l’intero periodo dei programmi e degli interventi;
- ottenere la decisione della Commissione che certifica il soddisfacimento di tali condizioni.
L’importo dovuto è ripartito in rate uguali, con un numero di rate corrispondente ai mesi interi tra la data di recesso e la fine del 2019. Il regolamento prevede inoltre che il contributo sia iscritto nel bilancio come "altre entrate", previa deduzione di un importo specifico per evitare squilibri nella distribuzione del bilancio tra gli Stati membri.
Mantenimento dell’ammissibilità nel corso del 2019
Una volta soddisfatte le condizioni iniziali, il Regno Unito deve continuare a versare le rate mensili entro il primo giorno lavorativo di ogni mese fino ad agosto 2019; a settembre 2019 deve versare le rate residue, salvo un diverso calendario comunicato dalla Commissione entro il 31 agosto 2019. Deve inoltre non emergere alcuna carenza significativa nell’esecuzione dei controlli e degli audit.
Se una o più condizioni vengono meno, la Commissione adotta una decisione in tal senso, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Da quel momento cessano l’ammissibilità del Regno Unito e dei soggetti stabiliti nel Regno Unito ai sensi degli articoli 2, 3 e 4, cessano gli interventi ammissibili di cui all’articolo 6, paragrafo 2, e non si applica più l’articolo 5.
Partecipazione ai bandi e ammissibilità delle spese
Dalla decisione della Commissione che attesta le condizioni iniziali, il Regno Unito e i soggetti stabiliti nel Regno Unito possono partecipare ai bandi, inviti, concorsi e ad altre procedure che possano generare finanziamenti UE, alle stesse condizioni previste per Stati membri e soggetti stabiliti negli Stati membri. Sono inoltre ammissibili i finanziamenti UE per le spese ammissibili sostenute nel 2019.
Permangono però due esclusioni importanti:
- i contratti firmati in applicazione del titolo VII del regolamento finanziario fino alla fine del 2019 continuano a essere eseguiti secondo i loro termini fino alla rispettiva scadenza;
- le spese relative ai pagamenti diretti del Regno Unito agli agricoltori per l’anno di domanda 2019 non sono ammissibili.
Inoltre, il regime non si applica quando la partecipazione è limitata agli Stati membri per ragioni di sicurezza, né alle operazioni finanziarie realizzate nell’ambito di strumenti finanziari del titolo X del regolamento finanziario o garantite dal FEIS o dall’EFSD.
Trattamento del Regno Unito come Stato membro e limiti partecipativi
Ai fini dell’applicazione delle norme che disciplinano i programmi e gli interventi richiamati, il Regno Unito è trattato come uno Stato membro, ma solo se le condizioni dell’articolo 2 restano soddisfatte e non è intervenuta una decisione di perdita dell’ammissibilità. Tuttavia, il regolamento esclude la partecipazione del Regno Unito o dei suoi rappresentanti ai comitati di gestione, ai gruppi di esperti e ad altri organismi consultivi sui programmi o interventi, salvo i comitati di monitoraggio o organi analoghi specifici per programmi operativi, nazionali o simili in gestione concorrente.
Interventi collegati al Regno Unito con beneficiari negli Stati membri
Il regolamento tutela anche taluni interventi in cui i beneficiari sono Stati membri o soggetti stabiliti negli Stati membri, ma l’ammissibilità era soddisfatta grazie alla presenza del Regno Unito nell’Unione al momento del recesso. Tali interventi restano ammissibili per le spese 2019 se rientrano in impegni giuridici firmati o adottati prima del recesso.
Una disciplina specifica riguarda i consorzi: sono ammissibili anche gli interventi in cui, alla data di recesso, un membro del consorzio stabilito nel Regno Unito consentiva di soddisfare il requisito del numero minimo di partecipanti di diversi Stati membri, purché permangano le condizioni di contribuzione e controllo. La mancata cooperazione in materia di controlli e audit può essere valorizzata dall’ordinatore competente come grave inadempimento degli obblighi principali dell’impegno giuridico.
Delega alla Commissione e procedura d’urgenza
La Commissione riceve una delega di potere a tempo indeterminato per adottare atti delegati relativi alla proroga dei termini di presentazione delle conferme e al diverso calendario dei pagamenti. La delega è revocabile in qualsiasi momento da Parlamento europeo o Consiglio. Prima di adottare gli atti delegati, la Commissione deve consultare esperti degli Stati membri; l’atto è notificato contemporaneamente al Parlamento e al Consiglio.
Gli atti delegati entrano in vigore solo in assenza di obiezioni entro un mese dalla notifica, termine prorogabile di un mese. In caso di rischio di grave perturbazione dell’esecuzione e del finanziamento del bilancio 2019, la Commissione può ricorrere alla procedura d’urgenza: l’atto entra immediatamente in vigore ma può essere abrogato se Parlamento europeo o Consiglio sollevano obiezioni.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applica dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 3, TUE. Non si applica se, entro tale data, sia già entrato in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito. La sua efficacia è limitata al 2019 e il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e ambito di applicazione
Il regolamento stabilisce le norme per l’esecuzione e il finanziamento del bilancio generale dell’Unione nel 2019 in relazione al recesso del Regno Unito e per gli interventi in gestione diretta, indiretta e concorrente in cui l’ammissibilità dipendeva dall’appartenenza del Regno Unito all’Unione alla data di recesso. Non si applica ai programmi di cooperazione territoriale di cui al regolamento (UE) 2019/491 né alle attività di mobilità per l’apprendimento di Erasmus+ di cui al regolamento (UE) 2019/499.
Condizioni per la continuità dell’ammissibilità del Regno Unito
Il Regno Unito e i soggetti stabiliti nel Regno Unito restano ammissibili, per le spese ammissibili sostenute nel 2019 dopo la data di recesso, se il Regno Unito: conferma per iscritto entro il 30 aprile 2019 il contributo calcolato secondo il bilancio 2019; versa entro il 13 maggio 2019 il primo pagamento; conferma per iscritto entro il 30 aprile 2019 l’impegno ad accettare controlli e audit; e la Commissione adotta una decisione che attesta il soddisfacimento di tali condizioni. L’importo è ripartito in rate uguali corrispondenti ai mesi interi tra la data di recesso e la fine del 2019; una parte è iscritta come "altre entrate" con un importo specifico per assicurare la corretta distribuzione del bilancio.
Mantenimento dell’ammissibilità durante il 2019 e poteri della Commissione
L’ammissibilità iniziale è mantenuta nel 2019 se, dopo il primo pagamento, il Regno Unito versa le rate mensili entro il primo giorno lavorativo di ciascun mese fino ad agosto 2019 e versa il 1° giorno lavorativo di settembre 2019 le rate residue, salvo diverso calendario comunicato dalla Commissione entro il 31 agosto 2019. Deve inoltre non emergere alcuna carenza significativa nei controlli e negli audit. Se una o più condizioni non sono soddisfatte, la Commissione adotta una decisione pubblicata nella Gazzetta ufficiale, con effetto di cessazione dell’ammissibilità; alla Commissione è conferito anche il potere di prorogare i termini e di modificare il calendario dei pagamenti mediante atti delegati.
Partecipazione ai bandi e ammissibilità delle spese
Dalla decisione della Commissione che attesta le condizioni di cui all’articolo 2 e finché non intervenga una decisione di perdita dell’ammissibilità, il Regno Unito e i soggetti stabiliti nel Regno Unito possono partecipare alle condizioni previste da bandi, inviti, concorsi e altre procedure di finanziamento UE alle stesse condizioni degli Stati membri e sono ammissibili per le spese sostenute nel 2019. Restano validi i contratti firmati in applicazione del titolo VII del regolamento finanziario fino alla loro scadenza; sono esclusi i pagamenti diretti agricoli del Regno Unito per l’anno di domanda 2019. La disciplina non si applica alle procedure limitate agli Stati membri per ragioni di sicurezza né alle operazioni finanziarie con strumenti finanziari del titolo X del regolamento finanziario o garantite dal FEIS e dall’EFSD.
Trattamento del Regno Unito come Stato membro per gli adeguamenti necessari
Ai fini dell’applicazione delle norme relative agli interventi e ai bandi richiamati, il Regno Unito è trattato come uno Stato membro, se le condizioni di cui all’articolo 2 sono soddisfatte e non è intervenuta una decisione di perdita dell’ammissibilità. Resta però esclusa la partecipazione del Regno Unito o dei suoi rappresentanti ai comitati di gestione, ai gruppi di esperti o ad altri organismi consultivi sui programmi o interventi, salvo i comitati di monitoraggio o analoghi comitati specifici per programmi operativi, nazionali o simili in gestione concorrente.
Interventi collegati al Regno Unito con beneficiari negli Stati membri
Dal recesso sono ammissibili, per le spese 2019, gli interventi in cui Stati membri o soggetti stabiliti negli Stati membri ricevono fondi UE nell’ambito di impegni giuridici firmati o adottati prima del recesso, quando il criterio di ammissibilità era soddisfatto grazie all’appartenenza del Regno Unito all’Unione. Sono inoltre ammissibili gli interventi in cui, alla data di recesso, un membro di consorzio stabilito nel Regno Unito soddisfa il requisito del numero minimo di partecipanti provenienti da diversi Stati membri, purché permangano le condizioni dell’articolo 2 e non intervenga una decisione negativa della Commissione. La mancata accettazione dei controlli e degli audit può essere considerata dall’ordinatore competente come grave carenza nell’adempimento degli obblighi principali dell’impegno giuridico.
Delega di poteri e procedura d’urgenza
La Commissione riceve una delega a tempo indeterminato per adottare atti delegati relativi alla proroga dei termini di cui agli articoli 2 e 3 e all’eventuale calendario di pagamento diverso. La delega può essere revocata da Parlamento europeo o Consiglio; prima dell’adozione, la Commissione consulta esperti degli Stati membri e notifica l’atto a Parlamento e Consiglio. Gli atti delegati entrano in vigore solo se non vi sono obiezioni entro un mese, prorogabile di un mese. In caso di urgenza e di grave perturbazione dell’esecuzione e del finanziamento del bilancio 2019, gli atti delegati possono entrare in vigore immediatamente, restando applicabili finché non siano sollevate obiezioni.
Entrata in vigore e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito, salvo che un accordo di recesso sia entrato in vigore entro tale data. L’applicazione è limitata al 2019 e il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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