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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1189

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1189 della Commissione, dell'8 luglio 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi

Normativa europea32019R1189

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione aggiorna il quadro UE di attuazione del processo di Kimberley per i diamanti grezzi. In particolare, sostituisce gli allegati relativi all’elenco dei partecipanti, alle autorità competenti degli Stati membri e al modello del certificato UE, recependo nuove designazioni e l’evoluzione terminologica decisa a livello Kimberley. Introduce inoltre una scadenza differita per alcune modifiche, così da consentire agli operatori e alle autorità di adeguarsi materialmente ai nuovi modelli e alle nuove denominazioni.

Modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 2368/2002 sul sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi, aggiornando partecipanti, autorità competenti e modello di certificato UE.

Ambito di applicazione

Si applica al commercio internazionale di diamanti grezzi disciplinato dal regolamento (CE) n. 2368/2002, con effetti per i partecipanti al processo di Kimberley, le autorità competenti degli Stati membri e l’autorità UE designata dall’Irlanda. Riguarda l’aggiornamento degli elenchi di cui agli allegati II, III e IV del regolamento base; per l’Irlanda l’allegato III si applica dal 1º settembre 2019, mentre la modifica del certificato UE di cui al punto 3 dell’articolo 1 si applica dal 1º gennaio 2020. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1189 della Commissione: modifica del regolamento (CE) n. 2368/2002 sul processo di Kimberley

Il regolamento interviene sul sistema UE di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi, recependo aggiornamenti deliberati in sede internazionale e adeguando gli strumenti operativi dell’Unione. La Commissione richiama, tra i motivi della modifica, l’ammissione del Gabon tra i partecipanti, l’aggiornamento degli indirizzi delle autorità competenti e la revisione di alcune definizioni tecniche, in particolare la sostituzione dell’espressione "paese di origine" con "paese di origine mineraria".

Contesto e finalità

Il regolamento esecutivo si fonda sul regolamento (CE) n. 2368/2002, che disciplina l’attuazione nell’Unione del sistema di certificazione Kimberley per prevenire il commercio di diamanti grezzi provenienti da conflitti. Le modifiche adottate mirano a mantenere allineato il quadro europeo alle decisioni dei partecipanti al processo di Kimberley, sia sul piano soggettivo, con l’aggiornamento dei partecipanti e delle autorità designate, sia sul piano documentale, con la revisione del certificato UE.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il regolamento riguarda i partecipanti al processo di Kimberley elencati nell’allegato II del regolamento base, le autorità competenti degli Stati membri indicate nell’allegato III e il certificato comunitario/UE di cui all’allegato IV. Incide quindi sulle operazioni di importazione ed esportazione di diamanti grezzi soggette al sistema Kimberley e sugli adempimenti delle autorità nazionali e dell’autorità UE designata. L’Irlanda è oggetto di una disciplina temporale specifica, poiché il nuovo allegato III per tale Stato membro si applica dal 1º settembre 2019.

Modifica dell’elenco dei partecipanti e delle autorità competenti

L’allegato II viene sostituito con un elenco aggiornato dei partecipanti al sistema di certificazione del processo di Kimberley e delle relative autorità competenti debitamente designate. Il testo riporta, per ciascun partecipante, l’autorità responsabile e i relativi recapiti, includendo anche la Repubblica gabonese. Analogamente, l’allegato III viene sostituito con l’elenco aggiornato delle autorità competenti degli Stati membri e delle rispettive funzioni ai sensi degli articoli 2 e 19 del regolamento (CE) n. 2368/2002.

Per alcuni Stati membri sono indicate funzioni specifiche o competenze esclusive in materia di controlli sulle importazioni ed esportazioni di diamanti grezzi e di rilascio dei certificati UE. Il testo menziona, tra gli altri, il Belgio, la Repubblica ceca, la Germania, l’Irlanda, il Portogallo, la Romania e il Regno Unito, con i relativi uffici, indirizzi e, ove presenti, contatti telefonici, fax ed e-mail.

Aggiornamento del certificato UE e nuova terminologia

L’allegato IV, relativo al certificato comunitario/UE, viene sostituito integralmente. Il testo chiarisce che, a seguito del trattato di Lisbona, il riferimento al "certificato UE" corrisponde al certificato comunitario definito all’articolo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 2368/2002.

Il modello di certificato contiene indicazioni molto dettagliate su formato, sicurezza, stampa e numerazione:

  • formato A4 (210 mm × 297 mm);
  • carta da 95 g/m²;
  • filigrana con fibre invisibili gialle/blu alla luce UV;
  • elementi sensibili ai solventi e opacità agli UV;
  • stampa di fondo iridescente e monocromatica;
  • elementi invisibili agli UV, bandiera UE, bordo in calcografia, microstampe e immagine latente "KP";
  • numerazione con codice "UE" e numero di serie unico, con doppia numerazione visibile e invisibile.

La Commissione mette inoltre a disposizione delle autorità UE i modelli originali dei certificati, mentre gli Stati membri provvedono alla stampa o affidano la stampa a tipografie ad alta sicurezza autorizzate.

Decorrenza e applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la modifica di cui al punto 3 dell’articolo 1, relativa alla sostituzione dell’allegato IV, si applica solo dal 1º gennaio 2020, per consentire alle autorità competenti di adeguare il sistema di rilascio e la disponibilità dei nuovi certificati.

Per l’Irlanda è prevista una data di applicazione anticipata e specifica per l’allegato III: 1º settembre 2019. Tale soluzione risponde all’esigenza, espressamente richiamata nei considerando, di concedere un termine realistico per l’adeguamento organizzativo e procedurale.

Effetti pratici per operatori e professionisti

Per avvocati, doganalisti e consulenti che assistono operatori del settore, il regolamento comporta l’obbligo di fare riferimento agli elenchi aggiornati delle autorità competenti e al nuovo modello di certificato UE. In concreto, ciò impone di verificare, per le operazioni con diamanti grezzi, la corretta autorità di rilascio, i recapiti ufficiali aggiornati e la data di decorrenza applicabile, soprattutto in relazione alla transizione al nuovo certificato e alla terminologia "paese di origine mineraria".

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 2368/2002

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato II (elenco dei partecipanti al sistema di certificazione del processo di Kimberley e delle loro autorità competenti), l’allegato III (autorità competenti degli Stati membri e loro funzioni) e l’allegato IV (certificato comunitario/UE). Le modifiche recepiscono l’inclusione del Gabon tra i partecipanti, aggiornano vari indirizzi delle autorità competenti e adeguano il modello di certificato UE.

Sostituzione terminologica nel certificato Kimberley

In attuazione delle decisioni amministrative adottate dai partecipanti al processo di Kimberley, il termine "paese di origine" è sostituito con "paese di origine mineraria" nei certificati del processo di Kimberley. La modifica è riflessa nel certificato UE previsto dall’articolo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 2368/2002 e nell’allegato IV sostituito.

Designazione e operatività dell’autorità UE irlandese

A seguito della richiesta dell’Irlanda ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 2368/2002, la Commissione ha verificato la preparazione dell’autorità UE designata dall’Irlanda a svolgere i compiti previsti dai capi II, III e V del regolamento base. Il regolamento fissa un calendario realistico per consentire all’Irlanda di introdurre i cambiamenti necessari; per l’Irlanda l’allegato III si applica dal 1º settembre 2019.

Entrata in vigore e applicazione differita

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, il punto 3 dell’articolo 1 si applica dal 1º gennaio 2020. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiecommercio internazionaledoganematerie prime minerariecooperazione internazionalemercato dei diamanti

Testo integrale

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