Regolamento (UE) 2019/1209
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1209 della Commissione, del 9 luglio 2019, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Antequera» (DOP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva una modifica non minore del disciplinare della DOP "Antequera", già iscritta nel registro UE delle DOP e IGP. La Commissione ha seguito la procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012, pubblicando la domanda di modifica e constatando l'assenza di opposizioni. Il testo ha funzione essenzialmente autorizzativa e si limita a rendere efficace la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della denominazione di origine protetta "Antequera".
Ambito di applicazione
Si applica alla denominazione di origine protetta "Antequera" già registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. Riguarda la modifica del relativo disciplinare, a seguito di domanda presentata dalla Spagna ed esaminata dalla Commissione ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. L'efficacia è generale nell'ordinamento dell'Unione, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri. Il regolamento disciplina solo l'approvazione della modifica del disciplinare e non introduce un nuovo regime di registrazione; non emergono esclusioni specifiche nel testo fornito.
Approvazione della modifica del disciplinare della DOP "Antequera"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1209 della Commissione approva una modifica non minore del disciplinare della denominazione di origine protetta "Antequera". Il provvedimento si inserisce nella procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e conclude l'iter avviato dalla Spagna per l'aggiornamento del disciplinare.
Contesto procedurale
La Commissione richiama l'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 come base giuridica dell'atto di esecuzione. Nei considerando viene precisato che la domanda spagnola è stata esaminata ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, e che, poiché la modifica non era qualificabile come "minore" ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a).
Esito dell'esame e assenza di opposizioni
La Commissione rileva che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. In mancanza di opposizioni, la modifica del disciplinare può essere approvata e resa efficace a livello unionale.
Contenuto dispositivo
L'articolo 1 approva la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per la denominazione "Antequera" (DOP). Il regolamento non dettaglia nel proprio corpo il contenuto tecnico della modifica, limitandosi a recepirne l'approvazione formale.
Entrata in vigore e effetti
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati nell'ordinamento dell'Unione secondo la disciplina dei regolamenti UE.
Disposizioni principali
Approvazione della modifica del disciplinare
L'articolo 1 approva la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione "Antequera" (DOP). La modifica è qualificata come non minore, in coerenza con la procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012.
Base giuridica e iter procedurale
La Commissione richiama l'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 come base per l'adozione del regolamento di esecuzione. Nei considerando si precisa che la domanda della Spagna è stata esaminata ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, e che, non trattandosi di modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, la domanda è stata pubblicata nella GUUE in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a).
Assenza di opposizioni
La Commissione rileva che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012; per tale ragione la modifica del disciplinare viene approvata.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 9 lug 2019Regolamento (UE) 2019/1174
- Regolamento · 9 lug 2019Regolamento (UE) 2019/1197
- Regolamento · 8 lug 2019Regolamento (UE) 2019/1169
- Regolamento · 8 lug 2019Regolamento (UE) 2019/1170
- Regolamento · 8 lug 2019Regolamento (UE) 2019/1189
- Regolamento · 8 lug 2019Regolamento (UE) 2019/1383
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →