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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1174

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1174 della Commissione, del 9 luglio 2019, che istituisce massimali di bilancio per il 2019 applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32019R1174

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1174 fissa, per l'anno 2019, i massimali nazionali annui dei regimi di sostegno diretto previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013. La Commissione determina tali importi sulla base dei massimali dell'allegato II del regolamento di base e delle percentuali comunicate dagli Stati membri, tenendo conto delle regole specifiche per ciascun regime. Il testo contiene un allegato con i massimali per ciascuno Stato membro interessato e per ciascuna misura, inclusi gli importi massimi per il pagamento ai giovani agricoltori. Il regolamento si applica dal 1º gennaio 2019, pur entrando in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione.

Stabilisce per il 2019 i massimali di bilancio nazionali applicabili a diversi regimi di sostegno diretto della PAC previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri che nel 2019 attuano uno o più regimi di sostegno diretto previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013: regime di pagamento di base, regime di pagamento unico per superficie, pagamento ridistributivo, pagamento per pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, pagamento per le zone soggette a vincoli naturali, pagamento per i giovani agricoltori e sostegno accoppiato facoltativo. Gli importi sono fissati per anno civile 2019 e sono espressi in migliaia di euro; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Restano esclusi, per ogni singolo massimale, gli Stati membri che non hanno comunicato o non attuano il relativo regime.

Massimali di bilancio 2019 per i regimi di sostegno diretto della PAC

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1174 della Commissione stabilisce i massimali nazionali annui per l'anno 2019 relativi a diversi regimi di sostegno diretto previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013. L'intervento è adottato per garantire coerenza tra l'anno di domanda 2019 e l'applicazione dei corrispondenti limiti di bilancio, sulla base delle comunicazioni degli Stati membri e delle regole di riparto fissate dal regolamento di base.

Ambito e finalità

Il regolamento riguarda gli Stati membri che applicano, nel 2019, uno o più dei seguenti regimi: pagamento di base, pagamento unico per superficie, pagamento ridistributivo, pagamento per pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, pagamento per zone soggette a vincoli naturali, pagamento per i giovani agricoltori e sostegno accoppiato facoltativo. I massimali sono espressi in migliaia di euro e sono fissati Stato per Stato nell'allegato.

Base giuridica e metodo di determinazione

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1307/2013, in particolare gli articoli 22, 36, 42, 47, 49, 51 e 53. I considerando precisano che:

  • per il pagamento di base e per il pagamento unico per superficie i massimali si ricavano dal massimale nazionale dell'allegato II, al netto dei massimali destinati ad altri regimi;
  • per il pagamento ridistributivo e per il sostegno accoppiato facoltativo i massimali dipendono dalle percentuali comunicate dagli Stati membri;
  • per il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente il massimale è pari al 30 % del massimale nazionale dello Stato membro;
  • per il pagamento per i giovani agricoltori il massimale non può superare il 2 % del massimale annuo dell'allegato II.

Pagamento di base e pagamento unico per superficie

L'articolo 1, paragrafi 1 e 2, rinvia all'allegato per la fissazione dei massimali nazionali annui 2019 relativi al regime di pagamento di base e al regime di pagamento unico per superficie. Il regolamento tiene conto degli eventuali aumenti applicati dagli Stati membri ai sensi degli articoli 22, paragrafo 2, e 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Pagamento ridistributivo e pagamento verde

L'articolo 1, paragrafo 3, fissa i massimali nazionali annui 2019 per il pagamento ridistributivo ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 2. L'articolo 1, paragrafo 4, disciplina il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, rinviando ai massimali dell'allegato; il considerando (4) precisa che tali massimali corrispondono al 30 % del massimale nazionale dello Stato membro interessato.

Zone soggette a vincoli naturali, giovani agricoltori e sostegno accoppiato

L'articolo 1, paragrafo 5, riguarda il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali di cui all'articolo 49, paragrafo 2; il paragrafo 6 riguarda il pagamento per i giovani agricoltori di cui all'articolo 51, paragrafo 4; il paragrafo 8 disciplina il sostegno accoppiato facoltativo di cui all'articolo 53, paragrafo 7. Il considerando (7) specifica inoltre che, qualora l'importo complessivo richiesto per i giovani agricoltori superi il massimale fissato, la differenza è finanziata dallo Stato membro, nel rispetto dell'importo massimo previsto dall'articolo 51, paragrafo 1.

Allegato: massimali per Stato membro

L'allegato elenca i massimali per ciascuno Stato membro interessato e per ciascun regime. Tra i dati più rilevanti figurano, ad esempio, i massimali 2019 per il pagamento di base per Germania, Francia, Italia e Regno Unito; per il pagamento unico per superficie per Bulgaria, Repubblica ceca, Polonia e Romania; per il pagamento verde per quasi tutti gli Stati membri elencati; e per il sostegno accoppiato facoltativo per la maggior parte degli Stati membri, con importi differenziati per ciascuno. L'allegato contiene inoltre l'importo massimo 2019 per il pagamento ai giovani agricoltori per ciascuno Stato membro interessato.

Entrata in vigore e applicazione

L'articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica retroattivamente dal 1º gennaio 2019. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincolante in tutti i suoi elementi.

Disposizioni principali

Fissazione dei massimali nazionali annui 2019

L'articolo 1 rinvia all'allegato per la determinazione dei massimali nazionali annui 2019 relativi a: pagamento di base (art. 22, par. 1), pagamento unico per superficie (art. 36, par. 4), pagamento ridistributivo (art. 42, par. 2), pagamento per pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (art. 47, par. 3), pagamento per zone soggette a vincoli naturali (art. 49, par. 2), pagamento per giovani agricoltori (art. 51, par. 4) e sostegno accoppiato facoltativo (art. 53, par. 7) del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Importi massimi per il pagamento ai giovani agricoltori

Oltre al massimale per il pagamento ai giovani agricoltori ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 4, l'articolo 1, paragrafo 7, fissa anche gli importi massimi per il 2019 ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, necessari per il caso in cui lo Stato membro debba finanziare l'eventuale differenza tra importo richiesto e massimale, entro il limite percentuale massimo consentito. Il considerando (7) chiarisce che, se l'importo totale richiesto supera il massimale, la differenza è finanziata dallo Stato membro nel rispetto dell'importo massimo stabilito dall'articolo 51, paragrafo 1.

Criteri di calcolo dei massimali

I considerando da (1) a (8) spiegano la metodologia: per il pagamento di base e per il pagamento unico per superficie si parte dal massimale dell'allegato II del regolamento (UE) n. 1307/2013, deducendo i massimali per pagamento ridistributivo, pratiche climatiche e ambientali, zone svantaggiate, giovani agricoltori e sostegno accoppiato facoltativo; per alcuni regimi i massimali dipendono dalle percentuali comunicate dagli Stati membri; per il pagamento verde i massimali ammontano al 30 % del massimale nazionale dello Stato membro; per i giovani agricoltori non possono superare il 2 % del massimale annuo dell'allegato II.

Applicazione temporale

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1º gennaio 2019. È inoltre ribadita l'obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiepolitica agricola comuneaiuti di stato agricolipagamenti direttibilancio uesostegno al reddito agricolo

Testo integrale

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