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Sentenza

Sentenza n. 1112/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'ottemperanza alla sentenza di accoglimento n. 750/2025 pubblicata il 05.04.2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Torre Annunziata - Sez. Lavoro, all'esito del giudizio R.G. n. 5701/2024, divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Torre Annunziata.

Giustizia amministrativa202506215

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per tre annualità

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente supplente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale ordinario di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, la sentenza n. 750/2025, divenuta irrevocabile, che aveva riconosciuto il suo diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, condannando il Ministero all'erogazione di un buono elettronico di € 500,00 per ciascuna annualità, per complessivi € 1.500,00. Nonostante la notificazione della sentenza in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il Ministero non aveva adempiuto. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a., chiedendo l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito senza dedurre l'avvenuto adempimento né specifici impedimenti all'esecuzione.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ricevibile il ricorso, rilevando che la ricorrente aveva depositato la copia autentica della sentenza e il certificato di passaggio in giudicato, come richiesto dall'art. 114, comma 2, c.p.a., e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Nel merito, ha accertato l'inadempimento del Ministero rispetto a un comando giudiziale chiaro, preciso e incondizionato e ha ordinato l'integrale esecuzione della sentenza mediante emissione della Carta elettronica del docente e accredito di complessivi € 1.500,00 entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, prevedendo l'intervento sostitutivo entro ulteriori 30 giorni dall'istanza della parte in caso di persistente inerzia. Ha inoltre applicato la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulla somma di € 1.500,00 per ogni giorno di ritardo successivo alla scadenza del termine di 60 giorni, fino all'adempimento o all'insediamento del commissario, con limite massimo del 10% del capitale. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), d.lgs. 104/2010

    Consente il ricorso per ottemperanza per ottenere l'attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato.

  • art. 114, comma 2, d.lgs. 104/2010

    Unitamente al ricorso e' depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l'ottemperanza, con l'eventuale prova del suo passaggio in giudicato

    La produzione della copia autentica del titolo e della prova del passaggio in giudicato costituisce condizione di ammissibilità del ricorso per ottemperanza.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce condizione di procedibilità delle azioni esecutive nei confronti delle pubbliche amministrazioni aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro.

  • art. 114, comma 4, lett. d), d.lgs. 104/2010

    nomina, ove occorra, un commissario ad acta

    Consente al giudice dell'ottemperanza, in caso di accoglimento, di nominare un commissario ad acta per assicurare l'attuazione sostitutiva del comando giudiziale.

  • art. 21 d.lgs. 104/2010

    Il commissario ad acta opera quale ausiliario del giudice e sua longa manus, sostituendosi all'amministrazione inadempiente.

  • art. 114, comma 4, lett. e), d.lgs. 104/2010

    salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative

    Consente di applicare una penalità di mora quale misura coercitiva indiretta, anche rispetto a condanne al pagamento di somme di denaro; la penalità è stata fissata in misura pari agli interessi legali, con limite massimo del 10% del capitale.

  • art. 1, commi 121-124, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza avverso una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato è ricevibile quando il ricorrente deposita la copia autentica del titolo e la prova del passaggio in giudicato e, per le condanne pecuniarie contro una pubblica amministrazione, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
  • L'amministrazione soccombente deve dare puntuale, completa e leale esecuzione al giudicato, senza poter opporre ragioni non dedotte nel giudizio di ottemperanza per sottrarsi a un comando giudiziale chiaro, preciso e incondizionato.
  • In presenza di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, quale proprio ausiliario, affinché provveda in via sostitutiva alla completa esecuzione del giudicato dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è una misura coercitiva indiretta, non risarcitoria, applicabile anche per assicurare l'adempimento di condanne al pagamento di somme di denaro; può essere fissata in misura pari agli interessi legali quando non ricorrano ragioni di manifesta iniquità o altre ragioni ostative.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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