Cassazione Penale, Sentenza n. 7909/2022 del 04/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: (1) vizio di motivazione e travisamento della prova (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.), sostenendo che la dinamica ricostruita dai giudici di merito è incompatibile con le dichiarazioni della vittima e con l'assenza di evidenti lacerazioni sul giubbotto, e che non vi sarebbe prova dell'uso del coltello contro la persona offesa; (2) vizio di qualificazione del fatto e carenza motivazionale (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.), con la prospettazione che i fatti, in assenza di colpi inferti con il coltello e di lesioni corrispondenti, dovessero essere qualificati come lesioni personali/minaccia e non come tentato omicidio, e che mancasse prova del dolo richiesto per il reato contestato.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato la valutazione probatoria dei giudici di merito (cosiddetta "doppia conforme"): gli agenti di polizia hanno assistito direttamente all'intera sequenza (pugno iniziale, estrazione del coltello, fendente al petto bloccato dal giubbotto, modifica dell'impugnatura e tentativo di colpire alle spalle), il coltello è stato sequestrato (15 cm, lama 7 cm), sono state riscontrate tracce ematiche e un taglio sulla manica destra, e la persona offesa ha riferito i fatti e lo stato di shock. I giudici hanno logicamente spiegato l'assenza di evidenti lacerazioni per il tessuto pesante del giubbotto e l'impossibilità per la vittima di vedere l'arma in ragione della concitazione e della posizione dei corpi. Sulla base di tali elementi è stata ritenuta l'idoneità della condotta a causare la morte (mezzo micidiale, zone vitali, minaccia "adesso ti ammazzo", escalation dell'aggressione) e sussistente il dolo, almeno nella forma del dolo alternativo. È stato quindi confermato l'impianto condannatorio: sentenza di condanna per tentato omicidio (pena: 4 anni e 8 mesi di reclusione, pene accessorie, spese processuali ed espulsione), rigetto del ricorso.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione; nel caso la Corte ha valutato l'ammissibilità e il merito delle censure per vizio di motivazione/travisamento della prova e per vizio di qualificazione del fatto, applicando il principio che il travisamento può essere dedotto in presenza di "doppia conforme" solo se vi è macroscopica/incontestabile discordanza con il compendio probatorio
art. 56 cod. pen.
Regola il tentativo: la Corte ha richiamato il principio secondo cui per il tentato omicidio è sufficiente il dolo diretto sulla condotta idonea a causare la morte, non la specifica volontà di uccidere. Il tentativo è riconosciuto qui perché l'evento morte non si è verificato per intervento esterno (polizia).
art. 575 cod. pen.
Riferimento all'omicidio come reato base per la qualificazione; la Corte ha operato il confronto tra lesioni e tentato omicidio alla luce della potenzialità lesiva dell'azione e degli elementi fattuali (arma, zone colpite, modalità), ritenendo configurabile il tentato omicidio
Massime di principio
- La testimonianza diretta e contemporanea degli agenti di polizia che assiste all'intera azione ha elevato valore probatorio e può prevalere su versioni difensive discordanti, specie se supportata da riscontri materiali (sequestro arma, tracce ematiche, danneggiamento indumento).
- In presenza di "doppia conforme" (stessa valutazione probatoria in primo e secondo grado), la Corte di cassazione limita la sindacabilità delle valutazioni di fatto: il ricorso per travisamento della prova richiede una manifesta e incontestabile discrepanza tra motivazione e compendio probatorio.
- L'assenza di lesioni effettive sulla vittima non esclude il tentato omicidio se la condotta era idonea a causare la morte e l'evento è stato impedito da cause indipendenti dalla volontà dell'agente (es. intervento di terzi).
- Elementi indicativi di tentato omicidio: uso o tentativo d'uso di mezzo micidiale (coltello), colpi diretti a zone vitali, escalation dell'aggressione, espressioni minacciose e modifica dell'impugnatura per aumentare la pericolosità. Questi fattori possono suffragare il dolo anche in forma di dolo alternativo.
- Versioni difensive che giustificano l'uso dell'arma come atto difensivo o come non utilizzata vanno valutate in base alla credibilità logica e materiale; contraddizioni con osservazioni dirette degli operanti o con elementi oggettivi (sequestro arma, tagli, tracce) ne riducono l'attendibilità.
- Per distinguere tra lesioni e tentato omicidio occorre valutare complessivamente il quadro fattuale (mezzo, zona colpita, modalità, intenzionalità), non solo l'esito lesivo effettivo.
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