Ordinanza del 27/09/2017 n. 22532 - Corte di Cassazione
Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (tarsu) - Determinazione della tassa- Determinazione delle tariffe per la fruizione di beni e servizi - Competenza della giunta comunale - Determinazione delle tariffe da parte del commissario straordinario - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune di Taranto, riconoscendo la legittimità della delibera commissariale che aveva determinato le tariffe TARSU per il 2007. La determinazione concreta delle tariffe spettava alla Giunta comunale, non al Consiglio, e il Commissario straordinario, avendo assunto i poteri di entrambi gli organi, era comunque competente. È stata inoltre ritenuta legittima la maggiore tariffa applicata alle strutture alberghiere e non necessaria una specifica motivazione della delibera tariffaria. L’ingiunzione di pagamento è stata confermata; spese di legittimità a carico della contribuente per Euro 2.400,00, oltre accessori, e spese di merito compensate.
Legittimità della determinazione delle tariffe TARSU da parte del Commissario straordinario e competenza della Giunta comunale
Legittimità della determinazione delle tariffe TARSU per il 2007
La Corte di cassazione ha esaminato il ricorso del Comune di Taranto contro la sentenza della Commissione tributaria regionale per la Puglia n. 112/29/2013, che aveva annullato l’ingiunzione di pagamento relativa alla TARSU dovuta da una società contribuente per l’annualità 2007. La CTR aveva disapplicato la delibera commissariale n. 648/07 di determinazione delle tariffe, ritenendola priva di adeguata motivazione e adottata da un organo incompetente.
La Corte ha accolto entrambi i motivi di ricorso del Comune, annullato la sentenza impugnata e deciso la controversia nel merito, rigettando il ricorso della contribuente contro l’ingiunzione di pagamento.
Differenziazione tariffaria tra strutture alberghiere e abitazioni
La Corte ha ritenuto legittima la distinzione tariffaria tra esercizi alberghieri e civili abitazioni, anche quando agli alberghi venga applicata una tariffa notevolmente superiore.
La maggiore capacità produttiva di rifiuti di un esercizio alberghiero rispetto a una normale abitazione è considerata un dato di comune esperienza e costituisce un criterio idoneo per la classificazione e la quantificazione della tariffa. Tale criterio era inoltre coerente con il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.
Il carattere stagionale dell’attività alberghiera non incide sulla legittimità della differenziazione tariffaria, potendo eventualmente giustificare l’applicazione di specifiche riduzioni d’imposta rimesse alla discrezionalità dell’ente impositore.
Quanto ai rapporti tra le tariffe, il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 69, comma 2, richiede che siano valutati in relazione ai costi del servizio, distinti secondo la relativa classificazione economica, e non mediante un semplice confronto tra le tariffe applicate alle singole categorie.
Necessità di motivazione della delibera tariffaria
La Corte ha escluso che la delibera comunale di determinazione della tariffa TARSU debba contenere una specifica motivazione.
Richiamando la propria giurisprudenza, ha affermato che la delibera tariffaria, al pari degli atti amministrativi a contenuto generale o collettivo, si rivolge a una pluralità indistinta di destinatari, individuabili anche successivamente in base all’occupazione o detenzione di locali e aree tassabili. Per tale ragione non è configurabile uno specifico obbligo di motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
La CTR ha quindi esercitato erroneamente il potere di disapplicazione previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 546 del 1992, annullando la delibera sul presupposto dell’assenza di adeguata motivazione.
Competenza della Giunta e del Consiglio comunale
La questione centrale riguarda la competenza dell’organo comunale alla determinazione delle tariffe TARSU.
Nella vigenza dell’art. 32, comma 2, lett. g), della legge 8 giugno 1990, n. 142, la Corte ha distinto tra:
- la competenza del Consiglio comunale in materia di “istituzione e ordinamento” dei tributi;
- la competenza della Giunta comunale per la concreta determinazione delle aliquote e delle tariffe relative alla fruizione di beni e servizi.
La formulazione normativa, che riservava al Consiglio la “disciplina generale delle tariffe” e l’“istituzione e ordinamento dei tributi”, doveva essere interpretata nel senso che al Consiglio spettava l’individuazione dei criteri generali, mentre alla Giunta spettava la concreta fissazione delle tariffe.
La Corte ha inoltre evidenziato che i provvedimenti tariffari non costituiscono espressione diretta della potestà impositiva dell’ente, ma sono funzionali alla determinazione del corrispettivo del servizio erogato, in un rapporto di correlazione economica tra ente gestore e utenza.
Applicazione del TUEL
La medesima conclusione è stata ritenuta applicabile anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico degli enti locali.
L’art. 42, comma 2, lett. f), TUEL riserva al Consiglio comunale l’“istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote”. Secondo la Corte, tale disposizione conferma ed esplicita che la determinazione delle tariffe e delle aliquote non rientra nella competenza consiliare.
Poteri del Commissario straordinario
La CTR aveva ritenuto che il Commissario straordinario potesse adottare la delibera soltanto in sostituzione del Consiglio comunale e non della Giunta.
La Corte ha respinto tale impostazione. Anche qualora si fosse ritenuta vincolante l’indicazione dell’organo formalmente sostituito nella deliberazione, l’atto sarebbe stato comunque legittimo, poiché la concreta determinazione delle tariffe spettava alla Giunta e non al Consiglio.
Nel caso specifico, inoltre, il Commissario straordinario aveva assunto i poteri di entrambi gli organi comunali. La distinzione tra l’operare in sostituzione della Giunta o del Consiglio era pertanto meramente nominalistica e non poteva determinare l’illegittimità della delibera.
Poteri di qualificazione giuridica della Corte di cassazione
La Corte ha precisato che l’accoglimento del motivo di ricorso per una ragione giuridica diversa da quella prospettata dalla parte rientra nei poteri del giudice di legittimità.
La Corte di cassazione può qualificare giuridicamente i fatti e ritenere fondata la questione per un diverso motivo, purché operi sulla base dei fatti già accertati nei giudizi di merito e riportati nel ricorso e nella sentenza impugnata. Non sono consentite nuove indagini di fatto né modifiche della domanda o integrazioni di eccezioni in senso stretto.
Decisione e spese processuali
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, la Corte ha deciso direttamente la controversia:
- ha accolto il ricorso del Comune di Taranto;
- ha annullato la sentenza della CTR per la Puglia;
- ha rigettato il ricorso della contribuente contro l’ingiunzione di pagamento TARSU relativa al 2007;
- ha condannato la contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.400,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli accessori di legge;
- ha compensato le spese del giudizio di merito, poiché l’orientamento giurisprudenziale si era consolidato nel corso della causa.
La decisione è stata assunta a Roma l’11 luglio 2017 e depositata in cancelleria il 27 settembre 2017.
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