Ordinanza del 27/09/2017 n. 22482 - Corte di Cassazione
Imposta comunale sugli immobili (ici) - Ambito di applicazione e presupposti - Soggetti passivi - Consorzio di bonifica - Beni affidati in concessione "ex lege" - non assoggettabilità ad imposizione - esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione stabilisce che i beni demaniali affidati per legge ai consorzi di bonifica, inclusi quelli pertinenti ai canali demaniali di irrigazione, non sono oggetto di mera detenzione. Il consorzio ne dispone come concessionario ex lege, in quanto obbligato all’esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e preservazione idraulica, ed è pertanto soggetto passivo ICI ai sensi del D.Lgs. n. 504/1992. La sentenza della CTR, che aveva escluso l’imposizione ritenendo sussistente una semplice detenzione, è stata cassata con rinvio.
ICI sui beni demaniali affidati ex lege ai consorzi di bonifica
ICI sui beni demaniali affidati ai consorzi di bonifica
La pronuncia riguarda l’assoggettamento all’imposta comunale sugli immobili (ICI) dei beni demaniali messi nella disponibilità di un consorzio di bonifica per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali. La Corte di cassazione chiarisce che il rapporto tra il consorzio e tali beni non costituisce mera detenzione, ma possesso qualificato derivante da un affidamento legale assimilabile a una concessione gratuita o concessione ex lege.
Origine della controversia
Il Comune di Saluggia notificava a C.C.C. avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2004, 2005, 2006 e 2007, richiedendo maggiori somme a titolo di ICI per fabbricati ubicati nel territorio comunale.
C.C.C. impugnava gli atti dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Vercelli, sostenendo di non essere soggetto passivo dell’imposta perché semplice consegnatario di opere pubbliche di bonifica e perché gli immobili costituivano beni pertinenti ai canali demaniali di irrigazione. La CTP respingeva il ricorso.
In appello, C.C.C. ribadiva di non essere titolare di diritti reali, concessionario o usuario degli immobili di proprietà della Regione Piemonte, ma soltanto detentore. La Commissione tributaria regionale del Piemonte accoglieva l’appello, ritenendo che non fosse configurabile un diritto reale di godimento e che sussistesse un semplice rapporto di detenzione.
Il Comune di Saluggia proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, con riferimento alla qualità di possessore e titolare di un diritto reale d’uso attribuita al consorzio sui beni demaniali regionali.
Questione giuridica
La questione sottoposta alla Corte concerneva l’individuazione del regime ICI applicabile ai beni demaniali nella disponibilità dei consorzi di bonifica per l’espletamento dei loro compiti istituzionali.
In particolare, occorreva stabilire se il consorzio dovesse essere considerato:
- un mero detentore dei beni, con conseguente esclusione dalla soggettività passiva ICI;
- oppure un soggetto che possiede i beni in forza di un affidamento legale qualificabile come concessione ex lege, con conseguente assoggettamento all’imposta.
Principio affermato dalla Corte
La Corte richiama il proprio consolidato orientamento, secondo cui i beni demaniali nella disponibilità dei consorzi di bonifica per lo svolgimento dell’attività istituzionale sono assoggettati all’ICI ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 504/1992.
Il consorzio non si limita infatti a detenere materialmente gli immobili, ma li possiede in quanto gli sono affidati in uso dalla legge, nella sua qualità di soggetto obbligato all’esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere realizzate per finalità di bonifica e preservazione idraulica.
La relazione con i beni è pertanto qualificata dal titolo giuridico dell’affidamento legislativo e non può essere ricondotta alla mera detenzione.
Concessione ex lege e disciplina normativa
Secondo la Corte, il rapporto tra il consorzio di bonifica e i beni demaniali affidati per l’esercizio delle funzioni istituzionali è riconducibile allo schema della concessione a titolo gratuito, fondata direttamente sulla normativa istitutiva dei consorzi.
Il riferimento principale è il R.D. n. 215 del 1933, che attribuisce ai consorzi la funzione di eseguire, mantenere ed esercitare le opere di bonifica. In particolare, viene richiamato l’art. 54 del regio decreto, in correlazione con gli artt. 16, 18 e 100 dello stesso testo normativo per quanto riguarda gli impianti idrovori e le opere affidate ai consorzi.
La Corte qualifica quindi i consorzi come concessionari ex lege dei beni e degli impianti demaniali necessari allo svolgimento delle loro funzioni, e non come semplici incaricati della manutenzione.
Elementi che escludono la mera detenzione
La natura qualificata del rapporto è confermata anche dal regime dei contributi consortili. Ai sensi dell’art. 21 del R.D. n. 215 del 1933, i contributi destinati a sostenere le spese di esecuzione e manutenzione delle opere pubbliche sono esigibili dai consorzi come oneri reali sui fondi dei contribuenti.
Tale elemento dimostra che il consorzio esercita una funzione istituzionale dotata di specifiche prerogative e responsabilità, incompatibile con la qualificazione del rapporto come semplice detenzione materiale dei beni.
Il possesso del consorzio risulta quindi qualificato dal titolo normativo che gli attribuisce l’uso dei beni e l’obbligo di provvedere alla loro gestione funzionale.
Soggettività passiva ICI
La Corte ritiene applicabile la disciplina di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in particolare agli artt. 1, comma 2, 2, comma 2, e 3, come integrata dalle modifiche introdotte dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388.
Viene inoltre richiamato l’art. 18 della L. n. 388 del 2000, in base al quale i consorzi di bonifica, in quanto concessionari dei beni demaniali loro affidati per l’attività istituzionale, sono soggetti all’imposta.
La soggettività passiva non dipende dalla titolarità della proprietà dei beni, che può appartenere allo Stato o alla Regione, né dalla titolarità di un diritto reale di godimento in senso civilistico. È sufficiente che il consorzio disponga dei beni in forza di una concessione ex lege o di un titolo normativo qualificato.
Valutazione della sentenza impugnata
La CTR del Piemonte aveva escluso l’assoggettamento all’ICI ritenendo che C.C.C. non fosse titolare di un diritto reale di godimento e che il rapporto con gli immobili fosse meramente detentivo.
La Corte di cassazione considera tale impostazione non conforme ai principi già affermati, poiché la soggezione passiva del consorzio deriva dalla sua posizione di concessionario ex lege dei beni demaniali e non dalla titolarità di un diritto reale ordinario.
La sentenza impugnata viene pertanto cassata.
Esito del giudizio
La Corte accoglie il ricorso del Comune di Saluggia, cassa la sentenza della CTR del Piemonte e rinvia la causa alla medesima Commissione tributaria regionale, in diversa composizione.
Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la controversia applicando il principio secondo cui i consorzi di bonifica sono soggetti passivi ICI per i beni demaniali loro affidati ex lege per l’esercizio delle attività istituzionali. Al giudice del rinvio è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
La decisione è stata assunta a Roma il 27 aprile 2017 e depositata in cancelleria il 27 settembre 2017.
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