Ordinanza del 27/09/2017 n. 22531 - Corte di Cassazione
Imposte e tasse - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani - TARSU - Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 - Determinazione delle tariffe - Riduzione fino al 40%.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha stabilito che la riduzione della TARSU prevista dall’art. 59, comma 4, del d.lgs. n. 507/1993 spetta in presenza di un grave e perdurante disservizio nella raccolta dei rifiuti, indipendentemente dalla responsabilità, prevedibilità o prevenibilità del disservizio da parte del Comune. È stata ritenuta illegittima e disapplicabile la norma del regolamento comunale di Napoli che escludeva la riduzione in caso di emergenze dovute alla saturazione degli impianti. La concreta spettanza della riduzione deve essere provata dal contribuente con riferimento alla specifica zona, al periodo e alle condizioni del servizio.
TARSU e riduzione fino al 40% per grave e protratto disservizio nella raccolta dei rifiuti
TARSU: riduzione per grave disservizio nella raccolta dei rifiuti
La pronuncia riguarda il diritto alla riduzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) in caso di mancata o gravemente irregolare erogazione del servizio di raccolta. La Corte di cassazione ha cassato la decisione della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva escluso la riduzione per l’assenza di responsabilità del Comune di Napoli, rinviando la causa per un nuovo accertamento in concreto.
Controversia e decisione impugnata
La Hotel Britannique s.r.l. ha impugnato l’avviso di pagamento TARSU relativo all’anno 2008, notificato per conto del Comune di Napoli da Equitalia Polis s.p.a. La Commissione tributaria regionale, riformando la decisione di primo grado, aveva ritenuto legittimo l’avviso e aveva escluso il diritto alla riduzione della tassa per le disfunzioni nella raccolta dei rifiuti.
La società aveva proposto due motivi di ricorso:
- contestazione della differenziazione tariffaria tra strutture alberghiere e abitazioni civili;
- richiesta di riduzione della TARSU, fino al 40% della tariffa, per le protratte disfunzioni del servizio di raccolta nella città di Napoli.
Differenziazione tariffaria tra alberghi e abitazioni
La Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso, confermando la legittimità della distinzione regolamentare tra esercizi alberghieri e case di civile abitazione.
Ai sensi degli artt. 65 e 68 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la tariffa può essere differenziata in relazione alla categoria e alla destinazione dei locali. La maggiore capacità produttiva di rifiuti di un albergo rispetto a un’abitazione civile è stata considerata un dato di comune esperienza e può giustificare l’applicazione di una tariffa significativamente superiore.
La legittimità della tariffa non deve essere valutata confrontando esclusivamente l’importo applicato alle singole categorie, ma verificando il rapporto tra le tariffe e i costi del servizio, determinati in relazione alla classificazione economica delle utenze.
Il carattere stagionale dell’attività alberghiera non incide sulla legittimità della diversa classificazione, potendo eventualmente rilevare ai fini di specifiche riduzioni d’imposta rimesse alla discrezionalità dell’ente impositore.
Principio europeo del “chi inquina paga”
La Corte ha escluso il contrasto della disciplina TARSU con il principio europeo del “chi inquina paga”, richiamando Cass. n. 2202/2011 e le pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea del 24 giugno 2008, causa C-188/07, e del 16 luglio 2009, causa C-254/08.
La normativa nazionale può commisurare la tassa alla superficie dell’immobile, alla destinazione dei locali e alla presumibile capacità produttiva dei rifiuti, poiché è spesso difficile e oneroso determinare il volume effettivamente prodotto da ciascun contribuente. È pertanto ammissibile un sistema basato su stime ragionevoli, purché non imponga ad alcune categorie costi manifestamente sproporzionati rispetto ai volumi o alla natura dei rifiuti presumibilmente prodotti.
La disciplina TARSU prevede una presunzione relativa di produzione di rifiuti. Il contribuente può superarla dimostrando l’oggettiva inutilizzabilità delle aree o l’assenza di idoneità alla produzione di rifiuti, secondo quanto previsto dall’art. 62 del d.lgs. n. 507/1993. L’onere di provare le condizioni per l’esenzione o la riduzione della superficie tassabile grava sul contribuente.
Presupposti della riduzione prevista dall’art. 59 del d.lgs. n. 507/1993
L’art. 59, comma 4, del d.lgs. n. 507/1993 stabilisce che, quando il servizio di raccolta è stato istituito e attivato ma:
- non viene svolto nella zona di residenza o di dimora dell’utente, nell’immobile a sua disposizione o nel luogo in cui esercita l’attività;
- oppure viene svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari relative alle distanze e alla capacità dei contenitori o alla frequenza della raccolta;
il tributo è dovuto in misura ridotta, non superiore al 40% della tariffa.
La riduzione presuppone quindi un disservizio grave, tale da impedire o compromettere l’ordinaria e agevole fruizione del servizio, e protratto nel tempo. Non è sufficiente una mera irregolarità episodica o una temporanea difficoltà del servizio.
Irrilevanza della responsabilità del Comune
La Corte ha ritenuto errata la motivazione della Commissione tributaria regionale, che aveva escluso la riduzione sulla base dell’assenza di responsabilità del Comune di Napoli.
La legge non richiede che il disservizio sia imputabile all’amministrazione comunale, né che derivi da una causa prevedibile o prevenibile dal Comune. Il presupposto della riduzione è costituito dal fatto obiettivo che il servizio, pur istituito e attivato, non venga svolto secondo le modalità prescritte oppure venga svolto in grave difformità da esse.
La responsabilità generale del Comune per la buona amministrazione del servizio resta ferma, ma non costituisce una condizione per ottenere la riduzione tributaria. Il diritto può sussistere anche quando la disfunzione dipenda da fattori esterni alla sfera organizzativa o di controllo dell’ente.
Natura della riduzione tariffaria
La riduzione non ha natura risarcitoria e non costituisce una sanzione nei confronti dell’amministrazione comunale. Essa mira invece a ristabilire un tendenziale equilibrio tra:
- l’ammontare della tassa comunque richiesto al contribuente;
- i costi generali del servizio sostenuti nell’area comunale;
- la grave alterazione del rapporto tra imposizione e servizio effettivamente fruibile.
La correlazione tra tassa e costi del servizio non trasforma la TARSU in un rapporto privatistico o sinallagmatico: il tributo conserva natura fiscale, come affermato anche da Cass. SS.UU. n. 14903/2010 e Cass. n. 4283/2010.
Interruzioni temporanee e impedimenti organizzativi
L’art. 59, comma 6, del d.lgs. n. 507/1993 esclude l’esonero o la riduzione quando l’interruzione del servizio sia temporanea e dipenda da:
- motivi sindacali;
- imprevedibili impedimenti organizzativi.
Se, tuttavia, il mancato svolgimento si protrae e determina una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria come danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente, l’utente può provvedere a proprie spese. In tal caso, previa domanda documentata, può ottenere lo sgravio o la restituzione di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il diritto alla riduzione previsto dal comma 4.
La valutazione dell’imprevedibilità e della non imputabilità può quindi rilevare per le interruzioni temporanee, ma non costituisce requisito per la riduzione quando la disfunzione sia grave e apprezzabilmente protratta nel tempo.
Disapplicazione del regolamento comunale di Napoli
Il regolamento TARSU del Comune di Napoli, applicabile al caso, prevedeva la riduzione al 40% in caso di grave violazione delle regole del servizio di nettezza urbana, tra cui:
- il mancato rispetto del limite minimo della capacità dei contenitori oltre il 25%;
- il mancato rispetto della frequenza della raccolta, quando ciò rendesse impossibile utilizzare i contenitori per esaurimento della capacità ricettiva.
Lo stesso regolamento escludeva però la riduzione quando la violazione fosse dovuta a situazioni emergenziali connesse alla saturazione degli impianti terminali di conferimento dei rifiuti solidi urbani.
La Corte ha ritenuto tale esclusione illegittima e ha stabilito che la relativa disposizione deve essere disapplicata incidentalmente per contrasto con la disciplina primaria dell’art. 59 del d.lgs. n. 507/1993. Il regolamento comunale non può introdurre ulteriori cause di esclusione fondate sulla responsabilità del Comune, sulla prevedibilità o prevenibilità dell’evento o sull’impossibilità oggettiva della prestazione, quando tali requisiti non sono previsti dalla legge.
Onere della prova e accertamento concreto
La notorietà dell’emergenza rifiuti verificatasi a Napoli non è sufficiente, da sola, a riconoscere automaticamente la riduzione a ogni contribuente.
Il giudice di merito deve verificare la concreta sussistenza del disservizio con riferimento alla specifica situazione dell’utente. L’onere della prova grava sulla società contribuente che invoca la riduzione.
L’accertamento deve riguardare, in particolare:
- il periodo di imposizione interessato;
- la zona in cui si trova l’immobile o viene esercitata l’attività;
- l’effettiva mancata raccolta o la grave difformità del servizio;
- la frequenza della raccolta;
- la distanza e la capacità dei contenitori;
- la tipologia dei rifiuti conferiti;
- ogni altro elemento utile a dimostrare l’impossibilità di fruire agevolmente del servizio.
Esito del giudizio
La Corte di cassazione ha:
- rigettato il primo motivo, relativo alla differenziazione tariffaria tra alberghi e abitazioni;
- accolto il secondo motivo, relativo alla riduzione TARSU per disservizio;
- cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto;
- rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
La decisione è stata pronunciata l’11 luglio 2017 e depositata il 27 settembre 2017.
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