Ordinanza del 27/09/2017 n. 22570 - Corte di Cassazione
Riscossione- rimborsi - iscrizione a ruolo - declaratoria di erroneità di uno sgravio da parte dell'ufficio fiscale - legittimità esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha stabilito che l’art. 43 del D.P.R. n. 602/1973 consente l’iscrizione diretta a ruolo esclusivamente per recuperare somme erroneamente rimborsate e gli eventuali interessi, non anche somme derivanti da uno sgravio erroneamente concesso. Poiché lo sgravio è un provvedimento di autotutela con effetti sull’obbligazione tributaria, la sua rimozione richiede il procedimento ordinario di accertamento. Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è stato pertanto rigettato.
Esclusione della reiscrizione diretta a ruolo per il recupero di uno sgravio fiscale erroneo
Esclusione della reiscrizione diretta a ruolo per sgravio erroneo
La pronuncia riguarda la legittimità del recupero, mediante diretta reiscrizione a ruolo, di somme relative a uno sgravio fiscale dichiarato erroneo dall’ufficio. La Corte di cassazione distingue il recupero di un rimborso indebito dalla rimozione di uno sgravio, ritenendo applicabile la procedura semplificata prevista dall’art. 43 del D.P.R. n. 602/1973 soltanto al primo caso.
Vicenda processuale
A G.I. veniva notificata il 22 aprile 2006 una cartella di pagamento relativa a IRPEF e ILOR per gli anni 1989 e 1990. La cartella era stata emessa per la reiscrizione a ruolo di somme riferite a uno sgravio ritenuto erroneo dall’ufficio fiscale.
La Commissione tributaria di primo grado aveva annullato la cartella e la decisione era stata confermata in appello. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione, sostenendo che il recupero diretto previsto dall’art. 43 del D.P.R. n. 602/1973 per il rimborso indebito dovesse essere esteso anche allo sgravio indebito.
Disciplina dell’art. 43 del D.P.R. n. 602/1973
Nel testo applicabile ratione temporis, come modificato dal D.L. n. 106/2005, convertito nella L. n. 156/2005, l’art. 43 del D.P.R. n. 602/1973 consente all’ufficio di recuperare mediante diretta iscrizione a ruolo:
- le somme erroneamente rimborsate;
- gli interessi eventualmente corrisposti.
L’iscrizione diretta deve avvenire entro i termini decorrenti dall’esecuzione del rimborso. Secondo la Corte, il tenore letterale della disposizione è chiaro e fa riferimento esclusivamente al rimborso, senza menzionare lo sgravio. La Corte richiama, nello stesso senso, Cass. 20 dicembre 2013, n. 28521.
Differenza tra rimborso e sgravio
La sentenza evidenzia che rimborso e sgravio possono produrre risultati economici in parte sovrapponibili, ma hanno natura ed effetti differenti.
Lo sgravio è un provvedimento di autotutela che incide sull’obbligazione tributaria, eliminandola o riducendola. Il rimborso, invece, è un atto che incide sulla fase della solutio, cioè sull’esecuzione del pagamento o sulla restituzione di somme già versate.
La differenza strutturale tra i due istituti impedisce di applicare analogicamente allo sgravio la procedura speciale prevista dall’art. 43 per il recupero del rimborso indebito. La diretta reiscrizione a ruolo, senza previo avviso di accertamento, è infatti autorizzata dal legislatore solo per recuperare un rimborso indebitamente eseguito.
Necessità del procedimento ordinario di accertamento
La declaratoria di erroneità di uno sgravio deve seguire la via ordinaria dell’accertamento. L’ufficio non può quindi limitarsi a reiscrivere direttamente a ruolo l’importo che ritiene dovuto dopo aver rimosso lo sgravio.
La ragione risiede nella natura provvedimentale dello sgravio: la sua eliminazione costituisce la rimozione di un provvedimento di secondo grado e richiede, pertanto, l’adozione degli strumenti ordinari di accertamento, con le relative garanzie procedimentali.
Esito del giudizio
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e ha confermato l’illegittimità della cartella emessa per la reiscrizione diretta a ruolo delle somme relative allo sgravio erroneo.
Il ricorso è stato rigettato. Non è stata adottata alcuna pronuncia sulle spese, poiché l’intimata non si era costituita.
La decisione è stata assunta a Roma il 19 settembre 2017 e depositata in Cancelleria il 27 settembre 2017.
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