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Ordinanza

Ordinanza del 27/09/2017 n. 22520 - Corte di Cassazione

Tasse sulle concessioni governative - Agevolazioni ed esenzioni - Agevolazioni di carattere soggettivo- art. 21, della tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 1972 - estensione agevolativa favore della Azienda Unità Sanitaria Locale Roma/C - esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha stabilito che l’Azienda Unità Sanitaria Locale Roma/C deve pagare la tassa di concessione governativa prevista dall’art. 21 della tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972 per l’impiego di apparecchiature terminali del servizio radiomobile pubblico terrestre. L’esenzione dell’art. 13-bis, comma 1, del medesimo decreto non è estensibile alle ASL, che non sono equiparabili alle Amministrazioni dello Stato e non possono beneficiare per analogia di agevolazioni fiscali tassative. Il ricorso dell’Agenzia delle entrate è stato accolto, la sentenza impugnata è stata cassata e il ricorso originario dell’ASL è stato rigettato, con compensazione delle spese.

Esclusione dell’esenzione dalla tassa di concessione governativa per utenze cellulari dell’Azienda USL Roma/C

Esclusione dell’esenzione dalla tassa di concessione governativa per l’Azienda USL Roma/C

La pronuncia riguarda l’assoggettamento dell’Azienda Unità Sanitaria Locale Roma/C alla tassa di concessione governativa dovuta per l’impiego di apparecchiature terminali del servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazione. La Corte di cassazione ha escluso che l’ASL possa beneficiare delle esenzioni previste per specifiche categorie soggettive o per le Amministrazioni dello Stato.

Oggetto della controversia

La controversia traeva origine da un avviso di accertamento relativo al mancato pagamento, per l’anno d’imposta 2007, della tassa prevista dall’art. 21 della tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641. L’Azienda USL Roma/C sosteneva di non essere tenuta al pagamento in quanto, quale organismo locale preposto al Servizio Sanitario Nazionale, avrebbe dovuto essere equiparata alle pubbliche amministrazioni e, in particolare, alle Amministrazioni dello Stato.

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma aveva accolto il ricorso dell’ASL. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva poi respinto l’appello dell’Agenzia delle entrate, confermando sostanzialmente l’esclusione della tassa. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo; l’Azienda si è costituita con controricorso.

Eccezione di tardività del ricorso per cassazione

In via preliminare, l’Azienda USL Roma/C aveva eccepito la tardività del ricorso dell’Agenzia delle entrate, sostenendo che, ove fosse stato applicabile il termine previsto dall’art. 38 del D.Lgs. n. 546/1992, l’impugnazione sarebbe stata tardiva.

La Corte ha respinto l’eccezione, richiamando il principio affermato da Cass. n. 12642/2017 secondo cui l’art. 38 del D.Lgs. n. 546/1992 non istituisce, per il processo tributario, un regime speciale autonomo e impermeabile alle disposizioni transitorie della L. n. 69/2009, art. 58. L’art. 62 del D.Lgs. n. 546/1992 richiama infatti, per il giudizio di cassazione tributario, le norme del codice di procedura civile, alle quali deve essere riconosciuta prevalenza nella disciplina del termine lungo di impugnazione.

Disciplina dell’esenzione fiscale

La Corte ha esaminato l’art. 13-bis, comma 1, del D.P.R. n. 641/1972, qualificandolo come disposizione di esenzione fiscale avente natura eccezionale. La norma individua specificamente i soggetti beneficiari dell’esenzione, tra cui:

  • le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
  • le società e associazioni sportive dilettantistiche.

Secondo la Corte, l’individuazione legislativa di tali categorie è tassativa e non consente di estendere l’agevolazione ad altri enti sulla base di una presunta identità di ratio o di una generica assimilazione soggettiva.

La natura eccezionale della disposizione impedisce quindi l’applicazione analogica delle esenzioni e delle agevolazioni fiscali. Tale principio è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, tra cui Cass. n. 1350/1991, Cass. n. 26106/2005, Cass. n. 6542/2009, Cass. n. 6925/2011 e Cass. n. 22279/2011.

Inapplicabilità dell’esenzione alle ASL

La Corte ha richiamato Cass. n. 8825/2012, secondo cui le esenzioni previste dall’art. 13-bis, comma 1, del D.P.R. n. 641/1972 in favore delle ONLUS e delle società e associazioni sportive dilettantistiche non si applicano agli enti pubblici, territoriali e non territoriali. La conclusione deriva sia dall’espresso disposto dell’art. 1, comma 10, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, sia dal divieto di applicazione analogica delle norme di esenzione e agevolazione fiscale.

Il legislatore ha volutamente differenziato il trattamento fiscale delle ONLUS rispetto a quello degli altri enti pubblici. Non è quindi possibile assimilare un’Azienda Sanitaria Locale a una ONLUS o a un’associazione sportiva dilettantistica in assenza di una specifica disposizione normativa.

La Corte ha inoltre osservato che, quando il legislatore ha inteso estendere l’esenzione a ulteriori soggetti, è intervenuto espressamente sul testo dell’art. 13-bis. È stato richiamato, a titolo esemplificativo, l’art. 5 della L. n. 157/1999, che ha introdotto il comma 1-bis nell’art. 13-bis, prevedendo l’esenzione per i movimenti e i partiti politici.

Mancata equiparazione alle Amministrazioni dello Stato

L’Azienda USL Roma/C non può beneficiare neppure delle esenzioni riconosciute alle Amministrazioni dello Stato. La Corte ha escluso l’esistenza di una generalizzata assimilazione tra tutte le amministrazioni pubbliche.

Ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, la nozione di pubblica amministrazione comprende una pluralità di soggetti distinti, ma tale previsione non determina automaticamente l’equiparazione di ciascun ente alle Amministrazioni dello Stato ai fini fiscali.

L’estensione di una specifica agevolazione richiede una scelta espressa del legislatore. Nel caso delle ASL tale scelta non è stata adottata. Pertanto, l’Azienda è tenuta al pagamento della tassa governativa sugli abbonamenti telefonici cellulari prevista dall’art. 21 della tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972.

Decisione della Corte

La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso dell’Agenzia delle entrate, rilevando che la Commissione Tributaria Regionale non si era uniformata ai principi relativi alla tassatività delle esenzioni e all’assenza di una generalizzata assimilazione tra enti pubblici.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso direttamente nel merito e ha:

  • accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate;
  • cassato la sentenza impugnata della Commissione Tributaria Regionale del Lazio;
  • rigettato il ricorso introduttivo dell’Azienda USL Roma/C;
  • compensato integralmente le spese di lite di ogni fase e grado del giudizio, in considerazione del recente consolidamento della giurisprudenza di legittimità.

La decisione è stata assunta il 28 giugno 2017 e depositata in cancelleria il 27 settembre 2017.

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