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Ordinanza

Ordinanza del 27/09/2017 n. 22550 - Corte di Cassazione

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Agevolazioni ed esenzioni- ordinanza comunale che consente l'esenzione - godimento del beneficio dopo il termine di scadenza - esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha stabilito che la TARSU è dovuta per i locali adibiti a laboratorio ittico quando l’esenzione si fonda su un’ordinanza contingibile e urgente la cui efficacia era limitata a trenta giorni. Le agevolazioni e riduzioni TARSU non operano automaticamente e devono essere dedotte e provate dal contribuente. Il ricorso del Comune è stato accolto, la sentenza della CTR è stata cassata e il ricorso introduttivo della società è stato rigettato.

TARSU: esclusione dell’esenzione fondata su un’ordinanza contingibile e urgente oltre il termine di efficacia

TARSU ed esenzione temporanea per attività di lavorazione di prodotti ittici

La controversia riguarda l’assoggettamento alla TARSU dei locali utilizzati dalla società C. I. s.r.l. come laboratorio artigianale per la lavorazione di prodotti ittici. La società sosteneva di non dover pagare la tassa per tali superfici poiché provvedeva direttamente, a proprie spese, allo smaltimento dei rifiuti, richiamando l’ordinanza sindacale n. 92 del 2001 e una successiva comunicazione favorevole dell’Ufficio tributi del Comune del 14 marzo 2002.

Origine della controversia e decisioni di merito

Il Comune aveva emesso avvisi di accertamento per omessa denuncia e omesso versamento della TARSU relativamente agli anni d’imposta dal 2002 al 2006, con riferimento ai locali adibiti a uffici e laboratori.

  • La Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno aveva accolto i ricorsi della società.
  • La Commissione tributaria regionale delle Marche aveva accolto parzialmente l’appello del Comune, ritenendo dovuta la TARSU per i locali destinati a uffici.
  • La CTR aveva invece confermato l’annullamento degli avvisi relativamente alle superfici adibite a laboratori ittici, ritenendo applicabile l’esenzione collegata all’ordinanza sindacale n. 92 del 2001 e alla comunicazione comunale del 14 marzo 2002.

Il Comune di San Benedetto del Tronto ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. La società intimata non ha svolto difese nel giudizio di legittimità.

Motivi del ricorso per cassazione

Con il primo motivo il Comune ha denunciato la violazione dell’art. 50 del TUEL e dell’art. 62 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, sostenendo che l’esenzione prevista dall’ordinanza e dalla successiva comunicazione aveva cessato di produrre effetti dopo il termine di trenta giorni espressamente stabilito dall’ordinanza stessa.

Con il secondo motivo il Comune ha dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. In particolare, la CTR non avrebbe considerato che il Comune aveva già rideterminato in diminuzione la tassa, stralciando le superfici sulle quali venivano prodotti rifiuti speciali e rinunciando all’applicazione di sanzioni e interessi.

La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi, ritenendoli connessi alla medesima questione. L’accoglimento del primo motivo ha determinato l’assorbimento del secondo.

Presupposto impositivo e onere di provare le agevolazioni

La Corte ha richiamato i principi in materia di TARSU previsti dal D.Lgs. n. 507 del 1993.

Ai sensi dell’art. 62, comma 1, la tassa è dovuta per la disponibilità o occupazione di locali e aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, quando siano suscettibili di produrre rifiuti. Restano escluse le aree pertinenziali o accessorie alle abitazioni nei limiti previsti dalla legge.

Le deroghe previste dall’art. 62, comma 2, e le riduzioni tariffarie disciplinate dall’art. 66 non operano automaticamente per la sola esistenza della situazione di fatto. Il contribuente deve dedurre e provare i presupposti necessari per ottenere l’esclusione, l’agevolazione o la riduzione. La Corte ha richiamato, in proposito, la sentenza Cass. n. 18054 del 2016.

Natura ed efficacia dell’ordinanza sindacale n. 92 del 2001

L’ordinanza sindacale n. 92 del 2001 è stata qualificata come ordinanza contingibile e urgente, adottata dal Comune di San Benedetto del Tronto per fronteggiare una situazione ritenuta rilevante per la tutela della salute pubblica.

La Corte ha evidenziato che le ordinanze contingibili e urgenti presuppongono:

  • l’impossibilità di differire l’intervento;
  • l’impossibilità di fronteggiare la situazione eccezionale mediante gli ordinari strumenti previsti dalla legislazione;
  • la presenza di una situazione eccezionale e di un’urgenza concreta di provvedere;
  • un’efficacia temporale normalmente limitata alla durata dell’emergenza.

Nel caso concreto, l’ordinanza indicava espressamente che la propria efficacia era limitata a trenta giorni dalla data di emissione. Trattandosi di un provvedimento temporaneo, l’ordinanza non poteva costituire il fondamento di un’esenzione TARSU protratta per gli anni dal 2002 al 2006.

Irrilevanza della comunicazione comunale del 14 marzo 2002

La società aveva presentato la richiesta di esenzione il 6 dicembre 2001 e aveva ricevuto, in data 14 marzo 2002, una comunicazione favorevole del Comune relativa ai locali utilizzati per la lavorazione dei prodotti ittici.

Secondo la Corte, tale comunicazione non poteva produrre effetti oltre la durata dell’ordinanza richiamata. Al momento della comunicazione, l’ordinanza n. 92 del 2001 era infatti già divenuta inefficace per decorso del termine di trenta giorni.

Di conseguenza, l’autorizzazione o il parere favorevole dell’amministrazione non potevano estendere l’efficacia temporale dell’ordinanza né giustificare l’esenzione o la riduzione della TARSU per gli anni d’imposta dal 2002 al 2006.

Decisione della Corte di cassazione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, affermando che la CTR non aveva correttamente valutato la natura e la limitata efficacia temporale dell’ordinanza sindacale.

La sentenza della CTR è stata pertanto cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso direttamente nel merito, rigettando il ricorso introduttivo della società contribuente.

Spese di giudizio

Le spese dei giudizi di merito sono state compensate tra le parti, in considerazione dell’andamento complessivo della controversia.

La società soccombente è stata invece condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del Comune, liquidate in complessivi 2.300 euro per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

La decisione è stata assunta a Roma il 12 luglio 2017 e depositata in cancelleria il 27 settembre 2017.

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