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Ordinanza

Ordinanza del 27/09/2017 n. 22680 - Corte di Cassazione

Accertamento imposte -Avviso di accertamento- omessa fatturazione, contabilizzazione e dichiarazione di maggiori ricavi da parte del contribuente conseguente alla vendita di immobili propri - classificazione dei proventi come sopravvenienze attive - legittimità - esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo legittimo l’accertamento per omessa fatturazione, contabilizzazione e dichiarazione di maggiori ricavi conseguiti dalla società Tre Emme S.r.l. mediante la vendita di immobili propri. I proventi non potevano essere imputati a un successivo periodo d’imposta come sopravvenienze attive, poiché tali componenti hanno natura residuale e i ricavi devono essere tassati nell’esercizio di competenza. La sentenza della CTR Lazio è stata cassata, con rigetto del ricorso originario della contribuente.

Legittimità del recupero a tassazione di maggiori ricavi derivanti dalla vendita di immobili propri, erroneamente dichiarati come sopravvenienze attive

Legittimità del recupero a tassazione di maggiori ricavi immobiliari

La pronuncia riguarda l’accertamento emesso nei confronti della Tre Emme S.r.l. per l’anno d’imposta 2004, relativo alla vendita di immobili propri. L’Agenzia delle Entrate aveva contestato l’omessa fatturazione, contabilizzazione e dichiarazione di maggiori ricavi, procedendo al recupero delle maggiori somme dovute a titolo di IRES, IRAP e IVA.

La società aveva indicato nella dichiarazione relativa all’anno 2007 una somma di Euro 157.000,00 come proventi straordinari o sopravvenienze attive, imputandola parzialmente a riduzione del maggior imponibile accertato per il 2004, pari a Euro 225.476,76.

Svolgimento del giudizio

La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso della società contro l’avviso di accertamento. La Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, con sentenza n. 7444/40/2014, depositata il 9 dicembre 2014, aveva invece accolto l’appello della contribuente, ritenendo legittima l’indicazione nel 2007 della somma come provento straordinario.

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione con ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo. La società intimata non ha svolto difese nel giudizio di legittimità, nonostante la rinnovazione della notifica disposta con decreto presidenziale del 21 febbraio 2017.

Riferimenti normativi e censura dell’Amministrazione

L’Amministrazione finanziaria ha denunciato la violazione e falsa applicazione:

  • del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 88 e 109;
  • del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d);
  • del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2;
  • dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Secondo l’Agenzia, la CTR aveva erroneamente consentito di qualificare come sopravvenienza attiva, in un periodo d’imposta successivo, un maggior imponibile riferibile al 2004 e derivante dall’occultamento di ricavi conseguiti in tale annualità. Tale impostazione avrebbe determinato una parziale sanatoria delle imposte evase, non prevista dall’ordinamento e comunque non più ammissibile dopo l’avvio delle attività ispettive e di accertamento.

Principio di competenza e natura residuale delle sopravvenienze attive

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente fondato. La sentenza impugnata aveva violato il principio stabilito dall’art. 109 del D.P.R. n. 917 del 1986, secondo cui i componenti positivi del reddito devono essere assoggettati a imposizione nell’esercizio di competenza.

I maggiori ricavi derivanti dalla vendita degli immobili erano riferibili all’anno d’imposta 2004 e dovevano pertanto essere rilevati, fatturati e tassati in tale periodo. La loro successiva indicazione nella dichiarazione relativa al 2007 non poteva modificare l’esercizio di imputazione fiscale né ridurre gli effetti dell’accertamento già emesso.

La Corte ha inoltre ribadito che le sopravvenienze attive costituiscono una categoria residuale rispetto all’analitica elencazione dei componenti positivi del reddito d’impresa. Esse possono essere utilizzate soltanto quando il componente reddituale non sia altrimenti qualificabile. Il principio è stato richiamato anche in precedenza dalla Corte di cassazione, con sentenza della sezione tributaria n. 11758 del 20 maggio 2009.

Nel caso esaminato, i proventi erano invece qualificabili come ricavi derivanti dalla vendita di immobili propri. Non sussisteva quindi alcun presupposto per la loro classificazione come sopravvenienze attive in un esercizio successivo.

Decisione della Corte

La Corte ha cassato la sentenza della CTR Lazio e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso direttamente la causa nel merito, rigettando il ricorso originario proposto dalla società contribuente contro l’avviso di accertamento.

Ne consegue la conferma della legittimità del recupero a tassazione dei maggiori importi dovuti per IRES, IRAP e IVA in relazione ai ricavi occultati relativi all’anno 2004.

Spese di giudizio

Le spese dei due gradi di merito sono state compensate tra le parti, in considerazione dell’andamento complessivo del giudizio. La società intimata è stata invece condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

La decisione è stata assunta a Roma il 20 luglio 2017 e depositata in cancelleria il 27 settembre 2017.

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