Sentenza n. 368/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento adottato dal SUAP del Comune di Villa San Giovanni, prot. 16919 dell’11 giugno 2021, con cui è stato comunicato alla ricorrente “che non sussistono le condizioni per procedere al rilascio del provvedimento conclusivo unico favorevole all'interessato”, ovvero dell'autorizzazione ex art. 87, d.lgs. n. 259/2003 richiesta; - del parere negativo reso dall'Ufficio tecnico del Comune di Villa San Giovanni, prot. n.16243 del 07.06.2021; - del parere del Gruppo di Valutazione del Comune di Villa San Giovanni, prot. 16244 del 07.06.2021; - dell'art. 8, comma 11, del Regolamento SRB del Comune di Villa San Giovanni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 28 novembre 2013, n. 55, nonché di ogni altra disposizione del medesimo Regolamento che risulti ostativa alla realizzazione dell'opera; - nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del SUAP relativo all'autorizzazione ex art. 87 d.lgs. n. 259/2003 per la realizzazione di un impianto di telefonia mobile, unitamente ai pareri presupposti e al regolamento comunale sulle stazioni radio base
Esito
La controversia
La ricorrente aveva presentato, con l'operatore di rete, un'istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 87 del d.lgs. n. 259/2003 per la realizzazione di un impianto di telefonia mobile. Ha impugnato il provvedimento del SUAP che comunicava l'insussistenza delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione unica favorevole, il parere negativo dell'Ufficio tecnico, il parere del Gruppo di valutazione comunale e il regolamento comunale sulle stazioni radio base, in particolare l'art. 8, comma 11, nonché gli atti connessi. Il testo non riporta il contenuto specifico dei tre motivi di ricorso. Nel corso del giudizio, il TAR aveva respinto la domanda cautelare per carenza di periculum in mora, rilevando che l'efficacia degli atti era già stata sospesa in un parallelo giudizio promosso dall'operatore di rete. Successivamente, la sentenza resa in quel giudizio aveva annullato il diniego e il regolamento comunale, per contrasto dell'art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001, sicché la ricorrente ha chiesto la cessazione della materia del contendere e la condanna del Comune alle spese per soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la pretesa della ricorrente fosse stata integralmente soddisfatta poiché gli atti impugnati erano già stati definitivamente rimossi dall'ordinamento mediante l'annullamento disposto nella sentenza resa nel parallelo giudizio promosso dall'operatore di rete. Non ha esaminato nel merito i tre motivi di ricorso. Ha disposto la non ripetibilità delle spese, considerato l'andamento complessivo della lite e il fatto che il Comune era già stato condannato, nel giudizio parallelo, al pagamento delle spese anche in favore della ricorrente; ha posto a carico del Comune il contributo unificato.
Norme richiamate
art. 87 d.lgs. n. 259/2003
Costituisce la base normativa dell'autorizzazione richiesta per la realizzazione dell'impianto di telefonia mobile.
art. 8, comma 6, l. n. 36/2001
È stato ritenuto, nella sentenza del parallelo giudizio richiamata dal TAR, incompatibile con il regolamento comunale sulle stazioni radio base.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in epigrafe quale disposizione processuale applicata nel giudizio.
art. 13-quater disp. att. c.p.a.
Richiamato quale base dell'istanza di passaggio in decisione depositata dalla ricorrente.
Massime di principio
- La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio, gli atti impugnati sono definitivamente rimossi dall'ordinamento mediante una pronuncia giurisdizionale resa anche in un parallelo giudizio e tale rimozione soddisfa integralmente la pretesa azionata.
- Quando la pretesa dedotta in giudizio è già stata soddisfatta dall'annullamento degli stessi atti disposto in un giudizio parallelo, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere senza esaminare nel merito i motivi di ricorso.
- La regolazione delle spese può escludere la ripetibilità, ponendo tuttavia a carico dell'amministrazione il contributo unificato, quando il soddisfacimento della pretesa sia dipeso dall'annullamento giurisdizionale degli atti impugnati e l'amministrazione sia già stata condannata alle spese nel giudizio parallelo.
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