Corte di giustizia, Sentenza C-275/19
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 22 ottobre 2020. — Sportingbet PLC e Internet Opportunity Entertainment Ltd contro Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça. — Rinvio pregiudiziale – Procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione – Nozione di “regola tecnica” – Obbligo per gli Stati membri di notificare alla Commissione europea ogni progetto di regola tecnica – Inopponibilità ai singoli della regola tecnica non notificata – Inapplicabilità ai prestatori di servizi. — Causa C-275/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha distinto tra la disciplina generale del gioco d'azzardo tradizionale e quella relativa ai servizi online. La prima, pur istituendo un regime concessorio esclusivo, non è una regola tecnica ai sensi della direttiva 83/189/CEE. La seconda, invece, rientra nella nozione di regola tecnica della direttiva 98/34/CE perché vieta la prestazione di servizi dell'informazione via Internet e, non essendo stata notificata, non può essere opposta ai privati.
Rinvio pregiudiziale sulla qualificazione come "regola tecnica" della disciplina portoghese che riserva allo Stato la gestione dei giochi d'azzardo, anche online, e sugli effetti della mancata notifica alla Commissione.
La questione giuridica
Se una normativa portoghese che riserva allo Stato, o a un ente pubblico, la gestione dei giochi d'azzardo e ne disciplina condizioni e zone di esercizio costituisca una "regola tecnica" ai sensi della direttiva 83/189/CEE; e se, quanto alla disciplina che estende l'esclusiva alla gestione via Internet di alcuni giochi d'azzardo, essa integri una "regola tecnica" ai sensi della direttiva 98/34/CE, con conseguente inopponibilità ai singoli in caso di mancata notifica alla Commissione.
Principio di diritto
La Corte ha affermato che una disciplina nazionale che riserva allo Stato la gestione dei giochi d'azzardo e ne regola condizioni e luoghi di esercizio non costituisce, di per sé, una "regola tecnica" ai sensi della direttiva 83/189/CEE, perché non incide sulle caratteristiche di un prodotto. Viceversa, una normativa che attribuisce a un ente pubblico l'esclusiva della gestione di alcuni giochi d'azzardo anche tramite Internet costituisce una "regola tecnica" ai sensi della direttiva 98/34/CE, in quanto vieta la prestazione di un servizio della società dell'informazione; se non notificata alla Commissione, è inopponibile ai singoli.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 83/189/CEE
- Direttiva 88/182/CEE
- Direttiva 98/34/CE
- Direttiva 98/48/CE
- Articolo 8, paragrafo 1, direttiva 83/189/CEE
- Articolo 8, paragrafo 1, direttiva 98/34/CE
- Articolo 1, punto 5, direttiva 83/189/CEE
- Articolo 1, punto 11, direttiva 98/34/CE
- Articolo 1, punto 5, direttiva 98/34/CE
- Articolo 1, punto 2, direttiva 98/34/CE
- Articolo 1, punto 3, direttiva 98/34/CE
- Articolo 1, punto 4, direttiva 98/34/CE
Regime portoghese dei giochi d'azzardo e notifica delle regole tecniche
La pronuncia è resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Supremo Tribunal de Justiça (Portogallo) e riguarda la compatibilità con le direttive sulle regole tecniche di una disciplina portoghese sul gioco d'azzardo, sia tradizionale sia online. La controversia principale oppone Sportingbet PLC e Internet Opportunity Entertainment Ltd alla Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, con l'intervento dello Sporting Clube de Braga e della società calcistica SC Braga SAD.
Fatti e procedimento principale
La Sportingbet gestiva tramite Internet giochi d'azzardo, scommesse e lotterie; la IOE amministrava il sito web corrispondente. La Santa Casa, ente pubblico beneficiario di un’esclusiva statale per la gestione di giochi sociali e scommesse, ha agito contro le società ricorrenti e contro i soggetti coinvolti in un contratto di sponsorizzazione che promuoveva il sito Sportingbet in Portogallo.
Il giudice nazionale ha rilevato che le norme portoghesi rilevanti non erano state notificate alla Commissione europea come regole tecniche. Da qui il dubbio se tali disposizioni potessero essere qualificate come "regole tecniche" e, in caso positivo, se fossero inopponibili ai singoli per mancata notifica.
Normativa UE richiamata
La Corte ha esaminato, per ragioni temporali, la disciplina sotto due regimi diversi:
- la direttiva 83/189/CEE, applicabile alle disposizioni del decreto legge n. 422/89;
- la direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, applicabile alle disposizioni del decreto legge n. 282/2003.
Sono centrali le definizioni di:
- "specificazione tecnica";
- "regola tecnica";
- "regola relativa ai servizi";
- obbligo di comunicazione preventiva alla Commissione ex articolo 8, paragrafo 1.
Prima questione: disciplina generale del gioco d'azzardo e direttiva 83/189/CEE
Quanto al decreto legge n. 422/89, la Corte ha ricordato che, ai sensi della direttiva 83/189, una "regola tecnica" presuppone una specificazione tecnica, cioè una disciplina che definisca caratteristiche richieste di un prodotto.
La normativa portoghese contestata:
- riserva allo Stato il diritto di gestire il gioco d'azzardo;
- consente l’esercizio solo a società per azioni concessionarie;
- disciplina condizioni e zone di esercizio.
Tuttavia, secondo la Corte, tali disposizioni non definiscono caratteristiche di un prodotto e non riguardano quindi una specificazione tecnica. Ne consegue che non costituiscono una "regola tecnica" ai sensi dell’articolo 1, punto 5, della direttiva 83/189/CEE.
Seconda questione: gioco d'azzardo online e direttiva 98/34/CE
Diversa è la valutazione delle disposizioni del decreto legge n. 282/2003, che attribuiscono alla Santa Casa la gestione esclusiva, per tutto il territorio nazionale, anche via Internet, di determinati giochi d'azzardo.
La Corte ha richiamato la nozione di "regola tecnica" della direttiva 98/34, che comprende anche le disposizioni legislative che vietano la prestazione di un servizio. Poiché i servizi di gioco online rientrano nei "servizi della società dell'informazione", le norme nazionali che riservano a un solo ente pubblico tale attività comportano un divieto per tutti gli altri operatori di prestare quel servizio.
Per la Corte, le disposizioni degli articoli 2 e 3 del decreto legge n. 282/2003:
- riguardano specificamente i servizi della società dell'informazione;
- vietano la prestazione del servizio a tutti gli operatori diversi dalla Santa Casa;
- ricadono quindi nella quarta categoria di regole tecniche prevista dall’articolo 1, punto 11, della direttiva 98/34.
Effetto della mancata notifica
La Corte ha ribadito che l'obbligo di notifica preventiva alla Commissione è una formalità sostanziale, funzionale al controllo dell'Unione sulla tutela della libera circolazione dei servizi e della libertà di stabilimento.
Se una regola tecnica non viene notificata:
- è viziata sul piano procedurale;
- non può essere opposta ai singoli;
- deve essere disapplicata dal giudice nazionale.
Di conseguenza, la mancata comunicazione alla Commissione delle regole tecniche contenute nel decreto legge n. 282/2003 rende tali disposizioni inopponibili ai singoli, senza che sia decisivo se l'operatore invochi o meno direttamente le libertà fondamentali del Trattato.
Dispositivo
La Corte ha concluso che:
- il regime generale del gioco d'azzardo previsto dal decreto legge n. 422/89 non è una regola tecnica ai sensi della direttiva 83/189/CEE;
- il regime di esclusiva per il gioco online previsto dal decreto legge n. 282/2003 è una regola tecnica ai sensi della direttiva 98/34/CE;
- la mancata notifica di quest'ultima normativa alla Commissione ne comporta l'inopponibilità ai singoli.
Principio affermato
La sentenza distingue tra disciplina concessoria del gioco d'azzardo terrestre, estranea alla nozione di regola tecnica, e disciplina che vieta ai terzi la prestazione di giochi d'azzardo online, che invece integra una regola tecnica notificabile; la mancata notifica determina la disapplicazione della norma nei confronti dei privati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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