Corte di giustizia, Sentenza C-702/19
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 22 ottobre 2020. — Silver Plastics GmbH & Co. KG e Johannes Reifenhäuser Holding GmbH & Co. KG contro Commissione europea. — Impugnazione – Concorrenza – Intesa – Mercato degli imballaggi alimentari per vendita al dettaglio – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Articolo 23 – Articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo – Diritto fondamentale a un equo processo – Principio della parità delle armi – Diritto “ al confronto” – Audizione di testimoni – Motivazione – Infrazione unica e continuata – Massimale dell’ammenda. — Causa C-702/19 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha respinto integralmente l’impugnazione proposta da Silver Plastics e Johannes Reifenhäuser contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato, in larga parte, la decisione della Commissione sull’intesa nel settore degli imballaggi alimentari per vendita al dettaglio. In particolare, ha ritenuto corretto il diniego di audire alcuni testimoni, nonché la motivazione del Tribunale sulle prove e sulla qualificazione dell’infrazione come unica e continuata. Ha inoltre confermato il calcolo del massimale dell’ammenda sulla base del fatturato dell’esercizio sociale precedente l’adozione della decisione, comprensivo del fatturato dell’attività poi ceduta.
Impugnazione respinta in materia di intesa sugli imballaggi alimentari: legittimità del rifiuto di escutere testimoni, dell’accertamento di un’infrazione unica e continuata e del calcolo del massimale del 10% dell’ammenda.
La questione giuridica
Se il Tribunale avesse violato il diritto a un processo equo, il diritto al confronto e la parità delle armi nel rifiutare l’audizione del sig. W. e di altri testimoni; se avesse violato l’obbligo di motivazione nell’apprezzare le prove e la credibilità delle dichiarazioni; se avesse erroneamente confermato l’esistenza di un’infrazione unica e continuata nel mercato dell’ENO; se avesse erroneamente applicato l’articolo 23, paragrafo 2 e 3, del regolamento n. 1/2003 nel ritenere sussistente un’unità economica e nel calcolare il massimale del 10% dell’ammenda includendo il fatturato dell’attività poi trasferita alla Maschinenfabrik.
Principio di diritto
La Corte ha confermato che, nei ricorsi contro decisioni antitrust della Commissione, il Tribunale dispone di un ampio potere di valutare la necessità di escutere testimoni; il rifiuto è legittimo quando il fascicolo contiene elementi sufficienti e la testimonianza richiesta non aggiungerebbe valore probatorio. Ha inoltre ribadito che la nozione di infrazione unica e continuata presuppone un piano d’insieme, e che, ai fini del massimale del 10% di cui all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, va preso in considerazione il fatturato dell’esercizio sociale precedente la decisione, anche se include attività poi trasferite, salvo che il fatturato non sia inidoneo a rappresentare la reale situazione economica dell’impresa. L’impugnazione è stata quindi respinta integralmente.
Norme richiamate
- Articolo 101 TFUE
- Articolo 53 dell’accordo SEE
- Regolamento (CE) n. 1/2003, articolo 23, paragrafi 2 e 3
- Articolo 6 CEDU
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 47, secondo comma
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 48, paragrafo 2
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 52, paragrafo 3
- Articolo 6 TUE
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
Impugnazione nel caso degli imballaggi alimentari per vendita al dettaglio
La pronuncia riguarda un’impugnazione contro la sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2019 nella causa Silver Plastics e Johannes Reifenhäuser/Commissione. La controversia nasce da una decisione della Commissione che aveva constatato un’infrazione dell’articolo 101 TFUE e inflitto ammende per una partecipazione a un’intesa nel mercato degli imballaggi alimentari destinati alla vendita al dettaglio.
Fatti e procedimento amministrativo
La Commissione aveva avviato il procedimento a seguito di una domanda di trattamento favorevole presentata da Linpac. Nella decisione controversa aveva accertato un’infrazione unica e continuata, articolata in più infrazioni distinte a seconda dell’area geografica, tra cui l’ENO e la Francia, relative a vassoi termoformati e, per l’ENO, anche a vassoi rigidi. Alle ricorrenti erano state inflitte ammende in solido, pari a EUR 20.317.000 per l’ENO e EUR 893.000 per la Francia.
Questioni esaminate in appello
Le ricorrenti hanno dedotto sette motivi, concernenti in sintesi:
- la violazione dell’articolo 6 CEDU, dell’articolo 47, secondo comma, e dell’articolo 48, paragrafo 2, della Carta, nonché del principio di immediatezza, per il mancato esame del sig. W. come testimone;
- la violazione del diritto al confronto;
- la violazione della parità delle armi;
- la violazione dell’obbligo di motivazione;
- la violazione dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003;
- la violazione dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 quanto all’unità economica;
- la violazione della stessa disposizione quanto al massimale del 10% dell’ammenda.
Primo motivo: diritto a un processo equo e audizione dei testimoni
La Corte ha ricordato che la CEDU, pur rilevante come parametro interpretativo tramite la Carta, non è ancora formalmente integrata nell’ordinamento dell’Unione. L’articolo 47, secondo comma, e l’articolo 48 della Carta devono però essere interpretati in modo coerente con l’articolo 6 CEDU, senza pregiudicare l’autonomia del diritto dell’Unione.
La Corte ha ritenuto ricevibile il motivo, poiché esso denunciava un errore di diritto nella scelta del Tribunale di non escutere il sig. W. Nel merito, ha ribadito che spetta al Tribunale valutare se sia necessario integrare il materiale probatorio e se una domanda di testimonianza sia pertinente rispetto all’oggetto della lite. L’articolo 6, paragrafo 3, lettera d), CEDU non conferisce un diritto assoluto a ottenere la comparizione di ogni testimone.
Nel caso concreto, il Tribunale aveva già esaminato un ampio fascicolo probatorio e aveva ritenuto dimostrata la partecipazione della Silver Plastics agli accordi anticoncorrenziali e all’infrazione unica e continuata nell’ENO. Inoltre, le ricorrenti avevano già prodotto dichiarazioni scritte del sig. W.; il Tribunale aveva correttamente ritenuto che la sua audizione non avrebbe aggiunto valore alle prove esistenti. La Corte ha quindi escluso la violazione del diritto a un processo equo.
Secondo motivo: diritto al confronto
La Corte ha respinto anche la censura sul diritto al confronto. Il sig. W. non poteva essere qualificato come “testimone a carico” dinanzi al Tribunale, poiché le ricorrenti contestavano proprio che esso venisse sentito. La Corte ha inoltre osservato che le uniche dichiarazioni scritte del sig. W. considerate dal Tribunale erano quelle prodotte dalle stesse ricorrenti; il fatto che egli fosse una fonte delle dichiarazioni rese dalla Linpac ai fini della clemenza non bastava a trasformarlo in testimone a carico in giudizio.
La Corte ha aggiunto che le ricorrenti avrebbero potuto contattare direttamente il sig. W. e ottenere dichiarazioni da lui, come in effetti avevano fatto. Non risultava pertanto alcuna violazione del diritto al confronto.
Terzo motivo: parità delle armi e motivazione sul rigetto delle testimonianze
Quanto alla parità delle armi, la Corte ha osservato che il Tribunale non aveva accolto neppure richieste analoghe della Commissione; dunque non poteva essergli rimproverata una disparità di trattamento nel rifiutare anche le testimonianze richieste dalle ricorrenti.
Quanto all’obbligo di motivazione, la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse spiegato in modo adeguato, ai punti 232-235 della sentenza impugnata, perché la testimonianza richiesta non fosse né necessaria né opportuna. La motivazione era sufficiente anche alla luce della giurisprudenza della Corte EDU richiamata dalle ricorrenti, poiché il giudice non è tenuto a rispondere dettagliatamente a ogni istanza probatoria, purché la decisione sia adeguatamente motivata.
Quarto motivo: motivazione sulla prova della riunione del 13 giugno 2002
La Corte ha respinto la censura relativa alla presunta insufficienza di motivazione sul punto della riunione anticoncorrenziale del 13 giugno 2002. Il Tribunale aveva esposto in modo completo gli elementi che dimostravano la partecipazione della Silver Plastics a discussioni sui prezzi ai margini di una riunione non anticoncorrenziale svolta lo stesso giorno.
La Corte ha rilevato che non era necessario per il Tribunale determinare l’ora esatta di inizio della riunione lecita, essendo sufficiente constatare l’esistenza di elementi probatori convergenti sulla partecipazione alla riunione anticoncorrenziale. Anche le critiche sulla credibilità di alcune dichiarazioni del sig. W. sono state respinte, poiché il Tribunale aveva individuato specifiche affermazioni non credibili in quanto contraddette da altre prove.
Quinto motivo: infrazione unica e continuata
La Corte ha ricordato che l’infrazione unica e continuata presuppone un piano d’insieme nel quale si inseriscono diversi atti anticoncorrenziali aventi il medesimo oggetto di distorsione della concorrenza. Non è necessario che tutte le imprese partecipino a ogni comportamento o siano attive nello stesso mercato.
Nel caso concreto, il Tribunale aveva accertato che l’intesa nell’ENO riguardava sia i vassoi termoformati sia i vassoi rigidi e che vi era quindi un piano d’insieme unitario. Ne derivava che la partecipazione delle ricorrenti all’infrazione unica e continuata poteva essere riferita al periodo indicato nella decisione, dal 13 giugno 2002 al 29 ottobre 2007, anche se la prima riunione specificamente relativa ai vassoi rigidi fosse intervenuta solo nel 2004. Il motivo è stato quindi respinto.
Sesto motivo: unità economica e irrecevibilità
Le ricorrenti sostenevano che la Johannes Reifenhäuser Holding non esercitasse un’influenza determinante sulla Silver Plastics e che il Tribunale avesse ignorato vari elementi di fatto. La Corte ha però rilevato che il motivo si limitava, in sostanza, a riprodurre argomenti già presentati in primo grado senza individuare in modo preciso l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata.
Richiamando la giurisprudenza secondo cui l’impugnazione deve indicare specificamente i punti contestati e gli errori di diritto denunciati, la Corte ha dichiarato il motivo irricevibile.
Settimo motivo: calcolo del massimale del 10% dell’ammenda
Quanto al massimale dell’ammenda, la Corte ha confermato l’interpretazione dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003. Il “fatturato dell’esercizio sociale precedente” va determinato, in linea di principio, con riferimento all’ultimo esercizio chiuso prima dell’adozione della decisione sanzionatoria. Nel caso di specie, per la Johannes Reifenhäuser Holding l’esercizio rilevante era il 2013/2014.
La circostanza che l’attività poi trasferita alla Maschinenfabrik fosse stata ceduta solo successivamente, con registrazione nel maggio 2015 ed effetti retroattivi al settembre 2014, non incideva sul dato di fatturato dell’esercizio 2013/2014. La Corte ha anche richiamato la giurisprudenza che consente di discostarsi dall’esercizio precedente solo se il fatturato non riflette in modo utile la reale situazione economica dell’impresa, circostanza qui non dimostrata. Ha pertanto escluso che vi fosse un superamento illegittimo del massimale del 10%.
Dispositivo
La Corte ha respinto integralmente l’impugnazione e ha condannato le ricorrenti alle spese, comprese quelle sostenute dalla Commissione.
Principi affermati
La pronuncia ribadisce tre profili di rilievo pratico:
- il giudice dell’Unione dispone di un potere discrezionale nel valutare se l’audizione di testimoni sia necessaria ai fini del processo;
- l’infrazione unica e continuata può abbracciare comportamenti relativi a prodotti o mercati distinti quando essi si inseriscono in un medesimo piano d’insieme;
- ai fini del tetto del 10% dell’ammenda antitrust, conta il fatturato dell’ultimo esercizio sociale chiuso prima della decisione, salvo casi eccezionali in cui tale dato non rappresenti la realtà economica dell’impresa.
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