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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-386/20

Order of the Court (Chamber determining whether appeals may proceed) of 21 October 2020. — eSky Group IP sp. z o.o. v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court – Request failing to demonstrate a significant issue with respect to the unity, consistency or development of EU law – Appeal not allowed to proceed. — Case C-386/20 P

Giurisprudenza europea62020CO0386

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato la domanda di autorizzazione a procedere proposta da eSky Group IP contro una sentenza del Tribunale in una controversia di marchio dell’Unione europea. Ha rilevato che la ricorrente si era limitata a esporre i motivi di impugnazione, senza dimostrare che il ricorso sollevasse una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto UE. Di conseguenza, l’impugnazione non è stata ammessa a proseguire e la ricorrente è stata condannata a sopportare le proprie spese.

Ricorso per cassazione in materia di marchio dell’Unione europea dichiarato non ricevibile perché la domanda di autorizzazione a procedere non dimostrava una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto UE.

La questione giuridica

Se il ricorso per cassazione, proposto avverso una sentenza del Tribunale in materia di decisione di una commissione di ricorso dell’EUIPO, sollevasse una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 58 bis dello Statuto e degli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura; in particolare, se le censure relative all’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 fossero state formulate in modo sufficiente per ottenere l’autorizzazione a procedere.

Principio di diritto

Quando l’impugnazione contro una sentenza del Tribunale rientra nel filtro di cui all’articolo 58 bis dello Statuto, il ricorrente deve indicare in modo chiaro, preciso e dettagliato non solo i motivi di ricorso, ma anche la concreta questione di diritto che presenta rilievo per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione e le ragioni specifiche di tale rilievo. Se la domanda si limita a riprodurre le censure di merito senza dimostrare tale requisito, il ricorso non è autorizzato a proseguire.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 170a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 170b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001

Ricorso per cassazione in materia di marchio UE non autorizzato a proseguire

La Corte di giustizia, in composizione per la determinazione della ricevibilità degli impugnamenti, ha esaminato l’impugnazione proposta da eSky Group IP sp. z o.o. avverso la sentenza del Tribunale del 10 giugno 2020, relativa a un’opposizione dinanzi all’EUIPO fondata sul regolamento sul marchio dell’Unione europea.

Parti e contesto procedurale

Il ricorso era stato proposto da eSky Group IP sp. z o.o. contro l’EUIPO, mentre nel procedimento principale era intervenuto Gerhard Gröpel. Il Tribunale aveva respinto il ricorso di annullamento contro la decisione della Quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 luglio 2019, adottata nell’ambito di un procedimento di opposizione tra il sig. Gröpel ed eSky Group IP.

Quadro normativo applicato

La Corte richiama il meccanismo introdotto dall’articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia, secondo cui gli impugnamenti avverso le decisioni del Tribunale relative a decisioni di commissioni di ricorso dell’EUIPO non proseguono salvo autorizzazione preventiva della Corte. L’autorizzazione è possibile solo se il ricorso solleva una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Sono inoltre richiamati gli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura, che impongono al ricorrente di allegare una domanda specifica, motivata e contenente tutte le informazioni necessarie affinché la Corte possa decidere sulla prosecuzione del ricorso. Sul piano sostanziale, i motivi invocavano l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, relativo al rischio di confusione tra i segni.

Motivi invocati dalla ricorrente

La ricorrente sosteneva, in sostanza, che il Tribunale avesse erroneamente applicato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 nella valutazione della somiglianza dei segni. In particolare, criticava:

  • l’affermazione secondo cui la lettera "e" del marchio anteriore non avrebbe alcun significato rispetto ai servizi in questione e non sarebbe descrittiva, allusiva o laudativa;
  • la conclusione secondo cui, nonostante l’importanza dell’aspetto visivo per servizi legati ai viaggi, l’impressione fonetica non potesse essere trascurata;
  • il fatto che il Tribunale avrebbe attribuito alla lettera "e" carattere distintivo anche per servizi elettronici, minimizzando le differenze grafiche tra i segni;
  • una presunta contraddizione con la giurisprudenza del Tribunale, in particolare con la sentenza El Corte Inglés v OHIM – Ruan (B).

Ragionamento della Corte sul filtro di ammissibilità

La Corte ricorda che spetta al ricorrente dimostrare che le questioni sollevate sono significative per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La domanda di autorizzazione deve esporre in modo chiaro e dettagliato:

  • i motivi di ricorso;
  • la specifica questione di diritto posta da ciascun motivo;
  • il motivo per cui tale questione è significativa secondo i criteri dell’articolo 58 bis;
  • e, se viene dedotta una contraddizione giurisprudenziale, i passaggi precisi delle decisioni asseritamente in conflitto e le ragioni concrete del conflitto.

La Corte precisa che una domanda priva di tali elementi non può dimostrare, sin dall’origine, l’esistenza di una questione idonea a giustificare la prosecuzione del ricorso. Nel caso concreto, la richiesta di eSky Group IP si limitava a sviluppare i motivi di merito senza affermare né dimostrare che il ricorso sollevasse una questione di rilievo sistemico per il diritto UE.

Decisione

La Corte conclude che la domanda non era idonea a provare che il ricorso sollevasse una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Pertanto, il ricorso non è stato autorizzato a proseguire. Quanto alle spese, poiché l’ordinanza è stata adottata prima della notifica alle altre parti, la Corte dispone che eSky Group IP sopporti le proprie spese.

Come è indicizzato

Materiemarchio dell’unione europeaprocedimento di impugnazione dinanzi alla corte di giustiziaammissibilità del ricorso per cassazioneconflitto tra segni distintivi

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