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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-556/19

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 ottobre 2020. — Eco TLC contro Ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire e Ministre de l’Économie et des Finances. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia). — Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Nozione di “risorse statali” – Responsabilità estesa dei produttori – Eco‑organismo autorizzato dalle autorità pubbliche a riscuotere contributi finanziari presso soggetti che immettono sul mercato determinati prodotti, al fine di provvedere, per conto dei medesimi, all’obbligo giuridico loro incombente di trattare i rifiuti derivanti da tali prodotti – Sostegni finanziari versati dall’eco‑organismo agli operatori di raccolta differenziata convenzionati. — Causa C-556/19

Giurisprudenza europea62019CJ0556

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato se la rivalutazione di un sostegno finanziario versato dalla Eco TLC agli operatori di raccolta differenziata costituisse un aiuto di Stato. Ha escluso, in linea di principio, l’esistenza di risorse statali, poiché i contributi e i fondi non transitano nel bilancio pubblico e non restano costantemente sotto controllo statale. La misura può tuttavia ricadere nell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE solo se, in fatto, il giudice nazionale accerti un effettivo controllo pubblico sui fondi.

Aiuti di Stato e nozione di risorse statali: regime francese di responsabilità estesa del produttore affidato a un eco-organismo privato e contributi/sovvenzioni agli operatori di raccolta differenziata

La questione giuridica

Se l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che costituisce un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali un sistema in cui un eco-organismo privato senza scopo di lucro, autorizzato dalle autorità pubbliche, riscuote contributi dai produttori/immettitori sul mercato e riversa sovvenzioni agli operatori di raccolta differenziata e recupero, con importi fissati nell’autorizzazione sulla base di obiettivi ambientali e sociali.

Principio di diritto

Un meccanismo di responsabilità estesa del produttore nel quale un eco-organismo privato senza scopo di lucro, autorizzato dalle autorità pubbliche, riscuote contributi dai soggetti obbligati e versa sovvenzioni a operatori convenzionati non integra, di per sé, un intervento mediante risorse statali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, quando i fondi restano privati e non sono costantemente sotto il controllo pubblico; spetta tuttavia al giudice nazionale verificare in concreto l’assenza di tale controllo pubblico.

Norme richiamate

  • Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 267 TFUE
  • Code de l’environnement francese, articolo L. 541-10-3
  • Code de l’environnement francese, articoli R. 543-214, R. 543-215 e R. 543-218
  • Decreto del 3 aprile 2014
  • Decreto del 19 settembre 2017

Aiuti di Stato e eco-organismo privato nel sistema francese di responsabilità estesa del produttore

La pronuncia è resa in un rinvio pregiudiziale del Conseil d’État francese e riguarda la compatibilità con l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE del sistema francese applicabile ai rifiuti derivanti da prodotti tessili di abbigliamento, biancheria per la casa e calzature. Al centro del giudizio vi è la Eco TLC, eco-organismo privato senza scopo di lucro autorizzato a riscuotere contributi dai soggetti che immettono tali prodotti sul mercato e a versare sostegni finanziari agli operatori di raccolta differenziata convenzionati.

Fatti e procedimento principale

Il code de l’environnement prevede, all’articolo L. 541-10-3, che i produttori, importatori e distributori di determinati prodotti tessili debbano contribuire al riciclaggio e al trattamento dei relativi rifiuti, potendo adempiere mediante versamento a un eco-organismo autorizzato oppure mediante un sistema individuale. Gli articoli R. 543-214, R. 543-215 e R. 543-218 disciplinano autorizzazione, copertura dei costi e contenuto del capitolato d’oneri.

Il decreto del 3 aprile 2014 ha autorizzato Eco TLC a riscuotere contributi e a riversarli, sotto forma di sostegni finanziari, agli operatori di raccolta differenziata. Il decreto del 19 settembre 2017 ha poi aumentato il coefficiente di calcolo del sostegno alla sostenibilità da 65 euro a 82,5 euro per tonnellata a decorrere dal 1° gennaio 2018. Eco TLC ha impugnato tale decreto sostenendo che introducesse un aiuto di Stato.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se il meccanismo descritto costituisse un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e in particolare se i contributi riscossi dall’eco-organismo e le sovvenzioni da esso erogate potessero qualificarsi come intervento dello Stato o mediante risorse statali.

Normativa e quadro giurisprudenziale richiamati

La Corte ricorda che, per qualificare una misura come aiuto di Stato, devono ricorrere quattro condizioni: intervento dello Stato o mediante risorse statali, incidenza sugli scambi tra Stati membri, vantaggio selettivo e alterazione della concorrenza. Richiama inoltre la propria giurisprudenza sulle nozioni di imputabilità allo Stato e di risorse statali, in particolare le sentenze Achema, Germania/Commissione, Commissione/TV2/Danmark e Francia/Commissione.

Ragionamento della Corte: imputabilità allo Stato

Quanto all’imputabilità, la Corte osserva che il dispositivo di responsabilità estesa del produttore è stato istituito da testi legislativi e regolamentari francesi. Ne consegue che il meccanismo è imputabile allo Stato, poiché le autorità pubbliche sono state coinvolte nella sua adozione.

Ragionamento della Corte: assenza di risorse statali

La Corte si concentra poi sulla questione decisiva: se i fondi gestiti da Eco TLC costituiscano risorse statali. Essa rileva che:

  • i contributi versati dai produttori/immettitori sul mercato passano da operatori privati a un soggetto di diritto privato;
  • tali fondi non transitano mai nel bilancio dello Stato né di un altro ente pubblico;
  • lo Stato non rinuncia a entrate che sarebbero dovute al bilancio pubblico;
  • non vi è un obbligo di deposito particolare sui fondi;
  • in caso di cessazione dell’attività, le somme residue non vengono versate alle autorità pubbliche;
  • le controversie sul recupero dei contributi restano devolute al giudice civile o commerciale.

La Corte sottolinea quindi che lo Stato non dispone, in alcun momento, di un accesso effettivo a tali fondi e che l’eco-organismo non esercita prerogative pubbliche tali da farne uno strumento di controllo statale. Inoltre, il fatto che i fondi siano vincolati per legge a una destinazione esclusiva non dimostra, di per sé, un potere di disposizione dello Stato diverso da quello previsto dalla normativa.

Ragionamento della Corte: ruolo dello Stato nella determinazione dei sostegni

La Corte prende atto che il tariffario dei sostegni è predisposto dallo Stato, ma rileva anche che gli organismi autorizzati determinano l’importo complessivo dei contributi da riscuotere in modo da coprire tutte le spese del sistema, non solo i sostegni agli operatori ma anche costi di funzionamento, sensibilizzazione e prevenzione. La rivalutazione del sostegno, secondo il governo francese, si fonderebbe su dati elaborati da un osservatorio istituito da Eco TLC, ma la Corte considera decisivo che l’eco-organismo abbia un ruolo centrale nella determinazione e nell’evoluzione del tariffario, pur demandando al giudice nazionale la verifica in fatto di tali elementi.

Ragionamento della Corte: ammissibilità dei beneficiari e controllo pubblico

La Corte osserva anche che il decreto fissa già alcune condizioni di ammissibilità per gli operatori convenzionati, mentre il governo francese afferma che Eco TLC avrebbe una certa libertà contrattuale per introdurre criteri ulteriori. Tuttavia, anche su questo punto la Corte rinvia al giudice nazionale la verifica concreta.

Quanto al censore di Stato, la Corte ritiene che la sua presenza nel consiglio di amministrazione, priva però di diritto di voto, non sia sufficiente a dimostrare un controllo pubblico costante sui fondi. Il suo compito si limita alla vigilanza sulla solidità finanziaria dell’eco-organismo.

Decisione e dispositivo

La Corte conclude che il sistema descritto non costituisce un intervento effettuato mediante risorse statali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, a condizione che le sovvenzioni versate dall’eco-organismo non restino costantemente sotto controllo pubblico. La verifica di tale circostanza spetta al Conseil d’État.

Principio affermato

La sentenza chiarisce che, in un regime di responsabilità estesa del produttore gestito da un eco-organismo privato autorizzato, i contributi riscossi e le sovvenzioni erogate non sono automaticamente risorse statali: occorre che i fondi restino costantemente sotto controllo pubblico affinché possa configurarsi un aiuto di Stato.

Come è indicizzato

Materieaiuti di statorisorse stataliresponsabilità estesa del produttoregestione dei rifiutieconomia circolare

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