Tribunale, Ordinanza T-13/20
Order of the General Court (Eighth Chamber) of 16 October 2020. — Diego Valiante v European Commission. — Action for annulment – Civil Service – Officials – Internal competition COM/1/AD 10/18 (AD 10) – Submission of the application by means of the form provided for that purpose and referred to in Article 2 of Annex III to the Staff Regulations – Separate application to be admitted to the competition submitted at the same time to the appointing authority – Eligibility criteria – Selection board’s decision rejecting the applicant’s application – Appointing authority’s decision refusing the applicant’s request to disregard one of the conditions set out in the competition notice in order to admit him to the competition – Challenge to the appointing authority’s decision not that of the selection board – Legal interest in bringing proceedings – Inadmissibility. — Case T-13/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso di un funzionario della Commissione escluso da un concorso interno per non avere la grade richiesta dal bando. Ha ritenuto che l’atto realmente lesivo fosse la decisione della commissione giudicatrice, non quella dell’autorità che aveva respinto una richiesta separata di ammissione. Poiché il ricorrente non aveva impugnato la decisione della commissione nei termini, essa era divenuta definitiva e non poteva essere aggirata con una domanda ex articolo 90 dello Statuto.
Azione di annullamento contro il rigetto dell’ammissione a un concorso interno della Commissione: la Corte ha stabilito che il ricorso è irricevibile perché il vero atto lesivo era la decisione della commissione giudicatrice, divenuta definitiva per mancata impugnazione nei termini.
La questione giuridica
Se un funzionario che ha presentato una domanda di partecipazione a un concorso interno possa impugnare la decisione dell’autorità che respinge una richiesta separata di ammissione al concorso, quando la decisione effettivamente lesiva è invece quella della commissione giudicatrice che ha escluso il candidato per difetto di una condizione di ammissibilità, e se tale mancata impugnazione possa essere aggirata mediante una richiesta ex articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto.
Principio di diritto
In materia di concorsi interni dell’Unione, la decisione che esclude il candidato per mancato possesso di una condizione di ammissibilità fissata nel bando è, di regola, l’unico atto lesivo e deve essere impugnata nei termini previsti dagli articoli 90 e 91 dello Statuto; una richiesta separata rivolta all’autorità che indice il concorso non consente di aggirare tali termini né di sostituire l’impugnazione della decisione della commissione giudicatrice, che diventa definitiva se non contestata. Di conseguenza, un ricorso formalmente diretto contro la decisione dell’autorità è irricevibile quando mira in realtà a rimettere in discussione la decisione definitiva della commissione giudicatrice.
Norme richiamate
- articolo 270 TFUE
- articolo 277 TFUE
- articolo 90, paragrafi 1 e 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- articolo 91 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- articolo 27 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- articolo 28 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- articolo 30 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- articolo 1 della decisione/annesso III dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- articoli 2, 4 e 5 dell’allegato III allo Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- articolo 130, paragrafo 1, e paragrafo 7, del regolamento di procedura del Tribunale
- articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- articolo 1d dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
Ricorso per annullamento contro l’esclusione da un concorso interno
La pronuncia riguarda un’azione ex articolo 270 TFUE proposta da un funzionario della Commissione contro la decisione con cui l’autorità di nomina aveva respinto la sua richiesta di essere ammesso al concorso interno COM/1/AD 10/18 (AD 10). Il Tribunale affronta soprattutto un problema di ricevibilità: individuare quale fosse l’atto lesivo e se la domanda presentata separatamente all’autorità di nomina potesse sostituire o aggirare l’impugnazione della decisione della commissione giudicatrice.
Fatti e svolgimento della procedura
Il ricorrente era un funzionario della Commissione, classificato in grade AD 7. La Commissione aveva pubblicato un bando per otto concorsi interni, tra cui quello in esame, riservato a candidati in grade AD 8 o superiore e articolato in cinque settori di specializzazione; il ricorrente aveva presentato candidatura per il primo settore.
Lo stesso giorno, egli e numerosi altri membri del personale avevano presentato all’autorità di nomina, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, richieste separate di ammissione ai concorsi, contestando la legittimità di alcune condizioni del bando. L’autorità di nomina aveva respinto tali richieste con decisione del 14 marzo 2019, affermando che non poteva sostituirsi alle commissioni giudicatrici e che, in sostanza, le richieste erano dirette a ottenere una modifica del bando.
Il giorno successivo, la commissione giudicatrice aveva informato il ricorrente della sua esclusione per non aver soddisfatto la condizione relativa al possesso della grade AD 8. Il ricorrente aveva poi presentato reclamo contro la decisione dell’autorità di nomina, ma non aveva impugnato espressamente la decisione della commissione giudicatrice.
Questioni sottoposte al Tribunale
La questione centrale era se il ricorrente avesse interesse ad agire contro la decisione dell’autorità di nomina, quando la sua esclusione dal concorso era stata in realtà determinata dalla decisione della commissione giudicatrice. Il Tribunale doveva inoltre verificare se la mancata impugnazione della decisione della commissione potesse essere superata mediante la richiesta presentata all’autorità di nomina e mediante il successivo reclamo ex articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto.
Quadro normativo richiamato
Il Tribunale richiama la disciplina statutaria del concorso e dei rimedi interni:
- articolo 27 dello Statuto, relativo agli obiettivi del reclutamento;
- articolo 28 dello Statuto, sui requisiti generali dei candidati;
- articolo 30 dello Statuto e allegato III, che distribuiscono le competenze tra autorità che indice il concorso e commissione giudicatrice;
- articoli 2, 4 e 5 dell’allegato III, relativi alla presentazione delle candidature e alla formazione dell’elenco dei candidati ammissibili;
- articolo 90, paragrafi 1 e 2, e articolo 91 dello Statuto, sui reclami e sui ricorsi;
- articolo 270 TFUE, quale base dell’azione davanti al Tribunale;
- articolo 277 TFUE, richiamato in relazione alla possibilità di contestare incidentalmente la legalità del bando.
Ragionamento del Tribunale: ripartizione delle competenze nel concorso
Il Tribunale ricorda che, nei concorsi dell’Unione, l’autorità che indice il concorso redige il bando e verifica i soli requisiti di cui all’articolo 28, lettere a) - c), mentre la commissione giudicatrice è l’unica competente a valutare se i candidati soddisfino le condizioni di ammissibilità previste nel bando. Nel caso concreto, la presentazione della domanda tramite il modulo previsto implicava già una richiesta all’autorità di nomina di prendere posizione sulla candidatura nei limiti delle rispettive competenze; la contestuale richiesta separata di ammissione era quindi, in sostanza, una domanda volta a ottenere la modifica delle condizioni del bando.
Il Tribunale osserva però che la decisione dell’autorità di nomina del 14 marzo 2019 non poteva incidere sulla valutazione di ammissibilità rimessa alla commissione giudicatrice. Essa si limitava, infatti, a considerare le richieste come domande di modifica del bando e a ribadire che non sostituiva né anticipava le decisioni della commissione.
Individuazione dell’atto lesivo e irricevibilità
Secondo il Tribunale, l’unico atto che ha effettivamente leso il ricorrente è la decisione della commissione giudicatrice del 15 marzo 2019, con cui la sua candidatura è stata respinta per difetto della grade AD 8. Quella decisione era l’unica a statuire sulla condizione di ammissibilità concretamente contestata anche dal ricorrente.
Poiché il ricorrente non aveva impugnato la decisione della commissione giudicatrice, né mediante ricorso diretto ex articolo 270 TFUE né tramite reclamo seguito da ricorso, tale decisione era divenuta definitiva. Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui una domanda ex articolo 90, paragrafo 1, non può servire a eludere i termini per reclamare e ricorrere contro un atto già definitivo.
Ne deriva che il ricorso, pur formalmente rivolto contro la decisione dell’autorità di nomina, mirava in realtà a rimettere in discussione la decisione della commissione giudicatrice ormai definitiva. Per questo motivo è stato dichiarato manifestamente irricevibile.
Argomenti del ricorrente e loro rigetto
Il ricorrente sosteneva di essere stato indotto in errore dal comportamento dell’autorità di nomina, che avrebbe risposto nel merito alla sua richiesta facendogli credere che fosse quella la decisione da impugnare. Il Tribunale respinge l’argomento: un funzionario diligente, specie se già esperto e in grado elevato, deve conoscere le regole dello Statuto e le modalità di impugnazione degli atti adottati in un concorso.
Il Tribunale osserva inoltre che l’autorità di nomina aveva chiarito espressamente che la sua risposta non sostituiva le decisioni della commissione giudicatrice. Anche il fatto che l’autorità avesse esaminato il merito della richiesta non poteva derogare alle norme procedurali sugli atti impugnabili e sui termini.
Infine, il Tribunale rileva che, persino se si volesse leggere la domanda come diretta contro il rifiuto di modificare il bando, il ricorso sarebbe comunque tardivo, perché non proposto entro il termine di tre mesi e dieci giorni decorrente dalla notifica della decisione di rigetto del reclamo.
Decisione e spese
Il Tribunale accoglie l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione e respinge il ricorso. In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, condanna il ricorrente alle spese.
Principio affermato
La pronuncia conferma che, nei concorsi interni dell’Unione, la contestazione della legittimità di una condizione del bando o dell’esclusione del candidato deve essere rivolta contro l’atto realmente lesivo, normalmente la decisione della commissione giudicatrice. Una richiesta separata all’autorità di nomina non sospende né sostituisce i rimedi previsti dallo Statuto, e non consente di riaprire un atto divenuto definitivo per mancata impugnazione nei termini.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 16 ott 2020Tribunale, Ordinanza T-14/20
- Sentenza · 15 ott 2020Corte di giustizia, Sentenza C-117/19
- Sentenza · 15 ott 2020Corte di giustizia, Sentenza C-335/19
- Sentenza · 15 ott 2020Corte di giustizia, Sentenza C-543/19
- Sentenza · 15 ott 2020Tribunale, Sentenza T-389/19
- Sentenza · 15 ott 2020Corte di giustizia, Sentenza C-778/18
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →