Corte di giustizia, Sentenza C-529/19
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 21 ottobre 2020. — Möbel Kraft GmbH & Co. KG contro ML. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Potsdam. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2011/83/UE – Articolo 16, lettera c) – Diritto di recesso – Eccezioni – Beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati – Beni la cui fabbricazione è stata iniziata dal professionista. — Causa C-529/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che l’eccezione al diritto di recesso prevista per i beni confezionati su misura opera fin dalla conclusione del contratto, se il bene è destinato a essere realizzato secondo le specifiche del consumatore. Non è necessario che il professionista abbia già iniziato la fabbricazione. La soluzione valorizza il testo della direttiva, l’obbligo di informazione precontrattuale e l’esigenza di certezza giuridica.
Interpretazione dell’eccezione al diritto di recesso per i beni confezionati su misura: essa opera anche se il professionista non ha ancora iniziato la produzione del bene.
La questione giuridica
Se l’articolo 16, lettera c), della direttiva 2011/83/UE escluda il diritto di recesso anche quando il bene, destinato a essere confezionato su misura o chiaramente personalizzato, non sia ancora stato materialmente avviato in produzione dal professionista, e se incida il fatto che il bene possa essere ripristinato con costi di smantellamento ridotti.
Principio di diritto
L’articolo 16, lettera c), della direttiva 2011/83/UE va interpretato nel senso che l’eccezione al diritto di recesso per la fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati si applica già per effetto della natura del contratto e del bene pattuito, indipendentemente dal fatto che il professionista abbia iniziato la produzione; non rilevano né lo stato di avanzamento dell’esecuzione né la possibilità di ripristino con costi contenuti.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2011/83/UE
- Articolo 2, punti 3, 4, 7, 8 e 9, direttiva 2011/83/UE
- Articolo 6, paragrafo 1, lettere h) e k), direttiva 2011/83/UE
- Articolo 9, paragrafo 1, direttiva 2011/83/UE
- Articolo 16, lettera c), direttiva 2011/83/UE
- Articolo 312 g, paragrafo 2, punto 1, Bürgerliches Gesetzbuch
Eccezione al diritto di recesso per beni confezionati su misura
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Amtsgericht Potsdam in una controversia tra Möbel Kraft GmbH & Co. KG e ML relativa al recesso da un contratto di vendita di una cucina integrata concluso in occasione di una fiera commerciale. Il punto centrale è l’interpretazione dell’articolo 16, lettera c), della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori.
Fatti e procedimento principale
ML aveva concluso con Möbel Kraft un contratto per una cucina integrata e, successivamente, aveva esercitato il recesso rifiutando la consegna. La società ha quindi agito per il risarcimento dei danni per l’inadempimento del contratto. Il giudice nazionale osserva che, al momento del recesso, il venditore non aveva ancora iniziato la fabbricazione degli elementi della cucina; inoltre, l’assemblaggio e alcune personalizzazioni sarebbero stati eseguiti in loco, con costi di smantellamento contenuti.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama in particolare:
- i considerando 7, 40 e 49 della direttiva 2011/83/UE, relativi a certezza giuridica, armonizzazione e eccezioni al diritto di recesso;
- l’articolo 2, in particolare i punti 3, 4, 7, 8 e 9, che definiscono bene, beni prodotti secondo le indicazioni del consumatore, contratto a distanza, contratto negoziato fuori dei locali commerciali e locali commerciali;
- l’articolo 6, paragrafo 1, lettere h) e k), sugli obblighi informativi precontrattuali;
- l’articolo 9, paragrafo 1, sul diritto di recesso di 14 giorni;
- l’articolo 16, lettera c), sull’eccezione per i beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati. È inoltre richiamato l’articolo 312 g, paragrafo 2, punto 1, del BGB tedesco, che recepisce la direttiva.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva anzitutto che un contratto concluso in fiera può costituire un contratto negoziato fuori dei locali commerciali solo se non è stato concluso in uno stand qualificabile come locale commerciale. Spetta però al giudice del rinvio verificare tale profilo in fatto.
Nel merito, la Corte rileva che l’articolo 16 contiene talune eccezioni al recesso collegate a eventi successivi all’esecuzione del contratto, come accade per i servizi pienamente prestati o per beni sigillati aperti dopo la consegna. Diversamente, la lettera c) non fa dipendere l’eccezione da un evento successivo: essa si riferisce direttamente alla natura del bene e dell’oggetto contrattuale, ossia alla produzione di un bene secondo le specifiche del consumatore.
La Corte sottolinea inoltre che l’obbligo di informazione precontrattuale previsto dall’articolo 6 presuppone che il consumatore sappia prima della conclusione del contratto se esiste o meno il diritto di recesso. Sarebbe incoerente subordinare tale diritto allo stato di avanzamento della produzione, che dipende dal professionista e di norma sfugge al controllo del consumatore.
Infine, la soluzione adottata è coerente con l’obiettivo della direttiva di rafforzare la certezza giuridica nei rapporti tra professionisti e consumatori, evitando che l’esistenza del recesso dipenda da circostanze interne all’organizzazione del venditore.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che l’articolo 16, lettera c), della direttiva 2011/83/UE deve essere interpretato nel senso che l’eccezione al diritto di recesso si applica al consumatore che ha concluso un contratto negoziato fuori dei locali commerciali avente ad oggetto un bene da confezionare secondo le sue specifiche, indipendentemente dal fatto che il professionista abbia iniziato la produzione.
Implicazioni pratiche
Per gli operatori, la pronuncia conferma che nei contratti di beni su misura o chiaramente personalizzati la verifica decisiva è la tipologia del bene pattuito, non lo stato di avanzamento della produzione. In concreto, il consumatore non può invocare il recesso solo perché il venditore non ha ancora avviato la fabbricazione o perché il bene sarebbe tecnicamente smontabile con costi limitati.
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