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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/3177

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3177 del Consiglio, del 16 dicembre 2024, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina

Normativa europea32024R3177

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’elenco dei soggetti sanzionati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo alla Bielorussia. Inserisce nell’allegato I 26 persone fisiche e 2 persone giuridiche, sulla base di motivi legati alla repressione della società civile, a gravi violazioni dei diritti umani, al sostegno al regime di Lukashenko e alla partecipazione a schemi di elusione delle misure restrittive. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006, aggiungendo 26 persone fisiche e 2 persone giuridiche all’elenco dei soggetti destinatari di misure restrittive in relazione alla Bielorussia.

Ambito di applicazione

Si applica nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione nei confronti della Bielorussia e dei soggetti coinvolti nel sostegno al regime di Aliaksandr Lukashenko, nella repressione della società civile e dell’opposizione democratica, nonché nelle attività di elusione o vanificazione delle sanzioni. L’intervento riguarda l’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006, con effetto diretto in tutti gli Stati membri dalla data di pubblicazione. Le nuove iscrizioni comprendono persone fisiche e giuridiche elencate per condotte di repressione, violazioni dei diritti umani, sostegno al regime, associazione con entità già sanzionate e partecipazione a schemi di elusione. Non introduce una disciplina generale nuova, ma aggiorna la lista dei soggetti designati.

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3177 del Consiglio

Il regolamento attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006, che disciplina le misure restrittive dell’Unione nei confronti della Bielorussia e in relazione al coinvolgimento bielorusso nell’aggressione russa contro l’Ucraina. L’atto ha natura meramente aggiornativa: amplia l’elenco dei soggetti designati nell’allegato I del regolamento base, sulla base della gravità della situazione in Bielorussia.

Finalità e contesto normativo

Dai considerando emerge che il Consiglio, già con il regolamento (CE) n. 765/2006, ha istituito un quadro sanzionatorio relativo alla Bielorussia. Il presente regolamento interviene per includere ulteriori soggetti nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive, in particolare per condotte riconducibili alla repressione interna, alla violazione dei diritti umani, al sostegno al regime e all’elusione delle sanzioni.

Modifica dell’allegato I: nuove persone fisiche

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. Nell’allegato vengono aggiunte 26 persone fisiche alla sezione "A. Persone fisiche di cui all’articolo 2, paragrafo 1".

Le schede individuali, tutte con data di inserimento 16.12.2024, riguardano principalmente:

  • giudici e presidenti di tribunali che avrebbero emesso condanne contro cittadini bielorussi per dissenso politico, attività sui social media o partecipazione a proteste pacifiche;
  • funzionari di istituti penitenziari o centri di custodia cautelare ritenuti responsabili di trattamenti disumani, sovrappopolamento, percosse, mancanza di cure mediche e altre gravi violazioni dei diritti umani;
  • soggetti ritenuti associati a entità già sanzionate o beneficiari del regime di Lukashenko;
  • operatori economici o dirigenti coinvolti in attività volte a vanificare le misure restrittive dell’Unione.

Tra le motivazioni ricorrenti figurano la responsabilità per la repressione della società civile e dell’opposizione democratica, nonché il sostegno diretto o indiretto al regime bielorusso.

Modifica dell’allegato I: nuove persone giuridiche

L’allegato aggiunge anche 2 persone giuridiche alla sezione "B. Persone giuridiche, entità o organismi di cui all’articolo 2, paragrafo 1":

  • Ruzekspeditsiya LLC, indicata come operante dalla zona economica speciale Bremino-Orsha, associata alla Bremino Group LLC e coinvolta in un sistema di elusione delle sanzioni relativo alla consegna di automobili la cui esportazione dall’Unione verso la Bielorussia è vietata;
  • Vlate Logistik LLC, società bielorussa di trasporto e stoccaggio che beneficia dello status di operatore economico autorizzato, con vantaggi fiscali concessi dalle autorità statali.

Il regolamento collega entrambe le entità a vantaggi economici derivanti dal regime bielorusso e, nel caso di Ruzekspeditsiya LLC, a condotte di elusione delle misure restrittive.

Effetti giuridici e rilevanza pratica

Il provvedimento non istituisce nuove categorie di misure, ma estende l’applicazione del regime sanzionatorio esistente ai soggetti elencati nell’allegato. Per gli operatori economici, ciò comporta la necessità di verificare l’eventuale presenza delle controparti nell’elenco aggiornato e di conformarsi ai divieti e alle restrizioni già previsti dal regolamento (CE) n. 765/2006, inclusi quelli legati all’elusione.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Inserimento di 26 persone fisiche nell’elenco sanzionatorio

L’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 è modificato con l’aggiunta di 26 persone fisiche alla sezione "A. Persone fisiche di cui all’articolo 2, paragrafo 1". Le schede individuali indicano dati identificativi, motivi dell’inserimento e data di designazione (16.12.2024). I motivi ricorrenti sono: repressione della società civile e dell’opposizione democratica, condanne nei confronti di cittadini bielorussi per dissenso politico o partecipazione alle proteste, responsabilità per gravi violazioni dei diritti umani in carceri e centri di detenzione, sostegno al regime di Lukashenko o associazione con entità già sanzionate.

Inserimento di 2 persone giuridiche nell’elenco sanzionatorio

L’allegato I è modificato aggiungendo 2 entità alla sezione "B. Persone giuridiche, entità o organismi di cui all’articolo 2, paragrafo 1". Si tratta di Ruzekspeditsiya LLC e Vlate Logistik LLC. La prima è indicata come associata alla Bremino Group LLC e coinvolta in attività di elusione delle sanzioni, anche tramite la consegna di automobili la cui vendita, fornitura, trasferimento o esportazione dall’Unione verso la Bielorussia è vietata. La seconda è una società bielorussa che beneficia dello status di operatore economico autorizzato e di significative agevolazioni fiscali; è inoltre descritta come connessa a soggetti che traggono vantaggio dal regime.

Base giuridica e meccanismo di attuazione

Il Consiglio adotta il regolamento di esecuzione sulla base del regolamento (CE) n. 765/2006, in particolare dell’articolo 8 bis, paragrafo 1, che consente l’aggiornamento dell’elenco dei soggetti soggetti a misure restrittive. L’unica modifica sostanziale consiste nell’aggiornamento dell’allegato I in conformità all’allegato del presente regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunesanzioni internazionalidiritti umanielusione delle sanzioni

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