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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/3120

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3120 della Commissione, del 16 dicembre 2024, che autorizza una deroga a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di gas fluorurati a effetto serra con un GWP pari o superiore a 150 nei congelatori criogenici meccanici (–150 oC)

Normativa europea32024R3120

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione autorizza, in via derogatoria e temporanea, l'immissione sul mercato nell'UE di congelatori criogenici meccanici (-150 °C) contenenti gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150. La deroga si giustifica con l'assenza, allo stato, di alternative tecnicamente mature che garantiscano insieme sicurezza, efficienza energetica e affidabilità per usi essenziali in ambito scientifico e sanitario. L'autorizzazione è limitata al periodo 1° gennaio 2025 - 31 dicembre 2028 e richiede una specifica etichettatura conforme alla disciplina generale sui gas fluorurati.

Deroga temporanea al divieto di immissione sul mercato di congelatori criogenici meccanici (-150 °C) contenenti gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori che immettono sul mercato nell'Unione congelatori criogenici meccanici (-150 °C) contenenti gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale (GWP) pari o superiore a 150. La deroga riguarda esclusivamente tale categoria di apparecchiature, in quanto rientrante nell'allegato IV, punto 4, del regolamento (UE) 2024/573. L'autorizzazione vale dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2028 ed è subordinata all'etichettatura conforme all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/573. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rilevante ai fini del SEE.

Deroga per i congelatori criogenici meccanici (-150 °C)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/3120 della Commissione autorizza una deroga al divieto generale introdotto dal regolamento (UE) 2024/573 in materia di gas fluorurati a effetto serra. La deroga riguarda una specifica categoria di apparecchiature di refrigerazione autonoma: i congelatori criogenici meccanici (-150 °C), utilizzati per la crioconservazione in ambito scientifico e sanitario.

La Commissione fonda la misura sull'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/573, ritenendo soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione eccezionale di un'esenzione temporanea. Il provvedimento tiene conto delle difficoltà tecniche nella sostituzione dei refrigeranti ad alto GWP e della necessità di evitare perturbazioni del mercato e rischi per la disponibilità di apparecchiature essenziali.

Ambito del divieto derogato

Il considerando 1 ricorda che l'allegato IV, punto 4, del regolamento (UE) 2024/573 vieta, dal 1° gennaio 2025, l'immissione sul mercato di apparecchiature di refrigerazione autonome, esclusi i refrigeratori (chillers), contenenti gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150, salvo il caso in cui tali sostanze siano necessarie per rispettare i requisiti di sicurezza nel sito di attività.

La deroga autorizzata dal presente regolamento si inserisce dunque in questo quadro: non elimina il divieto generale, ma consente, per una categoria delimitata di prodotti, la commercializzazione nonostante l'impiego di refrigeranti con GWP pari o superiore a 150.

Ragioni della deroga

La richiesta è stata presentata dalle autorità competenti dei Paesi Bassi il 15 maggio 2024. La Commissione rileva che i congelatori criogenici meccanici (-150 °C) sono destinati a usi fondamentali, soprattutto nella scienza e nella sanità, e che allo stato attuale dipendono fortemente da gas fluorurati a effetto serra con GWP superiore a 150.

Il testo evidenzia tre profili critici:

  • la mancanza di alternative tecniche mature per raggiungere temperature così basse;
  • la necessità di non compromettere sicurezza, efficienza energetica e affidabilità delle prestazioni;
  • l'esigenza di tempo per sviluppare soluzioni alternative, anche in relazione ai refrigeranti infiammabili e ai relativi profili di sicurezza.

Il considerando 4 aggiunge che, senza esenzione, a decorrere dal 12 marzo 2025 sarebbe vietata anche l'esportazione di tali apparecchiature ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/573, con ulteriore rischio per la disponibilità sul mercato.

Durata e natura temporanea dell'autorizzazione

La Commissione accoglie la richiesta per il periodo massimo consentito dall'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/573, cioè quattro anni. La deroga è quindi strettamente temporanea e funzionale a consentire un passaggio graduale verso refrigeranti con GWP inferiore a 150.

Il considerando 7 precisa inoltre che, poiché il divieto generale decorre dal 1° gennaio 2025, il regolamento di esecuzione deve entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Contenuto dispositivo

L'articolo 1 stabilisce la regola derogatoria: l'immissione sul mercato di congelatori criogenici meccanici (-150 °C) contenenti gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150 è autorizzata dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2028.

La stessa disposizione subordina l'autorizzazione all'etichettatura conforme all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/573. Il regolamento non introduce ulteriori obblighi procedurali o sanzionatori, limitandosi a rendere operativa la deroga nel perimetro indicato.

Entrata in vigore e applicazione

L'articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025. Il testo precisa inoltre la sua diretta applicabilità in tutti gli Stati membri, secondo la formula tipica dei regolamenti UE.

Disposizioni principali

Deroga al divieto di immissione sul mercato

In deroga all'allegato IV, punto 4, del regolamento (UE) 2024/573, è autorizzata l'immissione sul mercato di congelatori criogenici meccanici (-150 °C) contenenti gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150.

Periodo di autorizzazione

La deroga opera dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2028, per una durata complessiva di quattro anni, in linea con il periodo massimo consentito dall'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/573.

Condizione di etichettatura

L'autorizzazione è subordinata al rispetto dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/573 in materia di etichettatura delle apparecchiature.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Contesto e motivazione della deroga

La Commissione riconosce che i congelatori criogenici meccanici sono usati per la crioconservazione di organismi viventi, cellule e tessuti in settori essenziali come scienza e sanità. La deroga è motivata dalle difficoltà tecniche nel reperire alternative ai gas fluorurati con GWP elevato senza compromettere sicurezza, affidabilità ed efficienza energetica, nonché dal rischio di perturbazioni del mercato e di limitazioni alla disponibilità dei prodotti.

Come è indicizzato

Materieambientegas fluorurati a effetto serramercato internosicurezza dei prodotti

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