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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/3121

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3121 della Commissione, del 16 dicembre 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 per quanto riguarda il riconoscimento, a norma dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, di determinati organismi di controllo competenti per eseguire controlli e rilasciare certificati biologici nei paesi terzi ai fini delle importazioni di prodotti biologici nell’Unione

Normativa europea32024R3121

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro UE per il riconoscimento degli organismi di controllo nei paesi terzi nell’ambito delle importazioni di prodotti biologici. In particolare, modifica l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 inserendo nuovi organismi e aggiornando le rispettive autorizzazioni territoriali e merceologiche. Le modifiche si fondano sulle domande di riconoscimento esaminate dalla Commissione ai sensi del regolamento (UE) 2018/848 e del regolamento delegato (UE) 2021/1698. Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Modifica l’elenco degli organismi di controllo riconosciuti per la certificazione biologica nei paesi terzi ai fini delle importazioni nell’Unione.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore biologico coinvolti nelle importazioni nell’UE di prodotti biologici o in conversione da paesi terzi, nonché alle autorità e agli organismi di controllo riconosciuti ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/848. L’intervento incide sull’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378, aggiornando l’elenco degli organismi abilitati a eseguire controlli e rilasciare certificati biologici per specifici paesi terzi e categorie di prodotti. Restano salve le esclusioni connesse ai prodotti coperti da accordi sul commercio di prodotti biologici ex articolo 47 del regolamento (UE) 2018/848 o da riconoscimenti di equivalenza di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325, ove espressamente richiamate.

Modifica dell’elenco degli organismi di controllo riconosciuti per l’importazione di prodotti biologici

Il regolamento interviene sul sistema UE di controllo delle importazioni biologiche, aggiornando l’elenco degli organismi di controllo riconosciuti nei paesi terzi. La finalità è assicurare che i prodotti biologici importati nell’Unione siano certificati da soggetti conformi ai requisiti dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/848 e alla disciplina procedurale del regolamento delegato (UE) 2021/1698.

Contesto normativo

Il provvedimento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378, che contiene l’elenco delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti per eseguire controlli e rilasciare certificati biologici nei paesi terzi. La Commissione, dopo aver ricevuto ed esaminato diverse domande di riconoscimento presentate a norma dell’articolo 46, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/848, ha ritenuto giustificato il riconoscimento di alcuni organismi per specifiche categorie di prodotti in determinati paesi terzi.

Base giuridica e procedimento

La Commissione adotta il regolamento sulla base dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848. Nei considerando viene richiamato anche l’articolo 46, paragrafo 2, che stabilisce i criteri di riconoscimento, nonché il regolamento delegato (UE) 2021/1698, che disciplina gli obblighi procedurali per la presentazione della domanda e del fascicolo tecnico. Le misure risultano conformi al parere del comitato per la produzione biologica.

Modifiche all’allegato II del regolamento (UE) 2021/1378

L’articolo 1 dispone la sostituzione e l’inserimento di nuove voci nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378. Le modifiche riguardano i seguenti organismi:

  • Başak Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi: autorizzazione per Emirati arabi uniti, Kirghizistan e Turchia, con specifiche categorie di prodotti indicate in allegato.
  • Bioagricert s.r.l. Unipersonale: autorizzazione estesa a numerosi paesi terzi, tra cui Emirati arabi uniti, Albania, Bolivia, Costa d’Avorio, Camerun, Cina, Repubblica dominicana, Ecuador, Figi, Guatemala, Indonesia, India, Kenya, Kirghizistan, Repubblica di Corea, Laos, Marocco, Moldova, Maurizio, Messico, Nigeria, Oman, Polinesia francese, Filippine, Paraguay, Arabia Saudita, Sudan, Singapore, Senegal, Togo, Thailandia, Turchia, Uruguay, Vietnam e Sud Africa, con differenziazione per categorie di prodotti.
  • DQS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: elenco aggiornato per paesi tra cui Bosnia-Erzegovina, Brasile, Bielorussia, Cina, Indonesia, India, Kenya, Kazakhstan, Libano, Madagascar, Messico, Malaysia, Nigeria, Filippine, Pakistan, Serbia, Russia, Turchia, Taiwan, Tanzania, Ucraina, Uzbekistan, Vietnam e Sud Africa.
  • GCL International Ltd: riconoscimento per Cina, Indonesia, India, Sri Lanka, Messico, Perù, Filippine, Thailandia, Turchia e Vietnam, con ambito limitato a determinate categorie di prodotti.
  • Japan Organic and Natural Foods Association: riconoscimento per Cina e Giappone, con una specifica eccezione per alcune categorie contrassegnate da «°».
  • Sertifikācijas un testēšanas centrs: riconoscimento per Armenia, Azerbaigian, Bangladesh, Bielorussia, Georgia, India, Kirghizistan, Kazakhstan, Sri Lanka, Moldova, Nepal, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Turchia, Ucraina e Uzbekistan.

Eccezioni e coordinamento con altri regimi

In più punti l’allegato precisa che i prodotti contrassegnati con «°» sono esclusi quando rientrano in un accordo sul commercio di prodotti biologici ai sensi dell’articolo 47 del regolamento (UE) 2018/848 oppure nel regime di equivalenza del paese terzo interessato di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325. Ciò evita sovrapposizioni tra diversi canali di riconoscimento per l’importazione di prodotti biologici.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Modifica dell’elenco degli organismi riconosciuti

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378, che contiene l’elenco delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 per controlli e certificazioni biologiche nei paesi terzi.

Nuove iscrizioni e aggiornamenti per singoli organismi

L’allegato inserisce o sostituisce le voci relative a Başak Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi, Bioagricert s.r.l. Unipersonale, DQS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, GCL International Ltd, Japan Organic and Natural Foods Association e Sertifikācijas un testēšanas centrs, con indicazione dei codici numerici, dei paesi terzi interessati e delle categorie di prodotti autorizzate.

Durata del riconoscimento

Dalla motivazione del regolamento risulta che il riconoscimento dei nuovi organismi di controllo è concesso per una durata indeterminata, sulla base della valutazione dei rispettivi fascicoli tecnici.

Eccezioni per prodotti coperti da altri regimi

Per alcune categorie contrassegnate con il simbolo «°» è prevista un’eccezione: tali prodotti rientrano nell’ambito di accordi sul commercio di prodotti biologici ai sensi dell’articolo 47 del regolamento (UE) 2018/848 oppure nel riconoscimento di equivalenza del paese terzo interessato di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricoltura biologicaimportazionicertificazionecontrolli ufficialicommercio internazionale

Testo integrale

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