Regolamento (UE) 2024/3122
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3122 della Commissione, del 16 dicembre 2024, che autorizza una deroga a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di gas fluorurati a effetto serra con un GWP pari o superiore a 150 nei contenitori per il trasporto di sangue e nei congelatori rapidi per plasma ematico per contatto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento concede una deroga limitata e temporanea al divieto UE di immissione sul mercato di determinate apparecchiature di refrigerazione autonome contenenti gas fluorurati con GWP pari o superiore a 150. La deroga è giustificata dalla specifica funzione sanitaria dei contenitori per il trasporto di sangue e dei congelatori rapidi per plasma ematico per contatto, nonché dalle difficoltà tecniche di sostituzione con alternative a basso GWP senza compromettere la sicurezza. La misura consente l’immissione sul mercato fino al 31 dicembre 2026, purché le apparecchiature siano etichettate secondo il regolamento di base.
Deroga temporanea al divieto di immissione sul mercato di alcuni apparecchi di refrigerazione contenenti gas fluorurati ad alto GWP, limitatamente ai contenitori per il trasporto di sangue e ai congelatori rapidi per plasma ematico per contatto.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori economici che immettono sul mercato dell’UE contenitori per il trasporto di sangue e congelatori rapidi per plasma ematico per contatto contenenti gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150. La deroga riguarda il mercato dell’Unione e opera in relazione al divieto previsto dall’allegato IV, punto 4, del regolamento (UE) 2024/573. Il regolamento si applica dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026; entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È richiamata l’esportazione di tali apparecchiature, che dal 12 marzo 2025 sarebbe vietata in assenza di esenzione ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/573.
Deroga all’uso di gas fluorurati ad alto GWP nei contenitori per il trasporto di sangue e nei congelatori rapidi per plasma ematico per contatto
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/3122 della Commissione autorizza una deroga limitata rispetto al divieto, previsto dal regolamento (UE) 2024/573, di immettere sul mercato apparecchiature di refrigerazione autonome contenenti gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150. La deroga è motivata dalla specifica funzione sanitaria dei dispositivi interessati e dalla necessità di evitare interruzioni nella disponibilità di prodotti ematici essenziali per interventi medici urgenti e vitali.
Contesto normativo e motivazione della misura
Il considerando richiama l’allegato IV, punto 4, del regolamento (UE) 2024/573, che vieta dal 1° gennaio 2025 l’immissione sul mercato di apparecchiature di refrigerazione autonome, esclusi i refrigeratori (chillers), contenenti gas fluorurati con GWP pari o superiore a 150, salvo che tali gas siano necessari per rispettare requisiti di sicurezza nel sito di attività. Il Lussemburgo ha presentato il 14 ottobre 2024 una domanda di deroga per contenitori per il trasporto di sangue e congelatori rapidi per plasma ematico per contatto, sostenendo che la sostituzione con tecnologie alternative comporta rilevanti difficoltà tecniche, di sicurezza e di costo.
La Commissione ha ritenuto soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 5, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2024/573 e ha considerato giustificato, in ragione delle circostanze eccezionali, un periodo di due anni per consentire la transizione verso refrigeranti con GWP inferiore a 150 e per evitare perturbazioni del mercato.
Ambito della deroga
La deroga riguarda esclusivamente:
- i contenitori per il trasporto di sangue;
- i congelatori rapidi per plasma ematico per contatto;
- le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150.
L’autorizzazione copre l’immissione sul mercato nell’Unione dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026. Il provvedimento non modifica in via generale il divieto di cui al regolamento di base, ma ne sospende l’applicazione per le sole apparecchiature indicate e per il periodo precisato.
Condizioni operative e conformità
La deroga è subordinata all’obbligo di etichettatura conforme all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/573. Ne consegue che gli operatori che beneficiano della deroga devono assicurare la corretta identificazione delle apparecchiature secondo le regole del regolamento di base.
Nel preambolo viene inoltre evidenziato che, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/573, l’esportazione di tali apparecchiature sarebbe vietata dal 12 marzo 2025 in assenza di un’esenzione, circostanza rilevante per gli operatori che operano anche sui mercati extra-UE.
Entrata in vigore, applicazione e carattere vincolante
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente dal 1° gennaio 2025. Come di consueto per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Deroga al divieto di immissione sul mercato
L’articolo 1 autorizza, in deroga all’allegato IV, punto 4, del regolamento (UE) 2024/573, l’immissione sul mercato di contenitori per il trasporto di sangue e congelatori rapidi per plasma ematico per contatto contenenti gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150. La deroga opera dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026.
Condizione di etichettatura
L’autorizzazione è subordinata al rispetto dell’obbligo di etichettatura previsto dall’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/573.
Motivazione della deroga
La Commissione riconosce che tali apparecchiature dipendono ancora fortemente da gas fluorurati con GWP superiore a 150 e che la sostituzione con alternative richiede tempo per sviluppare, testare e adattare soluzioni tecniche sicure e sostenibili, evitando perturbazioni del mercato e rischi per la continuità di forniture ematiche essenziali.
Coordinamento con il divieto di esportazione
Nel preambolo si ricorda che, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/573, dal 12 marzo 2025 l’esportazione di tali apparecchiature sarebbe vietata in assenza di esenzione.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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