Regolamento (UE) 2024/3152
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3152 del Consiglio, del 16 dicembre 2024, che attua il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli elenchi sanzionatori dell’UE relativi alla Corea del Nord ai sensi del regolamento (UE) 2017/1509. Mantiene e modifica designazioni già esistenti, aggiungendo un nuovo soggetto all’allegato XVI e aggiornando diverse voci per persone fisiche ed entità. L’intervento si fonda sul riesame periodico degli elenchi e sulle informazioni rese disponibili dalle Nazioni Unite e dall’AIEA circa le attività nucleari, missilistiche e di elusione delle sanzioni della RPDC.
Modifica gli allegati del regolamento (UE) 2017/1509 sulle misure restrittive contro la Repubblica popolare democratica di Corea, aggiornando e ampliando elenchi di persone, entità e organismi soggetti a sanzioni.
Ambito di applicazione
Si applica a tutte le persone fisiche, persone giuridiche, entità e organismi inclusi o inseriti negli allegati XIII, XV e XVI del regolamento (UE) 2017/1509, nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione nei confronti della RPDC. Riguarda in particolare soggetti collegati ai programmi nucleari e missilistici, all’elusione delle sanzioni ONU, alle attività di procurement, intermediazione e supporto finanziario o operativo a favore di tali programmi. Ha efficacia diretta in tutti gli Stati membri dal giorno della pubblicazione in Gazzetta ufficiale; non introduce un regime materiale nuovo, ma aggiorna i nominativi e i motivi di designazione.
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3152 del Consiglio
Il regolamento dà attuazione al regolamento (UE) 2017/1509 sulle misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea, aggiornando gli elenchi sanzionatori contenuti negli allegati XIII, XV e XVI. Il provvedimento si inserisce nel quadro del riesame periodico delle designazioni e tiene conto delle informazioni più recenti provenienti dalle Nazioni Unite, dall’AIEA e dall’alto rappresentante dell’Unione.
Contesto e finalità
Dai considerando emerge che il Consiglio ha riesaminato gli elenchi delle persone, entità, organismi e navi designati. L’obiettivo è mantenere le misure restrittive nei confronti dei soggetti già elencati, aggiornare le informazioni di alcune voci e inserire un nuovo soggetto ritenuto coinvolto nelle attività della RPDC in materia di missili balistici e di elusione delle sanzioni. Il testo richiama anche il persistente sviluppo di attività connesse ai missili balistici da parte della RPDC, in violazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
Ambito soggettivo e materiale
Il regolamento incide sui soggetti già inclusi o da includere negli allegati del regolamento base: persone fisiche, entità e organismi collegati ai programmi nucleari e missilistici nordcoreani, al supporto operativo o finanziario a tali programmi e a schemi di elusione delle sanzioni. Le modifiche riguardano sia soggetti direttamente collegati alle strutture militari e industriali nordcoreane, sia soggetti operanti all’estero tramite società di copertura, intermediazioni commerciali o attività finanziarie.
Modifiche all’allegato XIII
L’allegato XIII viene aggiornato con la sostituzione della voce n. 77 relativa a Ri Pyong Chul. Sono riportati pseudonimi, dati identificativi e il motivo della designazione ONU del 22.12.2017. Il soggetto è descritto come vicepresidente della commissione militare centrale del partito dei lavoratori della Corea, già segretario del partito e membro dell’ufficio politico, nonché ex dirigente del settore armamenti.
Modifiche all’allegato XV
Nell’allegato XV, nella sezione dedicata alle persone fisiche designate in conformità dell’articolo 34, paragrafo 4, lettera a), sono sostituite le voci 11, 17, 21, 23, 28 e 29. Le nuove motivazioni rafforzano il collegamento con il sostegno ai programmi nucleari, balistici e ad altre armi di distruzione di massa della RPDC, attraverso incarichi militari o politici di vertice. Tra i soggetti figurano JO Kyongchol, PAK Jong-chon, HONG Yong Chil, YUN Chang Hyok, KIM Su Gil e JON Il Ho.
Nella sezione dedicata a persone giuridiche, entità e organismi sono sostituite le voci 4 e 5:
- il Centro di ricerca scientifica nucleare di Yongbyon, descritto come sito in grado di produrre materiale fissile per usi militari, con richiamo ad attività di funzionamento segnalate dall’AIEA e dal gruppo di esperti ONU;
- l’Esercito popolare coreano, che comprende la Strategic Force, struttura coinvolta nel controllo delle unità di missili strategici nucleari e convenzionali.
Modifiche all’allegato XVI
L’allegato XVI è oggetto di un ampio aggiornamento. Nella sezione delle persone fisiche sono sostituite numerose voci, tra cui quelle relative a soggetti coinvolti in reti di intermediazione e copertura societaria riconducibili a Pan Systems Pyongyang, alla Korea National Insurance Corporation (KNIC) e al gruppo Mansudae Overseas Project.
In particolare, il testo mantiene o rafforza le designazioni di soggetti ritenuti responsabili di:
- elusione delle sanzioni ONU tramite tentativi di esportazione di armi e materiale connesso, in particolare attraverso Pan Systems Pyongyang e le sue società di copertura;
- attività assicurative e riassicurative condotte per conto o sotto la direzione della KNIC in più paesi terzi;
- supporto finanziario ai programmi nucleari e balistici della RPDC tramite attività edilizie e artistiche all’estero del gruppo Mansudae Overseas Project e di società collegate.
Nuova entità inserita nell’allegato XVI
È aggiunta la voce n. 11 relativa a Royal Shune Lei, con sede a Yangon, Myanmar/Birmania. L’entità è designata il 16.12.2024 perché, secondo il gruppo di esperti ONU, agisce come impresa intermediaria per le forze armate del Myanmar/Birmania e collabora con la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) per la fornitura di armi dalla RPDC. Tale attività è qualificata come violazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e come comportamento di elusione sanzionatoria.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Non richiede recepimento, ma produce immediatamente effetti sull’aggiornamento degli elenchi sanzionatori UE applicabili agli operatori economici e ai soggetti tenuti al rispetto delle restrizioni.
Disposizioni principali
Oggetto della modifica
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati XIII, XV e XVI del regolamento (UE) 2017/1509 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. L’intervento riguarda esclusivamente l’aggiornamento degli elenchi soggetti a misure restrittive.
Aggiornamento dell’allegato XIII
È sostituita la voce n. 77 relativa a Ri Pyong Chul, con aggiornamento delle informazioni identificative e dei motivi di designazione ONU. La designazione ONU richiamata è del 22.12.2017.
Aggiornamenti dell’allegato XV
Nella rubrica relativa alle persone fisiche designate ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 4, lettera a), sono sostituite le voci 11, 17, 21, 23, 28 e 29. Nella rubrica relativa a persone giuridiche, entità e organismi sono sostituite le voci 4 e 5. Le modifiche riguardano, tra gli altri, JO Kyongchol, PAK Jong-chon, HONG Yong Chil, YUN Chang Hyok, KIM Su Gil, JON Il Ho, il Centro di ricerca scientifica nucleare di Yongbyon e l’Esercito popolare coreano.
Aggiornamenti dell’allegato XVI
Nella rubrica delle persone fisiche sono sostituite le voci 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27 e 28. Nella rubrica delle persone giuridiche, entità e organismi sono sostituite le voci 4 e 8 ed è aggiunta la nuova voce 11 relativa a Royal Shune Lei, società del Myanmar/Birmania coinvolta nella fornitura di armi dalla RPDC e nell’elusione delle sanzioni ONU.
Nuova designazione di Royal Shune Lei
L’entità è inserita nell’allegato XVI con data di designazione 16.12.2024, perché, secondo il gruppo di esperti ONU, opera come intermediaria per le forze armate del Myanmar/Birmania e collabora con KOMID per la fornitura di armi dalla RPDC, in violazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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